Modifiche alla disciplina dell’avviso di iscrizione a ruolo secondo il Correttivo Cartabia
04 Dicembre 2024
Introduzione Il c.d. Correttivo Cartabia (d.lgs. n. 164/2024) ha inciso, in modo rilevante, ma comunque non risolutivo, sull'istituto (introdotto, appunto, con la l. n. 206/2021 ed in specie da una delle disposizioni, contenute nella legge delega, recanti modifiche al Codice di rito immediatamente precettive) dell'avviso di iscrizione a ruolo. Trattasi di un adempimento cui è tenuto il creditore procedente nell'ambito dell'espropriazione forzata di crediti, adempimento diretto – secondo quanto si legge nella Relazione di accompagnamento alla predetta legge delega – ad evitare il perdurante blocco delle somme detenute dal terzo pignorato in caso di mancata diligente coltivazione del procedimento da parte di chi vi abbia (o dovrebbe avervi) interesse. La disposizione – si legge sempre nella Relazione – è stata introdotta con l’intento di «completare [ma sarebbe più esatto dire «sostituire», n.d.r.] il disposto dell’art. 164-ter disp. att. c.p.c.», secondo cui «quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito dell’iscrizione a ruolo entro il termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato», tenuto comunque conto del fatto che «in ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge». In altre parole, il legislatore impone al creditore procedente un obbligo positivo che consegue all'avvenuta iscrizione a ruolo, mentre la disposizione attuativa presuppone che si sia verificato l'evento specularmente opposto e il cui mancato adempimento ha conseguenze sul processo esecutivo instaurato, diversamente, come notato, dalla violazione dell'obbligo informativo stabilito dalla disposizione attuativa, incidente solo sul piano risarcitorio, stante la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento e quindi la mancata creazione di un fascicolo dell'esecuzione. Per effetto del novellato art. 543, comma 5, c.p.c. l'udienza di comparizione indicata nell'atto introduttivo del procedimento (che ha la forma della citazione a comparire a udienza fissa, con l'invito al terzo di rendere la dichiarazione) funge da snodo essenziale (anche) rispetto alla questione della persistenza degli obblighi di custodia da parte del terzo; se entro tale udienza il terzo non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte del creditore, le somme possono (anzi devono) essere svincolate, in quanto il pignoramento è divenuto inefficace malgrado – è, si crede, questa l'ipotesi riguardata dalla novella – l'avvenuta iscrizione a ruolo dello stesso. Le questioni applicative sorte prima del Correttivo Così brevemente illustrata la ratio ispiratrice dell'istituto (salvo quanto si dirà in appresso), occorre ricordare che la versione dell'art. 543, comma 5, c.p.c. antecedente al c.d. correttivo Cartabia richiedeva la notifica ed il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo sia nei confronti del debitore che nei confronti del terzo. Si sono poste le seguenti questioni applicative:
Con riferimento alla prima questione, l'orientamento che è prevalso fin dalla prime applicazioni giurisprudenziali dell'istituto è nel senso che si debba trattare dell'udienza indicata nell'atto di citazione, a nulla rilevando che la stessa sia celebrata effettivamente in data successiva (Trib. Ferrara, 20 dicembre 2022; Trib. Caltanissetta, 7 gennaio 2023; Trib. Barcellona P. G., 1° febbraio 2023 ). A sostegno di tale (condivisibile) lettura si richiama la ratio della disposizione, come prima illustrata; ratio per l'attuazione della quale occorre che il terzo abbia chiara, con riferimento ad un momento temporale “certo”, quale debba essere la “sorte” delle somme pignorate; e così, sembra evidente, tenuto conto del tenore letterale della disposizione, che si debba guardare alla data indicata nell'atto introduttivo, non rilevando eventuali differimenti (sui quali peraltro il terzo avrebbe l'obbligo di informarsi). Per converso, laddove tale momento temporale sia fatto coincidere con la data di comparizione effettiva delle parti innanzi al G.E., il conseguimento dell'obiettivo della disposizione sarebbe compromesso, anche tenuto conto della circostanza che il terzo, non essendo parte del procedimento, non riceve alcuna comunicazione relativa a differimenti dell'udienza in questione, legate ad esigenze organizzative dell'Ufficio. Con riferimento alla seconda questione, la giurisprudenza ha in prevalenza ritenuto necessario fare applicazione, anche per la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo, della regola generale, codificata all'art. 492 c.p.c., secondo cui, nel processo esecutivo, laddove il debitore non si costituisca (rectius: elegga domicilio, ora anche con indicazione di un domicilio digitale speciale), «le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'art. 149-bis c.p.c.». Si è ritenuto, in particolare, che, in quanto la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo avviene dopo quella del pignoramento, non vi fosse motivo, in mancanza di chiare indicazioni testuali, di derogare alla predetta regola generale. Il rilievo pratico di questa questione è obliterato dalla riforma introdotta dal Correttivo che, come si anticipava, ha previsto, espungendo il riferimento al debitore, che la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo sia fatta solo al terzo pignorato (o ai terzi pignorati se i crediti aggrediti in via esecutiva sono vantati nei confronti di soggetti diversi). La terza questione è quella più spinosa e al contempo quella alla quale, a ben vedere, il Correttivo non ha posto rimedio, pure a fronte di una evoluzione giurisprudenziale non univoca. Ci si chiede, in specie, se