Interventi del Correttivo sulle notifiche in modalità telematica - Prima parte

03 Dicembre 2024

Il Decreto correttivo ha profondamente inciso anche sulla disciplina delle notifiche: in questa prima parte di approfondimento sul punto, si inquadrano la disciplina generale e le fonti normative delle notificazioni, nonché le modifiche all'intero sistema introdotte dal Correttivo

Inquadramento

La disciplina delle notificazioni in modalità telematica è dettata da una pluralità di fonti normative.

La fonte di regolamentazione primaria, cui tutte le successive fanno riferimento, è costituita dal codice dell'amministrazione digitale (CAD - d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

I più recenti interventi del legislatore sono stati compiuti mediante il d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) e il d.lgs. n. 164/2024 (c.d. Decreto Correttivo), che hanno inciso sia sul codice di rito sia su altre fonti recanti discipline relative alla materia in esame.

In assenza di diverse indicazioni, tutte le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 (come modificato – il suo art. 35 - dall'art. 1, comma 380, l. n. 197/2022) sono operative con riguardo ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre quelli pendenti in tale data restano disciplinati dalle disposizioni anteriormente vigenti. 

Con il d.lgs. n. 164/2024 sono state dettate disposizioni integrative/correttive del d.lgs. n. 149/2022, efficaci dal 26 novembre 2024 ed applicabili ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 (art. 7, comma 1, d.lgs. cit.).

Fonti normative successive al CAD

Le fonti normative maggiormente rilevanti nella materia in esame, successive al CAD, sono, in ordine cronologico, le seguenti:

  1. D.l. n. 193/2009, conv. con modifiche nella l. n. 24/2010, ove furono dettate disposizioni finalizzate al completamento del sistema di digitalizzazione della giustizia e fu introdotto l’art. 149-bis c.p.c.;
  2. D.l. n. 179/2012, conv. con modifiche nella l. n. 221/2012, di cui vanno segnalati, in particolare, gli artt. 4, 5, 16, 16-bis, 16-ter, 16-sexies, 16-septies, 16-decies  e 16-undecies. Tali disposizioni sono state in parte e più volte modificate - anche dal d.lgs. n. 149/2022 e dal d.lgs. n. 164/2024 - e in parte abrogate [artt. 16-bis, 16-septies (già inciso dalla sentenza Corte Cost., 9 aprile 2019, n. 75), 16-decies e 16-undecies]. All’art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) è succeduto l’art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e parzialmente modificato (commi 1 e 4) dal d.lgs. n. 164/2024. Gli effetti delle modifiche e delle abrogazioni si sono prodotti nei tempi fissati dall’art. 35, d.lgs. n. 149/2022 (come modificato dall’art. 1, comma 380, della l. n. 197/2022) e dall’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 164/2024;
  3. L. n. 53/1994, avente ad oggetto le notifiche dirette da parte degli Avvocati, di cui si tratterà nella seconda parte del Focus.  

D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e successive modifiche

Il D.M. n. 44/2011 concerne le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal CAD.

Tale fonte normativa, i cui artt. 18, 29 e 35 erano stati parzialmente modificati dal D.M. n. 209/2012 e (art. 18) dal D.M. n. 48/2013, è stata quasi interamente riscritta dal D.M. n. 217/2023, con effetto dal 14 gennaio 2024.

(Segue) Specifiche tecniche. Provvedimenti D.G.SIA

A norma dell'art. 34, D.M. n. 44/2011 e successive modifiche, l'emanazione delle «specifiche tecniche» deve essere effettuata dalla D.G.SIA (Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia).

Le «specifiche tecniche» sono state dettate con Provvedimento in data 16 aprile 2014, aggiornato con Provvedimenti in data 28 dicembre 2015 e 30 luglio 2021. A tutti tali Provvedimenti è succeduto, sostituendoli, Provvedimento in data 7 agosto 2024, divenuto efficace a decorrere dal 30 settembre 2024.

Tutte le suddette fonti normative sono reperibili nel Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della giustizia.

Disposizioni di attuazione del c.p.c.: interventi del d.lgs. correttivo n. 164/2024

Il d.lgs. n. 149/2022 ha inserito nelle disposizioni di attuazione del codice di rito il Titolo V-ter, recante «Disposizioni relative alla giustizia digitale».

In tale sede sono stati collocati gli articoli da 196-quater  disp. att. c.p.c. (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti) a 196-undecies, i quali hanno, in parte qua, preso il posto degli artt. 16-bis, 16-decies e 16-undeciesd.l. n. 179/2012 convertito con modifiche nella l. n. 221/2012, abrogati dal d.lgs. n. 149/2022.

Va rammentato che gli artt. 196-quater  disp. att. c.p.c. e 196-quinquies disp. att. c.p.c. sono stati fatti oggetto di modifica ad opera del d.lgs. n. 164/2024.

