Gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento alla luce del “Correttivo-ter”

29 Novembre 2024

Viene presentato l’istituto degli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, del quale vengono brevemente descritti i tratti caratteristici, i punti di forza e i limiti, con cenni alle modifiche apportate dal Correttivo-ter alla disciplina contenuta nel c.c.i.i. all’art. 56.

Inquadramento

Gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento sono uno strumento di regolazione della crisi previsto dall’art. 56 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (c.c.i.i.), che consente agli imprenditori in stato di crisi o insolvenza di ristrutturare il debito, senza ricorrere ad un procedimento giudiziale, mediante un piano economico-finanziario e industriale supportato da accordi con i creditori. Tale strumento si caratterizza per la sua natura stragiudiziale, oltre ad essere dotato di significativi vantaggi, come l’esenzione da revocatoria (fallimentare e ordinaria) ai sensi dell’art.166, comma 3, lett. d) c.c.i.i.  e dai reati di bancarotta fraudolenta (ex art. 322, comma 3 c.c.i.i.) o bancarotta semplice, ai sensi dell’art. 324 c.c.i.i., in relazione agli atti, ai pagamenti e alle garanzie concesse su beni del debitore in esecuzione del piano; senza trascurare, inoltre, la defiscalizzazione delle sopravvenienze attive.

Gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento nel codice della crisi

Mentre la previgente legge fallimentare all'art. 67, comma 2, lett. d) ne disciplinava esclusivamente l'effetto, ovverosia l'esenzio­ne da revocatoria fallimentare per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse posti in esecuzione del piano, il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza fornisce un inquadramento dell'istituto completo ed esaustivo nell'art.  56 c.c.i.i.

I tratti caratteristici dello strumento, analoghi a quanto già disciplinato dalla previgente legge fallimentare, possono essere così riepilogati:

  • il piano, che è predisposto in via unilaterale dall'imprenditore, deve essere idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa oltre ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico finanziaria;
  • l'attestazione di un professionista indipendente, che attesta appunto la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Concretamente, l'attestatore deve esaminare se: a) il piano ha ragionevoli prospettive di superare la crisi; b) le azioni proposte sono in grado di ripristinare l'equilibrio finanziario dell'impresa; c) gli accordi sono coerenti con le assunzioni del piano;
  • gli accordi con i creditori e/o le parti interessate (così come aggiunto dal Correttivo-ter) in esecuzione del piano, che, in sostanza, modificano le obbligazioni contratte in precedenza dal debitore (i.e. moratoria, saldo e stralcio, datio in solutum, compensazioni);
  • la natura stragiudiziale: il risanamento avviene, difatti, se i creditori coinvolti approvano la manovra elaborata dell'imprenditore, tramite la sottoscrizione degli accordi, ma senza che vi sia un controllo del tribunale;
  • l'esenzione da revocatoria fallimentare e ordinaria per gli atti e i pagamenti compiuti e le garanzie concesse in esecuzione del piano [ex art. 166, comma 3, lett. d), c.c.i.i.], nel caso in cui il piano elaborato dal debitore non produca gli effetti sperati e si apra successivamente la liquidazione giudiziale. Tale esenzione non si applica, tuttavia, in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione di garanzia;
  • l'esenzione dai reati di bancarotta fraudolenta (ex art. 322, comma 3, c.c.i.i.) o bancarotta semplice per i pagamenti o le operazioni compiute in esecuzione del piano attestato (ex art. 324 c.c.i.i.);
  • se il piano attestato è pubblicato nel Registro delle Imprese vi sono inoltre i seguenti benefici fiscali: deduzione delle perdite su crediti, ai sensi dell'art. 101 del T.U.I.R.; la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva, se supera le perdite, secondo l'art. 88, comma 4 ter, del T.U.I.R.

L'autonomia privata assume, quindi, un ruolo centrale nel processo di turnaround, poiché l'esecuzione del piano attestato avviene proprio attraverso gli accordi negoziati con i creditori.

I punti di forza e i limiti dello strumento

Alla luce di quanto sopra, i punti di forza dello strumento sono:

  • il mantenimento della gestione ordinaria e straordinaria in capo all'imprenditore durante la predisposizione e l'esecuzione del piano, fatte salve eventuali limitazioni negoziate con i creditori;
  • l'assenza di controllo preventivo da parte del tribunale, sebbene possa esserci una verifica ex post in caso di insuccesso del piano e apertura della liquidazione giudiziale o di azioni penali;
  • la riservatezza, in quanto il piano e gli accordi non sono soggetti a pubblicità obbligatoria nel Registro delle imprese; ovvero soltanto se vengono pubblicati l'imprenditore beneficia dei vantaggi fiscali sopra menzionati.

