La scomparsa del telefax nel Correttivo Cartabia

Lorenzo Balestra
04 Dicembre 2024

Ai sensi del novellato art 125 c.p.c., non è più obbligatorio indicare il numero di fax negli atti di parte. Ove tale omissione sia contenuta in un atto introdotto prima dell'entrata in vigore del Correttivo alla riforma Cartabia (d.lgs. n. 164/2024), quali effetti produrrà l'entrata in vigore di tale modifica?

Il Correttivo alla riforma Cartabia ha fatto venire meno l'obbligo, per il difensore, di indicare il proprio numero di fax nel corpo dell'atto di parte.

L'art. 125 c.p.c., infatti, vede soppresse le parole «Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax». 

Prima del Correttivo, l'omissione di tale indicazione era sanzionata dall'art. 13, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002, con l'aumento pari alla metà del contributo unificato.

Il correttivo si occupa, quindi, di modificare anche tale norma intervenendo sull'art. 13, comma 3-bis ove vengono soppresse le parole «il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e».

Pertanto, all'esito della riforma introdotta con il Correttivo Cartabia, come causa di aumento della metà del contributo unificato nel processo civile, residua la sola mancata indicazione del codice fiscale o della PEC.

Tale modifica è entrata in vigore dal 26 novembre 2024 per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, come prevede l'art.  7 del Correttivo; pertanto, alla data di entrata in vigore del correttivo stesso, l'omissione dell'indicazione del numero di fax verrà sanata ove il procedimento sia stato introdotto dopo il 28 febbraio 2023.

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