Contratti a termine nella P.A.: fissata l’entità del risarcimento del c.d. danno comunitario per reiterazione illegittima o abusiva

Teresa Zappia
04 Dicembre 2024

Nella determinazione del danno da illegittima reiterazione di contratti di lavoro a termine presso la P.A., il Governo individua un parametro di riferimento “autonomo” rispetto al lavoro presso un datore privato.

Sulla base di quale parametro deve essere stabilita l'entità del risarcimento per il danno conseguente all'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato presso la P.A.?

In caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni giustificative, l'art. 36 TUPI esclude la possibilità di una conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La giurisprudenza, anche alla luce dell'orientamento seguito dalla CGUE in conformità al canone dell'effettività della tutela (ordinanza del 12 dicembre 2013, C-50/13) ha riconosciuto al lavoratore il diritto ad ottenere, con esonero dall'onere di provare il concreto pregiudizio subìto, del c.d. danno comunitario nei limiti previsti dall'art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 (successivamente trasfuso nell'art. 28 D.lgs. n. 81/2015).

In materia, tuttavia, si segnala il D.L. del 16 settembre  u.s. : con l'art. 12 di tale Decreto,  infatti, è stato modificato l'art. 36, comma 5, L. n. 165/2001, prevedendo che l'entità del risarcimento da riconoscere al lavoratore in caso di abuso nell'utilizzo del contratto a termine, in particolare in caso di stipula reiterata di contratti a termine in successione, deve essere ricompresa tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (anziché compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità). Il giudice, così come già chiarito dalla giurisprudenza precedente, dovrà tenere in conto la “gravità della violazione” da determinarsi, in particolare, in funzione del numero e della durata dei contratti a termine che si sono succeduti tra dipendente e P.A. Non è esclusa, infine, la possibilità per il lavoratore di provare il “maggior danno” subito.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.