Licenziamento per giusta causa: la mera potenzialità lesiva della condotta incide sul vincolo fiduciario esistente tra il dirigente e il datore di lavoro?

Teresa Zappia
06 Dicembre 2024

Essendo maggiormente intenso il vincolo fiduciario, la condotta del dirigente viola l'art. 2105 c.c. anche se solo potenzialmente lesiva degli interessi del datore. Riguardo infatti la figura dirigenziale, appare chiaro che il profilo del vincolo fiduciario assume peculiare rilievo, con accentuazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza, operando il dirigente quale "alter ego" del datore.

Nell'ambito di un rapporto di lavoro dirigenziale può rilevare, ai fini di ritenere violata la fiducia di cui all'art. 2105 c.c., l'attività del lavoratore che sia solo potenzialmente lesiva degli interessi del datore e, dunque, in assenza di un concreto danno?

È necessario rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 c.c., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi che non devono essere tali da danneggiare il datore.

L'obbligo di fedeltà, pertanto, deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il fondamento fiduciario del rapporto; ne consegue la sufficienza anche della mera potenzialità pregiudizievole dell'attività rispetto agli interessi del datore, atteso che occorre valutare l'idoneità del comportamento a produrre un pregiudizio potenziale, per sé stesso valutabile nell'ambito della natura fiduciaria del rapporto, indipendentemente dal danno patrimoniale effettivamente prodotto.

Con riferimento alla figura dirigenziale, dovendosi tenere conto, nella valutazione dell'idoneità della condotta ad incidere sulla persistenza dell'elemento fiduciario, anche della natura e della qualità del rapporto e, in particolare, del grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate, appare chiaro che il profilo del vincolo fiduciario assume peculiare rilievo, con accentuazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza, operando il dirigente quale "alter ego" del datore.

La potenzialità lesiva, pertanto, dovrà essere valutata in stretta correlazione con l'intensità del vincolo fiduciario caratterizzante il rapporto di lavoro dirigenziale.

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