Responsabilità per attività medica: omissioni ed efficacia causale sull’evento morte
05 Dicembre 2024
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale (…) si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica). (Cfr. Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2021, n. 21530). Nel caso specifico i consulenti hanno evidenziato che lo stato clinico della paziente e le sue condizioni peculiari soggettive erano tali da ritenere che se anche i medici si fossero attenuti a un protocollo terapeutico corretto, questo – secondo il criterio del “più probabile che non” – non sarebbe stato in grado di evitare l'evento morte. Dunque, tra le omissioni contestate e l'evento morte per il Tribunale non vi è alcun nesso di causalità e la domanda in via principale dei ricorrenti viene rigettata. Rigettata anche la domanda in via subordinata, poiché «non è risultato causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore». In sostanza, l'errore medico, secondo il giudice, non ha determinato per Tizia la perdita della possibilità di un risultato migliore, data l'assenza di legami causali con il decesso. |