Revocatoria ordinaria: la Corte d’Appello di Milano sulle circostanze rilevanti per la prova dell’eventus damni
27 Novembre 2024
In una causa instaurata da un Fallimento per la revoca ex art. 66 l. fall. di un contratto di vendita immobiliare, la Corte d'appello di Milano, richiamando la giurisprudenza della corte di legittimità (Cass., 9 ottobre 2023, n. 28286; Cass., 31 ottobre 2008, n. 26331, Cass., 19 luglio 2019, n. 19515), ha ricordato che quando l'azione disciplinata dall'art. 2901 c.c. è esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 66 l. fall., questi ha l'onere di provare tre circostanze rilevanti ai fini della sussistenza dell'eventus damni:
. Con riferimento alle prime due circostanze, non vi è dubbio, secondo la Corte, che il curatore possa avvalersi delle risultanze dello stato passivo al fine di dimostrare l'esistenza dei crediti e l'entità dell'esposizione debitoria. La regola stabilita dall'art. 96 l. fall., dell'efficacia endoconcorsuale dell'accertamento del passivo, significa che ciò che è oggetto di verifica nel fallimento è solo il diritto di partecipare al concorso e che il decreto di esecutività dello stato passivo non è idoneo ad acquisire autorità di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. Non significa, però, che la disamina delle domande di insinuazione e la redazione del progetto di stato passivo da parte del curatore, l'esame di tale progetto nel contraddittorio con tutti i creditori (e con la possibilità del fallito di essere sentito), la decisione del giudice delegato e l'inoppugnabilità che consegue alla mancata proposizione di opposizioni allo stato passivo non abbiano alcun valore e che non possano essere invocate come prova dei crediti, tanto più in quanto la finalità dell'azione esercitata è proprio quella di salvaguardare le aspettative dei creditori ammessi al passivo. Con riferimento alla terza circostanza – il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto pregiudizievole – costituisce ius receptum la regola, richiamata anche dal tribunale, secondo la quale il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, sì che il pregiudizio sussiste anche quando il trasferimento di un bene avviene al giusto prezzo “in quanto sostituisce beni facilmente aggredibili con attività finanziare suscettibili di essere sottratte alla esecuzione” (Cass. 17 aprile 2007, n. 9134). |