Modifiche sono state, inoltre, apportate dal d.lgs. n. 149/2022 agli artt. 36 e 87, al fine di adeguarli alla nuova disciplina in materia di deposito telematico degli atti.

Art. 149-bis c.p.c. Obbligatorietà della notifica in modalità telematica 

In forza dei disposti dell'art. 149-bis, comma 1, c.p.c., come riformulato dal d.lgs. n. 149/2022, è divenuta d'obbligo la notifica con modalità telematica (a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche  previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo) ad opera dell'ufficiale giudiziario, anche per gli atti tipicamente «propri» (ad es.: un atto di pignoramento), qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo di PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante da «pubblici elenchi» oppure abbia eletto domicilio digitale a norma dell'art. 3-bis, comma 1-bis, CAD – norma più volte modificata, da ultimo con d.l. n. 77/2021, conv. con modifiche nella l. n. 108/2021.

Art. 149-bis c.p.c. Interventi del d.lgs. correttivo n. 164/2024

L'art. 149-bis c.p.c. è stato parzialmente riformulato dal d.lgs. n. 164 del 2024 come segue:

  1. nel comma 2, recante prescritti in ordine alle formalità dell'attività notificatoria, è stata aggiunta la previsione della trasmissione del «duplicato informatico» in alternativa a quella della «copia informatica» degli atti;
  2. il comma 3 è stato completamente riscritto, venendo sancito che il perfezionamento della notifica per il notificante si ha nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato;
  3. dopo il sesto comma è stato introdotto un ulteriore comma al fine di dare soluzione alle problematiche che sorgono nei casi di notifica non possibile o non andata a buon fine, venendo date soluzioni diverse a seconda che l'inconveniente sia dipeso da causa non imputabile al destinatario od imputabile allo stesso, statuendosi, con riguardo al primo caso, l'esecuzione della notifica secondo le modalità previste dagli artt. 137 e ss. c.p.c. e, con riguardo al secondo caso, l'esecuzione mediante inserimento dell'atto da notificare nel PST gestito dal Ministero della giustizia, «unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario»; la notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.

Le modalità di notifica descritte nel settimo comma dell'art. 149-bis c.p.c. sono pressoché perfettamente corrispondenti a quelle previste all'art. 3-ter, commi 2 e 3, l. n. 53/1994 (notifica diretta da parte degli Avvocati), come modificati dal d.lgs. n. 164/2024.

Modifiche al codice di procedura civile operate dal d.lgs. n. 164/2024

L'art. 136 c.p.c. (comunicazioni di Cancelleria) ha subito modifiche sia ad opera del d.lgs. n. 149/2022 che del d.lgs. n. 164/2024.

La prima fonte (art. 3, comma 11) ha espunto dalla norma la previsione della possibilità di inviare il biglietto di cancelleria a mezzo telefax; la seconda fonte (art. 3) ha, più radicalmente, espunto la previsione di inviare biglietti di cancelleria e ha riformulato pressoché per l'intero la disposizione, sancendo l'obbligo di effettuazione delle comunicazioni a mezzo PEC all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies, CAD, «nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» ed ha, inoltre, dettato specifica disciplina, diversa a seconda che l'inconveniente non sia oppure sia imputabile al destinatario, in relazione ai casi in cui la comunicazione non possa essere eseguita o non abbia avuto esito positivo, statuendo, nel primo caso, la trasmissione della comunicazione all'ufficiale giudiziario per la notifica e, nel secondo caso, l'inserimento dell'atto nel PST gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità e gli effetti previste dall'art. 149-bis, comma 7, c.p.c.

Istanza di notifica

A norma dell'art. 17 comma 1, D.M. n. 44/2011, nella formulazione introdotta dal D.M. n. 217/2023, a decorrere dal 14 gennaio 2024 l'istanza di notifica doveva essere inoltrata all'UNEP dal soggetto (abilitato esterno od interno) interessato tramite PEC, secondo le specifiche tecniche dettate dall'art. 19 del Provvedimento della D.G.SIA del 16 aprile 2014 e successive modifiche.

Al suddetto fine, a far tempo dal 30 settembre 2024, devono essere osservate le specifiche tecniche richiamate dall'art. 23 del Provvedimento della D.G.SIA del 7 agosto 2024.

Esecuzione della notifica. Formalità

Ove ricorrano le ipotesi riportate nel primo comma dell'art. 149-bis c.p.c., l'ufficiale giudiziario deve trasmettere copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di PEC del destinatario risultante da «pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni» oppure, in alternativa, potrà trasmettere «duplicato informatico» dell'atto (previsione introdotta dal d.lgs. n. 164/2024).