I limiti dello strumento, invece, sono:

  • la mancanza di poteri coercitivi nei confronti dei creditori, che non sono obbligati ad aderire al piano proposto, proprio in ragione della negoziazione del tutto stragiudiziale degli accordi;
  • l'impossibilità di estendere gli effetti a creditori non aderenti, i quali, di conseguenza, devono essere soddisfatti secondo le scadenze pattuite;
  • l'impossibilità di beneficiare di misure protettive e cautelari; e ciò a meno che l'imprenditore non si avvalga dello strumento nell'ambito della composizione negoziata o in seguito al deposito della domanda c.d. “prenotativa” ex art. 44 c.c.i.i.;
  • l'esclusione dei debiti tributari e previdenziali dagli accordi;
  • l'impossibilità di derogare alle norme sulla riduzione del capitale sociale o alla ricapitalizzazione, se il capitale scende sotto i limiti legali;
  • l'impossibilità di ottenere la prededuzione per nuovi finanziamenti a meno che l'imprenditore non si avvalga dello strumento nell'ambito della composizione negoziata.

Tali aspetti conducono alla conclusione che il ricorso a detto strumento sia più adatto in situazioni di crisi di minor gravità, di natura finanziaria e non patrimoniale, e non ancora sfociate in insolvenza, nell'ambito di un contesto in cui non sussiste una accesa conflittualità con i creditori.

Le modifiche apportate dal Correttivo-ter

Le modifiche introdotte dal Correttivo-ter riguardano:

i) il contenuto del piano;

ii) l'introduzione della conclusione degli accordi con le “parti interessate”.

Come già anticipato, il piano è il documento che stabilisce con quali modalità l'impresa intende affrontare la crisi e risanare la propria situazione finanziaria. Esso deve essere redatto in forma scritta e deve avere data certa.

Il contenuto del piano è stato ampliato con il Correttivo-ter, al fine di offrire una visione più chiara e dettagliata della situazione dell'impresa e della strategia di risanamento che l'imprenditore intende adottare.

Ai sensi dell'art. 56, comma 2, c.c.i.i., il piano deve contenere:

  • l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
  • la descrizione dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza e delle cause che l'hanno determinato;
  • le strategie di intervento per il risanamento;
  • l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti per i quali si propone la rinegoziazione, lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate al soddisfacimento dei loro crediti;
  • gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari in attuazione del piano: la nuova finanza deve, pertanto, essere giustificata; diversamente si traduce in un mero incremento dell'indebitamento;
  • la tempistica delle azioni da intraprendere per attuare il risanamento, che consenta di verificarne la realizzazione, nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
  • il piano industriale e finanziario, con l'analisi degli effetti sulle risorse economiche e sui costi di produzione, nonché l'indicazione dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria;
  • l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi e del fabbisogno finanziario con le relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente.

Il piano di risanamento deve essere, quindi, chiaro e intellegibile, nonché coerente con la situazione aziendale: è necessaria sia un'attenta pianificazione, sia l'analisi e il monitoraggio delle azioni intraprese da parte dell'imprenditore.

Con il Correttivo-ter, inoltre, il piano deve essere finalizzato non solo al riequilibrio economico-finanziario, ma anche al riequilibrio patrimoniale dell'impresa: dev'essere quindi in grado di risolvere concretamente la crisi, non di rinviarla.

Infine, tra le parti coinvolte nella ristrutturazione, il Correttivo-ter ha incluso, oltre ai creditori, le "parti interessate" quali soggetti con cui concludere gli accordi. Tra le parti interessate, in concreto, possono, dunque, rientrare i soci, gli investitori e i garanti e qualunque altro soggetto che possa avere interesse all'operazione di risanamento.

In conclusione

Le modifiche introdotte dal Correttivo-ter (d.lgs. n. 136/2024), e, in particolare, la maggiore attenzione sulla sostenibilità finanziaria del piano, riflettono l'evoluzione verso una gestione della crisi sempre più privatistica, orientata alla partecipazione attiva dei creditori e degli altri soggetti coinvolti.

Tuttavia, gli accordi in esecuzione di piano attestati di risanamento, a causa principalmente dei loro limiti intrinseci, rimangono di scarsa applicazione pratica, a meno che non preceduti da negoziazioni nell'ambito della composizione negoziata, con conseguenti benefici come le misure protettive e cautelari o l'accesso alla transazione fiscale (ex art. 23, comma 2-bis , c.c.i.i.).

Sul punto, è opportuno specificare che, sebbene anche l'accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), c.c.i.i. possa generare effetti analoghi a quelli degli accordi ex art. 56 c.c.i.i., vi è una differenza fondamentale nel grado di accertamento richiesto all'esperto o all'attestatore. Infatti, mentre l'esperto, incaricato di verificare la coerenza dell'accordo ex art. 23 c.c.i.i. con la regolazione della crisi e dell'insolvenza, non è tenuto ad accertare la veridicità dei dati aziendali né la fattibilità economica del piano, tali verifiche sono, all'opposto, obbligatorie per l'attestatore. In un'ottica di tutela per i creditori, gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento risultano, dunque, preferibili.

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