Questioni pregiudiziali di merito da decidere con efficacia di giudicato (o incidenter tantum?)

03 Dicembre 2024

Alla Cassazione viene posto un problema di giurisdizione il quale, prima di tutto, impone di stabilire quando una questione pregiudiziale sollevata dalle parti debba essere decisa con efficacia di giudicato e quando incidenter tantum: tale scelta condiziona nel caso di specie anche la determinazione della giurisdizione e comporta la necessità dell’integrazione del contraddittorio

Questione controversa

Nel caso di specie la soluzione di una questione di carattere pregiudiziale di merito si intreccia con una questione di giurisdizione.

A seguito della morte di colui che aveva stipulato una serie di contratti di assicurazione sulla vita di terzi, si pone il problema della determinazione dei beneficiari di tali contratti, al fine di stabilire se i relativi diritti di crediti cadano o meno in successione.

Nei contratti di assicurazione è presente una clausola di esclusiva in virtù della quale le controversie concernenti i suddetti contratti sono devolute alla giurisdizione del giudice nazionale (non italiano) della società assicuratrice.

Viene iniziata una causa di successione davanti al giudice italiano ed in questo contesto viene sollevata la questione pregiudiziale della titolarità dei diritti di credito derivanti dai contratti. Qualificata l'individuazione dei beneficiari come una controversia concernente i contratti di assicurazione, da parte convenuta viene eccepito il difetto di giurisdizione.

Il giudice adito, dal canto suo, ritiene di avere giurisdizione e decide quindi sul punto; così conclude anche la Corte d'appello davanti al quale viene impugnata la sentenza di primo grado.  

Respinto l'appello, viene proposto ricorso in Cassazione, con due motivi sottoposti all'attenzione della Corte: innanzitutto, viene denunciato il difetto di giurisdizione; in secondo luogo viene censurata la violazione dell'art. 102 c.p.c. per non essere stata chiamata in causa la società assicuratrice. Le censure proposte dalla ricorrente presuppongono l'idea che la questione relativa all'identificazione del beneficiario o, se si vuole, in senso più ampio, all'interpretazione degli elementi del contratto, debbano essere risolte con efficacia di giudicato. Seguendo questa impostazione, ove vi sia una causa contrattuale connessa con una causa successoria da decidere con efficacia di giudicato, il foro speciale di quest'ultima causa non potrebbe attrarre quello della causa connessa se stabilito convenzionalmente, perché la clausola di scelta del foro prevarrebbe sulla regola della connessione (Cass., sez. un., 30 settembre 2021, n. 26654). 

La Sezione III conclude che la soluzione della questione di giurisdizione dipende dalla ragionata opzione a favore della necessità o meno di decidere con efficacia di giudicato la questione pregiudiziale di merito: solo nel primo caso, infatti, sarà necessaria la devoluzione della causa connessa al giudice competente nonché l'integrazione del contraddittorio in favore di tutte delle altre parti del rapporto giuridico, nel caso di specie, essendo un rapporto trilaterale, sarebbe necessaria la presenza della società assicuratrice, oltre a quella degli eredi dello stipulante e del terzo sulla cui vita era stata contratta l'assicurazione.

In sostanza, la Cassazione distingue due tipi di questione pregiudiziale di merito nell'ambito del quale il caso di specie può essere ricondotto:

  • la pregiudizialità logica
  • e la pregiudizialità tecnica.

Di seguito le possibili soluzioni interpretative che scaturiscono da questa distinzione.

Possibili soluzioni

Prima soluzione

Seconda soluzione

Terza soluzione

La prima figura (pregiudizialità logica) si ha quando da un rapporto giuridico discendono anche una pluralità di diritti, che ne costituiscono l'essenza: per cui il rapporto giuridico fondamentale non ha vita propria al di fuori dei diritti da esso derivanti.

Quando si agisce in giudizio per la tutela di uno di essi, il rapporto giuridico fondamentale dovrebbe essere dedotto come fatto costitutivo nell'ambito della causa petendi. L'accoglimento della domanda principale dovrebbe avere come logico presupposto quello della validità e dell'efficacia del rapporto giuridico fondamentale: l'ordine logico delle questioni di merito da trattare sembrerebbe imporre al giudice di dare per presupposta l'esistenza di un fatto giuridico imprescindibile per l'esistenza del diritto.

Giurisprudenza più risalente ha concluso che questo passaggio logico del giudice dia luogo ad un accertamento idoneo al giudicato dell'esistenza del rapporto giuridico fondamentale, almeno nel momento in cui vi sia l'accoglimento della domanda concernente uno dei diritti derivati (Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242, la quale fa una serie di distinguo per il caso in cui vi sia il rigetto della domanda).