l'omesso deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo (preventivamente notificato) nel fascicolo dell'esecuzione, entro la data indicata nell'atto di citazione, comporti – analogamente all'omessa notifica dell'avviso entro tale termine – l'inefficacia del pignoramento. Secondo un primo orientamento, più vicino al dato letterale e in linea con la ricostruzione delle attività in questione come atto di impulso, il creditore deve procedere, entro la data indicata nell'atto di citazione, sia alla notifica che al deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo previamente notificato; in caso contrario, il pignoramento è, sia nella prima ipotesi che nella seconda, inefficace (Trib. Napoli Nord, 12 settembre 2024; Trib. Napoli Nord, 7 dicembre 2023). Per altro orientamento, invece, la conseguenza della inefficacia a fronte dell'omesso tempestivo deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo sarebbe ultronea rispetto alla ratio della disposizione: più in dettaglio, rispetto alla stessa, la conseguenza profilata (l'inefficacia del pignoramento) sarebbe sproporzionata, nel mentre si evidenzia che ciò che rileva è che l'avviso di iscrizione a ruolo sia concretamente depositato nel fascicolo dell'esecuzione prima della comparizione effettiva delle parti, di modo che il G.E. possa in tale sede effettuare i controlli del caso e, se ne ricorrono i presupposti, dichiarare (Trib. Napoli, 29 gennaio 2024; Trib. Genova, 22 giugno 2023). In altra sede, si è ritenuto che la prima interpretazione sia preferibile, per diversi ordini di ragioni:
Si tratta di un'ottica che, a ben vedere, permea l'intera disciplina del processo esecutivo: si ponga attenzione, a mero titolo di esempio, agli adempimenti previsti dall'art. 497 c.p.c. o dall'art. 567, comma 2, c.p.c., per il cui compimento il legislatore prescrive un termine la violazione del quale ridonda sempre in termini di inefficacia del pignoramento, a prescindere dalla tempistica concreta che il procedimento avrà (o avrebbe avuto) in ragione delle esigenze di ruolo del G.E. In sintesi, e per concludere sul punto, a noi pare che il solo adempimento della notifica dell'avviso entro un certo momento temporale sia strettamente funzionale ad evitare l'immobilizzazione delle somme da parte del terzo, laddove la successiva attività di deposito risponde ad una esigenza diversa, ponendosi al G.E. il compito di verificare il sollecito compimento di un atto di impulso per il quale la legge prescrive un termine perentorio. Le (parziali) soluzioni ricavabili dal Correttivo Tanto chiarito, l'intervento correttivo riguarda diversi profili. In primo luogo, come già anticipato, si è previsto che la notifica dell'avviso debba esser fatta solo al terzo e non anche al debitore, il che mira a “riallineare” il testo della disposizione alla proclamata ratio della stessa (consentire la liberazione delle somme). In secondo luogo, la disposizione contenuta nell'art. 543, comma 6 c.p.c. (contestualmente “riscritto”, con riferimento ad altra fattispecie: v. infra) è stata “accorpata” a quella contenuta nell'art. 543, comma 5 c.p.c., con l'intento di “concentrare” la disciplina dell'istituto in esame in un'unica disposizione. L'alinea in questione, pur dopo il Correttivo, continua a fare riferimento alla inefficacia del pignoramento in caso di omessa tempestiva notifica o deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo, conseguenza che può operare anche solo limitatamente ad uno o più terzi in caso di pignoramento che colpisca simultaneamente i crediti asseritamente vantati dal debitore nei riguardi di una pluralità eterogenea di soggetti. In specie, l'utilizzo della disgiuntiva «o» lascerebbe intendere che la conseguenza dell'inefficacia si può produrre anche nel caso di (solo) omesso deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo entro il termine indicato dalla norma (che – come chiarito – viene univocamente interpretato in senso conforme al tenore letterale della disposizione). Ad ogni modo, tenuto conto delle questioni problematiche emerse nei primi diciotto mesi di applicazione dell'istituto in esame, il contributo chiarificatore del legislatore del Correttivo, specie in merito alla questione più dibattuta, poteva (e doveva) essere più incisivo. Infine, è stato aggiunto (in luogo del precedente, di diverso tenore, come detto) all'art. 543 c.p.c. un nuovo comma 6, a mente del quale «se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione». Quest'ultima disposizione potrebbe essere intesa nel senso che, nel caso disciplinato dal comma 5, diversamente da quello da ultimo preso in considerazione, la conseguenza della cessazione degli obblighi di custodia non sia automatica ma richieda un provvedimento, per quanto meramente dichiarativo, del G.E. (sul cui regime di impugnazione è ragionevole fare richiamo alla disciplina dell'art. 630 c.p.c.). Va fatto cenno, infine, alla circostanza che problemi di non poco conto si pongono in considerazione della disciplina “intertemporale” recata dall'art. 7, d.lgs. n. 164/2024, che prevede che le disposizioni riguardate dal correttivo trovino applicazione con riferimento ai procedimenti incardinati dal 28 febbraio 2023. Premesso che le questioni poste dall'art. 7 cit. meritano una riflessione di ampio respiro (e certamente più approfondita di quella possibile nella presente sede), è concreto il rischio di una disparità di trattamento tra procedure, entrambe iniziate in “epoca Cartabia”, per le quali la verifica del corretto adempimento delle attività in questione sia avvenuta prima del 26 novembre 2024 e quelle per le quali ciò sia avvenuto successivamente. Riferimenti
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