Omessa trascrizione della domanda giudiziale: la successiva sentenza è opponibile ai terzi con titolo trascritto anteriormente?

La Redazione
03 Dicembre 2024

In un caso concernente l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c. avverso il precetto di rilascio di un immobile, l'opponente eccepiva la non opponibilità di una sentenza passata in giudicato che stabiliva la risoluzione del rogito di compravendita e la condanna dell'opponente stessa al rilascio dell'immobile, poiché tale sentenza era stata trascritta successivamente al titolo dell'opponente: il Tribunale di Lecce si trovava dunque a decidere tale eccezione

Il Tribunale di Brindisi ha accolto la doglianza dell'opponente con riguardo alla non opponibilità alla procedura espropriativa immobiliare della sentenza della Corte d'Appello di Lecce (passata in giudicato), statuente la risoluzione del rogito di compravendita e la condanna della stessa (quale acquirente) al rilascio dell'immobile in favore degli eredi M. (eredi del venditore inadempiente).

Infatti, l'art. 2909 c.c., invocato dalla difesa degli opposti, che sancisce: «L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa», deve coordinarsi con il disposto dell'art. 111 ult. comma c.p.c., che dispone che la sentenza pronunciata contro le parti originarie del processo spiega sempre i suoi effetti anche contro i loro successori a titolo particolare «salve le norme sull'acquisto in buona fede dei beni mobili e sulla trascrizione». Quindi, l'inciso dell'ultimo comma dell'art. 111 c.p.c. circoscrive l'ambito soggettivo di efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 2909 c.c. come, peraltro, ribadito dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui la suddetta norma, disciplinante la successione a titolo particolare nel processo, facendo salve le norme sulla trascrizione, enuncia una regola che attiene non all'integrità del contraddittorio ma all'opponibilità ai terzi della sentenza (cfr. ex multis: Cass. civ., sez. II, 15 maggio 2015, n. 10005; Cass. civ., sez. II, 3 gennaio 2013, n. 78).

Inoltre, l'art. 1458 c.c., pur prevedendo che la risoluzione del contratto per inadempimento abbia effetto retroattivo tra le parti, al comma 2, recita: «La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione». Dunque, l'articolo delimita l'effetto retroattivo della sentenza di risoluzione contrattuale che, sulla base dell'interpretazione sistematica e coordinata del citato art. 111 c.p.c. e dei due commi dell'art. 1458 c.c., deve ritenersi che operi sempre «tra le parti», non invece, nei confronti dei terzi. Ciò, salvo che, trattandosi di beni immobili, la domanda giudiziale di risoluzione sia stata trascritta anteriormente alla trascrizione di eventuali diritti dei terzi ex art. 2652 c.c. 

Nel caso di specie, non è stata trascritta la domanda giudiziale ex art. 1458 c.c., ma solo la sentenza di risoluzione: dunque, essendo la sentenza di risoluzione contrattuale successiva alla trascrizione anteriore dei titoli di parte opponente, non è opponibile alla parte.

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