L'ufficiale giudiziario può provvedere, al bisogno, nella forma suddetta anche qualora l'istante gli abbia fatto consegna di un documento cartaceo, in tal caso dovendo, peraltro, preventivamente estrarre copia informatica dello stesso («anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo»).

Tale copia, in forza dell'attestazione di conformità che l'ufficiale giudiziario dovrà apporre, acquisirà la medesima efficacia del documento originale.

La firma digitale dell'ufficiale giudiziario appare essere sempre necessaria, sia, ovviamente, per gli atti «propri», sia per tutti i restanti atti.

Perfezionamento della notifica. Intervento del d.lgs. n. 164/2024

Ai sensi del testo originario dell'art. 149-bis, comma 3, c.p.c., la notifica con il mezzo telematico si intendeva perfezionata nel momento in cui il gestore avesse reso disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

La disposizione è stata completamente riscritta dal d.lgs. n. 164/2024: è stato sancito che il perfezionamento della notifica per il notificante si ha nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.

In sostanza, anche per ciò che attiene alla notifica ex art. 149-bis c.p.c. valgono i medesimi principi di perfezionamento valevoli per i mezzi tradizionali di notifica, vale a dire il principio di scissione e il perfezionamento per il notificante al momento del mandato all'ufficiale giudiziario e per il destinatario al momento di generazione della ricevuta di consegna.

Tuttavia, con riguardo alle impugnazioni, i termini stabiliti nell'art. 325 c.p.c. «decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario» (art. 326, comma 1 c.p.c.).

Relazione di notifica

La disciplina inerente alla relazione di notifica ed alle attività connesse e successive si rinviene nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 149-bis c.p.c., cui si fa rinvio.

Ci si limita a porre in evidenza che l' «apposito decreto del Ministero della giustizia» di cui si legge nel comma 4 deve essere identificato nel D.M. n. 44/2011 (art. 17, comma 5 nella formulazione originaria e comma 3 della formulazione introdotta dal D.M. n. 217/2023).

Quanto alle specifiche tecniche, sino al 29 settembre 2024 dovevano essere osservati i disposti dell'art. 19, comma 6, del Provvedimento della D.G.SIA in data 16 aprile 2014 e succ. modif., mentre dal 30 settembre 2024 devono essere osservati i disposti dell'art. 23, comma 6, del Provvedimento della D.G.SIA in data 7 agosto 2024 - «norme» i cui testi, cui si fa rinvio, sono perfettamente coincidenti.

Prova della notifica con modalità telematiche. Intervento del d.lgs. n. 164/2024

Ai fini della prova della notifica, è necessario il deposito telematico dell'atto notificato, con relativi allegati.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, occorre tenere in considerazione i disposti degli artt. 196-quater disp. att. c.p.c. (che sancisce l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti) – norma parzialmente modificata dal d.lgs. n. 164/2024 - e art. 196-sexies disp. att. c.p.c.(che regola il perfezionamento del deposito con modalità telematiche).Entrambe le norme citate sono applicabili dalla suddetta data (salvo, ovviamente, per ciò che concerne le modifiche apportate dal citato d.lgs. all'art. 196-quater, applicabili dal 26 novembre 2024).

In forza dei disposti del d.lgs. n. 164/2024, sono state espunte le previsioni del deposito di atti presso la Cancelleria da tutte le norme che recavano indicazione di tale adempimento.

Specifica regolamentazione dell'adempimento da parte dei soggetti abilitati esterni, valevole dal 14 gennaio 2024, è dettata dall'art. 13, D.M. n. 44/2011, nel testo modificato dal D.M. n. 217/2023.

Per ciò che attiene alle specifiche tecniche, sino al 29 settembre 2024 sono stati applicabili i disposti degli articoli 12, 13 e 14 del testo del Provvedimento D.G.SIA in data 16 aprile 2014 coordinato con i successivi aggiornamenti; a decorrere dal 30 settembre 2024 sono divenuti applicabili i disposti degli articoli 15, 16 e 17 del Provvedimento della D.G.SIA in data 7 agosto 2024.

«Pubblici elenchi»

L'art. 149-bis c.p.c. (così come l'art. 3-bis, l. n. 53/1994) stabilisce, quale limite nel reperimento e nella selezione dell'indirizzo di PEC o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario della notificazione, che l'indirizzo debba risultare da «pubblici elenchi», la cui elencazione è rinvenibile nell'art. 16-ter, d.l. n. 179/2012, conv. con modifiche nella l. n. 221/2012 (norma inserita dalla l. n. 228/2012 e successivamente più volte modificata).

