Licenziamento disciplinare: la tipizzazione nel CCNL della sanzione espulsiva è vincolante nell’attività valutativa del giudice?

04 Dicembre 2024

A mezzo della presente sentenza la Suprema Corte si pronuncia in materia di licenziamenti disciplinari, sul tema della necessaria verifica della corrispondenza tra la fattispecie tipizzata dal CCNL e quella in concreto commessa, ribadendo l'ampiezza dei poteri del giudice nell'ambito del giudizio di gravità e di proporzionalità della condotta realizzata.

Con riferimento alla tutela applicabile a fronte di un recesso illegittimo, la previsione, da parte del contratto collettivo o del codice disciplinare, della sanzione espulsiva non è vincolante per il giudice, poiché il giudizio di gravità e di proporzionalità della condotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice ex art. 2119 c.c., ossia alla luce della nozione legale di giusta causa (o di giustificato motivo soggettivo), avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, sebbene la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisca uno (ma soltanto uno) dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di fonte legale, ossia utilizzata dall'art. 2119 c.c.. Diversamente, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato e tipizzato dal contratto collettivo o dal codice disciplinare come infrazione meritevole solo di una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione, che quindi è vincolante, poiché condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall'art. 12 della legge n. 604/1966, a meno che non accerti che le parti abbiano previsto, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva e ritenga che il fatto concretamente accertato presenti questa connotazione di maggiore gravità.

Cass., sez. lav., n. 107/2024

Cass., sez. lav., n. 13063/2022

Cass., sez. lav., n. 20780/2022

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.