Risarcimento danni da responsabilità medica: perdita di chances nell’ambito del danno iure hereditatis

La Redazione
28 Novembre 2024

Gli attori, in proprio e in qualità di congiunti ed eredi di Tizia, chiedevano la condanna di una struttura sanitaria al risarcimento danni, iure proprio e iure hereditatis, patrimoniali e non, da perdita del rapporto parentale, patiti in seguito al decesso della loro congiunta per le condotte colpose del personale sanitario.

Stabilita la responsabilità dell'azienda sanitaria per malpractice medica, escluso il danno da perdita del rapporto parentale per assenza di nesso logico tra condotta colposa e morte, il Tribunale adito osserva che «viene in rilievo la c.d. perdita di chances inquadrabile nell'ambito del danno iure hereditatis» chiarendo come la chance perduta debba intendersi come possibilità da parte di Tizia - di anni 71 al momento della morte - di sopravvivere più a lungo di quanto effettivamente avvenuto, qualora il trattamento medico praticato fosse stato adeguato.

Sul punto, la Suprema Corte con sentenza Cass. civ., sez. III, 23 dicembre 2022, n. 37740, si è così espressa: «In tema di responsabilità sanitaria, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance (nella specie, di guarigione di un prossimo congiunto, in conseguenza d'una negligente condotta del medico che l'ebbe in cura), deve essere formulata esplicitamente e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di "tutti i danni" causati dalla morte della vittima. E tanto perché la "chance" non è una mera aspettativa di fatto e, quanto in particolare alla chance c.d. non patrimoniale, consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. Ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di chance, anche non patrimoniale, è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, sostanziandosi, per converso, nella mancata possibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale ma) eventistica (Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5641; Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993; Cass. civ., sez. III, 2 settembre 2022, n. 25886)».

Nel caso specifico non vi è stata una formulazione esplicita (e specifica) in merito al danno da perdita di chances, avendo chiesto parte attrice anche il risarcimento dei danni iure hereditatis, categoria generale nella quale rientra anche la perdita di chances.

Pertanto, il giudice rigetta la domanda di parte attrice.

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