La notifica dell’atto di impugnazione non equivale alla notificazione della sentenza per il decorso dei termini dell’impugnazione
27 Novembre 2024
Tre persone convenivano in giudizio la Monte Paschi di Siena, proponendo opposizione all'atto di precetto loro notificato in virtù di un contratto di mutuo, stipulato con l'allora Banca Antonveneta Spa (a cui sarebbe subentrata MPS in virtù di fusione per incorporazione). I tre formulavano numerose domande, tra cui la nullità dell'atto di precetto per mancata indicazione della data di notifica e/o apposizione della formula esecutiva. Il giudice di primo grado accoglieva quest'ultima domanda, ma rigettava le altre, compensando le spese processuali. In appello, promosso da una mandataria della banca, il giudice di merito, per ciò che qui rileva, dichiarava inefficace l'appello incidentale dei tre contro-appellanti ex art. 334 c.p.c., in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., identificatane la decorrenza dalla data di notificazione dell'impugnazione principale, reputata equipollente alla notificazione della sentenza. Le tre persone fisiche ricorrevano in Cassazione, deducendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che la notifica dell'appello principale costituisse atto equipollente, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., della notifica della sentenza, di cui all'art. 326 c.p.c., ritenendo dunque tardiva la loro costituzione, intervenuta oltre 30 giorni dopo la data della notifica dell'appello principale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente di per sé sola la legale scienza della sentenza impugnata, né la fa presupporre ed è pertanto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. In sostanza, la Cassazione ha ribadito un principio di diritto già elaborato dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 4 marzo 2019, n. 6278), secondo cui: « la decorrenza del termine breve non è correlata alla conoscenza legale della sentenza, già esistente per il mero fatto della sua pubblicazione, né alla conoscenza effettiva della stessa ... La decorrenza del termine breve, invece, è ricondotta dalla legge al sollecito indirizzato da una parte all'altra per una decisione rapida - cioè entro il termine breve previsto dalla legge - in ordine all'eventuale esercizio del potere di impugnare; sollecito, come si è ricordato, veicolabile solo mediante il paradigma procedimentale tipico previsto dalla legge, quale unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa ai fini impugnatori: la notificazione della sentenza al "procuratore costituito”». |