Premorienza del danneggiato: come si calcola il danno biologico?
29 Novembre 2024
Avvertendo capogiri e perdita di coscienza, un uomo si recava al pronto soccorso di una struttura sanitaria, dove gli veniva diagnosticata una sincope NDD, motivo per cui veniva dimesso. Il giorno dopo, l’uomo si ripresentava all’ospedale con gli stessi fastidi, ma veniva dimesso nuovamente. Mentre usciva dalla clinica, cadeva su una scala mobile interna rompendosi il rachide cervicale e rimanendo invalido al 90%, immobilizzato in un letto, per circa otto anni, fino alla sua morte. La moglie agiva nei confronti della struttura sanitaria chiedendo il risarcimento danni sia per lei che per il marito. Il Tribunale riconosceva la responsabilità sia in capo ai medici che lo avevano visitato sia in capo alla clinica. I medici e la clinica impugnavano la decisione, ma la Corte d’appello confermava sostanzialmente la sentenza di primo grado, riducendo tuttavia l’ammontare del risarcimento. La moglie ricorreva in Cassazione, dolendosi del fatto che il giudice d’appello avesse utilizzato, per liquidare il danno, le Tabelle milanesi le quali, per il caso di premorienza (occorsa al marito, morto durante il procedimento in appello e vissuto in totale 8 anni dall’incidente), prevedono un valore decrescente di risarcimento, sul presupposto che l'invalidità permanente incida in maniera maggiore all'inizio e minore alla fine. La ricorrente, dunque, censurava questo criterio in favore di una liquidazione proporzionale e non già decrescente. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando il seguente principio di diritto: «Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. La liquidazione del danno biologico, nel caso di premorienza del danneggiato, va effettuata proporzionalmente e non già assegnando un maggior valore all’ invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso». |