Secondo giurisprudenza di Cassazione più recente l'antecedente logico necessario andrebbe risolto incidenter tantum rispetto alla decisione della domanda principale che da esso dipende; l'accertamento dell'esistenza, della validità e della natura di un rapporto giuridico costituirebbe presupposto di un diritto (Cass., sez. un., 29 luglio 2021, n. 21763).

Quest'ultima impostazione sembrerebbe essere quella propria del provvedimento che si sta esponendo.

L'accoglimento dell'una piuttosto che dell'altra impostazione non è indifferente: ove il rapporto giuridico fondamentale sia accertato con efficacia di giudicato, tale punto pregiudiziale non potrà essere rimesso in discussione in controversie successive concernenti lo stesso diritto o altri diritti derivanti dallo stesso rapporto giuridico fondamentale tra le stesse parti.

Nel caso di specie sembra, piuttosto, che si tratti di due rapporti giuridici distinti, il primo dei quali costituisce un elemento del secondo.

La pregiudizialità tecnica si configura, invece, quando vi sono due fattispecie giuridiche sostanziali ben distinte, tra di loro in rapporto tale per cui l'una costituisce elemento dell'altra. La fattispecie pregiudicante può essere oggetto di un autonomo giudizio, il cui esito può influire sull'esistenza stessa della fattispecie pregiudicata.

Secondo le Sezioni unite prima citate (Cass., sez. un., 29 luglio 2021, n. 21763), l'oggetto della causa pregiudicata non potrebbe essere deciso senza la necessaria e preventiva definizione, con efficacia di giudicato, della causa pregiudicante; in tal caso, l'accertamento di un diritto presupporrebbe l'accertamento di un altro diritto.

Seguendo l'interpretazione delle Sezioni unite, l'art. 34 c.p.c. andrebbe riferito ad entrambi i tipi di pregiudizialità, sia logica che tecnica: a seconda del tipo di questione nascente, l'accertamento dovrebbe avvenire incidenter tantum o con efficacia di giudicato. Quest'ultima sembra essere anche la posizione dell'odierna ordinanza rimettente.

Nell'ordinanza di rimessione si lamenta che casi di pregiudizialità tecnica, come quello all'attenzione della Corte e come altri (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2005, n. 14578, che ha qualificato come pregiudiziale in senso logico l'accertamento della proprietà d'un muro crollato, nel giudizio di risarcimento dei danni causati dal crollo; Cass., civ., sez. un., 5 luglio 2011, n. 14650, che ha qualificato una pregiudiziale in senso logico, nel giudizio di risarcimento del danno da distruzione di un velivolo, l'accertamento della proprietà del medesimo; Cass. civ., sez. VI, 3 ottobre 2012, n. 16830, che  ha qualificato pregiudiziale in senso logico, nel giudizio di contraffazione del marchio, l'accertamento della validità del brevetto; Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2013, n. 8093, che ha qualificato come pregiudiziale in senso logico, nel giudizio di riscatto agrario, la preesistenza d'un contratto d'affitto tra convenuto e venditore; Cass. civ., sez. un., 5 novembre 2019, n. 28331, che ha qualificato come pregiudiziale in senso logico l'accertamento della proprietà dell'immobile nel giudizio di annullamento dell'ordine di abbattimento) vengono trattati come casi di pregiudizialità logica.

Un'altra possibile lettura dell'art. 34 c.p.c. è che la norma prescriva un trattamento diverso a seconda che sia richiesto o meno dalle parti ovvero sia prescritto dalla legge un accertamento con efficacia di giudicato del rapporto pregiudicante: per cui anche in caso di pregiudizialità tecnica sarebbe data la possibilità di un accertamento incidenter tantum del rapporto pregiudicante al ricorrere delle condizioni indicate.

Nel caso di specie, tuttavia, sembra proprio che la richiesta di parte di decidere con efficacia di giudicato ci sia stata, come si desume dal fatto che i possibili beneficiari hanno sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione e contestualmente chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della terza parte del contratto di assicurazione sulla vita di terzo.

Rimessione alle Sezioni Unite
Viste le incertezze esistenti intorno ai confini esistenti tra le due figure di pregiudizialità e sulle modalità del loro accertamento, la Sezione III sottopone alle Sezioni unite la questione della definizione dell'esatto criterio in base al quale distinguere se una questione sollevata dalle parti debba o non debba essere decisa con efficacia di giudicato.
 

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