Nell'attualità, gli elenchi degli indirizzi di PEC utilizzabili per le notificazioni telematiche sono i seguenti:

  • INAD - «Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato n on tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese» (art. 6-quater, comma 1, CAD).
  • Registro degli indirizzi PEC delle P.A. - tenuto presso il Ministero della Giustizia -: introdotto dall'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012. Ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1-ter, dei suddetti d.l. e l. di conversione, fermo restando quanto previsto dal R.D. n. 1611/1933 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, d.l. e l. cit, la notificazione alle P.A. «è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-ter CAD…».
  • Elenco degli indirizzi PEC delle imprese costituite in forma societaria (art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008, conv. con modiiche nella l. n. 2/2009).
  • Indice Nazionale Indirizzi INI-PEC (relativo ai professionisti ed alle imprese) - tenuto presso il Ministero per lo sviluppo economico: art. 6-bis CAD, introdotto dal d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012, e succ. modif.
  • Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) (art. 7, D.M. n. 44/2011) - tenuto presso il Ministero della giustizia, contenente elenco degli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, nonché dei soggetti abilitati esterni di cui ai commi 3 e 4 della disposizione citata.

Notificazioni e comunicazioni per via telematica dagli uffici giudiziari. Intervento del d.lgs. n. 164/2024

Sino al 29 settembre 2024, disciplina d'ordine generale era dettata dall'art. 16 comma 4, d.l. n. 179/2012 , conv. con modifiche nella l. n. 221/2012 ss. mm.

Ivi era previsto che nei procedimenti civili (inclusi quelli fallimentari) e in quelli innanzi al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale le comunicazioni e le notificazioni a cura della Cancelleria dovevano essere effettuate «esclusivamente per via telematica» all'indirizzo di PEC risultante da «pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni … » (disposizione divenuta applicabile presso la S.C. – Cancellerie delle sezioni civili - a decorrere dal 15/2/2016).

Nell'ipotesi in cui non fosse stato possibile procedere mediante PEC, avrebbe dovuto trovare applicazione il sesto comma della medesima disposizione, secondo cui le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevedeva l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC, che non avessero provveduto ad istituire o comunicare tale indirizzo, dovevano essere eseguite esclusivamente «mediante deposito in cancelleria»; dovendo adottarsi le stesse modalità anche nei casi di mancata consegna del messaggio di PEC per cause imputabili al destinatario.

Qualora, invece, l'impossibilità di procedere tramite PEC fosse dipesa da causa non imputabile al destinatario, doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 136, comma 3 c.p.c. (come modificato – espunzione della previsione della trasmissione «a mezzo telefax» - dal d.lgs. n. 149/2022) e il «biglietto di cancelleria» doveva essere rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.

A decorrere dal 26 novembre 2024, la disciplina d'ordine generale è dettata dall'art. 136 c.p.c., come riformulato dal d.lgs. n. 164/2024.

È stato espunto ogni riferimento ai «biglietti di cancelleria».

Il comma 2 della norma  – che, pur in assenza di esplicite indicazioni, deve ritenersi sostitutivo dell'art. 16 comma 4 d.l. e l. di conversione sopra citati - dispone che la comunicazione deve essere effettuata dal Cancelliere a mezzo PEC all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies, CAD, «nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

Il comma 3 - che, pur in assenza di esplicite indicazioni, deve ritenersi sostitutivo, in parte qua, dell'art. 16, comma 6, d.l. e l. di conversione sopra citati – dispone che, salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è trasmessa all'Unep per la notifica o, se essa non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell'atto nel PST gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità previste dall'art. 149-bis, comma 7, c.p.c.

Le formalità sono dettate dall'art. 16, D.M. n. 44/2011, come sostituito dal D.M. n. 217/2023.

Nei casi in cui la notifica debba essere eseguita dall'Unep, ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.M. n. 44/2011 (come modificato dal D.M. n. 217/2023), l'ufficio giudiziario dovrà provvedere a proporre la relativa richiesta tramite PEC, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34 del d.m. medesimo.

In sintesi, tutte le notifiche e le comunicazioni in questione debbono essere effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario, salve le «eccezioni» previste dalla legge.

Anche per quanto riguarda le specifiche tecniche vi è stata successione di norme. Sino al momento dell'entrata in vigore del Provvedimento della D.G.SIA del 7 agosto 2024, efficace dal 30 settembre 2024, doveva essere fatto riferimento agli articoli 10, 17 e 19 del testo coordinato dei Provvedimenti D.G.SIA in data 16 aprile 2014, 28 dicembre 2015 e 30 luglio 2021. Nell'attualità, a decorrere dal 30 settembre 2024, il riferimento deve essere fatto agli articoli 20, 21, 22 e 23 (Notificazioni per via telematica a cura degli UNEP) del Provvedimento D.G.SIA del 7 agosto 2024.

Peculiare disciplina è dettata dall'art. 16, comma 5, D.M. n. 44/2011, come modificato dal D.M. n. 217/2023, per le notificazioni o le comunicazioni che contengano dati di cui all'art. 9, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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