Risarcimento del danno biologico: come si applica la nuova Tabella Milanese – Edizione 2024?

Giuseppe Chiriatti
04 Dicembre 2024

In attesa della T.U.N. (Tabella Unica Nazionale), nella giurisprudenza della Cassazione, costituisce affermazione ricorrente quella secondo cui «il Giudice deve utilizzare le tabelle di Milano vigenti al momento della liquidazione». D’altro canto, dietro all’apparente chiarezza di tale principio, si annidano alcune complessità che non consentono di procedere con un’acritica ed automatica applicazione della nuova Tabella milanese

Introduzione

Nella riunione del 21 maggio 2024 l'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano ha deliberato l'aggiornamento dei valori monetari espressi dalle tabelle già in uso, rivalutandoli secondo gli indici ISTAT costo-vita alla data del 1° gennaio 2024 (per una ricognizione su quanto deliberato dall'Osservatorio si legga, su questa Rivista, SPERA D., Liquidazione del danno non patrimoniale - Tabelle di Milano (2024), 24 giugno 2024).

Tale decisione era fortemente attesa, specie per quel riguarda la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica (il cui ultimo aggiornamento risaliva al marzo 2021) e ciò per due ordini di motivi:

  1. a far data dalla storica sentenza c.d. Amatucci (Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408), gli importi espressi dalla Tabella Milanese costituiscono, per la Corte di legittimità, «il valore da ritenersi “equo” e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità»;
  2. in secondo luogo, la Tabella Milanese assolve, a tutt'oggi, ad una funzione surrogatoria di quella prevista dall'art. 138 cod. ass., che dovrebbe trovare applicazione nei comparti di responsabilità più rilevanti (quella automobilistica e quella sanitaria) e che, a distanza di ben diciannove anni dall'entrata in vigore del codice delle assicurazioni, non è stata ancora approvata.

Sul punto, occorre invero considerare come - nelle more dell'aggiornamento - giudici e operatori ben avrebbero potuto continuare ad applicare i valori monetari espressi dalla Tabella Milanese Edizione 2021, procedendo di volta in volta con la loro rivalutazione e ciò in ossequio al più generale principio secondo cui il risarcimento è un'obbligazione di valore e dev'essere quantificato con una somma coerente col potere di acquisto della moneta al momento della sua liquidazione (ex multis: Cass. civ., sez. VI, 12 giugno 2019, n. 15856 e prima ancora Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712).

Data tale premessa, verrebbe dunque da dire che l'aggiornamento deliberato dall'Osservatorio ha un valore meramente “ricognitivo” dell'inflazione intervenuta negli ultimi tre anni e, dunque, nulla aggiunge alle regole che dovrebbero governare l'esercizio del potere di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.

D'altro canto, non possiamo neppure esimerci dal rilevare come, sempre nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, costituisca affermazione piuttosto ricorrente quella secondo cui «il Giudice deve utilizzare le Tabelle di Milano vigenti al momento della liquidazione» (ex multis: Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2019, n. 33770): tale affermazione, infatti, lascia intendere che l'eventuale aggiornamento della Tabella Milanese, lungi dall'assumere un valore meramente ricognitivo, al contrario obblighi il Giudice ad una piana ed automatica applicazione dei nuovi valori risarcitori.

Obiettivo del presente contributo è quindi quello di verificare – alla luce della giurisprudenza richiamata - se ed in che termini l'aggiornamento deliberato dall'Osservatorio nel maggio di quest'anno possa riverberare sulle future liquidazioni giudiziali e stragiudiziali del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del bene salute.

Un breve excursus: le indicazioni di Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272

Invero, già solo discorrere di “vigenza” (così la sopra richiamata Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2019, n. 33770) potrebbe risultare improprio, dal momento che le Tabelle Milanesi, per definizione, hanno un valore c.d. “para-normativo”: le Tabelle, cioè, assolvono ad una funzione meramente “integrativa” della norma primaria (l'art. 1226 c.c.) ed è proprio in tale solco che si pone la già richiamata sentenza Amatucci (Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408) con cui la Corte, preso atto della «vocazione nazionale» delle Tabelle Milanesi (in quanto applicate da ben «sessanta tribunali, anche di grandi dimensioni, al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali»), ha ritenuto di eleggerle a parametro uniforme per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute.

Pertanto, anche ai fini della nostra analisi, più che di Tabelle “vigenti” sarebbe preferibile discorrere di Tabelle aggiornate”.

Ad ogni modo, l'orientamento di legittimità sintetizzato nella massima secondo cui «il Giudice deve utilizzare le tabelle di Milano vigenti al momento della liquidazione» è stato inaugurato da uno storico precedente (Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272) che qui merita di essere attentamente analizzato.

In quella sentenza, infatti, la Corte di Cassazione aveva sì affermato che il Giudice è sempre tenuto ad applicare le Tabelle aggiornate, ma con specifico riguardo all'ipotesi in cui l'aggiornamento della Tabella abbia determinato una modifica sostanziale dei criteri di liquidazione (come avvenuto nel 2009, a seguito dell'intervento nomofilattico delle sentenze di San Martino 2008) e, quindi, non si risolva in una mera rivalutazione degli importi previsti dalla precedente Tabella. Ciò perché «l'aggiornamento in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT, che pure viene fatto in ambito nazionale con riguardo alle tabelle di liquidazione del danno comunemente adoperate, è operazione che può essere compiuta, volta per volta, anche dal giudice di merito; essa è tuttavia cosa diversa sia dall'individuazione di criteri generali atti a consentire un ristoro del danno quanto più equo possibile in una situazione tipica predeterminata, sia dalla personalizzazione del risarcimento con riguardo al caso concreto… ».

Il passaggio motivazionale è chiaro: se non vi provvede periodicamente l'Osservatorio, la mera rivalutazione degli importi può comunque (e deve) essere effettuata direttamente dal giudice. Del resto, è lo stesso Osservatorio a riferire, nella nota accompagnatoria delle nuove Tabelle, di non aver apportato alcuna modifica sostanziale ai criteri di liquidazione in uso: in altri termini, le Tabelle Edizione 2024 altro non sono se non le tabelle precedenti, ma debitamente rivalutate al 1° gennaio 2024 (così come avrebbe potuto provvedervi il giudice).

Un'attenta analisi di Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272 parrebbe dunque confermare l'ipotesi iniziale, secondo cui l'aggiornamento del maggio 2024 ha un valore meramente ricognitivo di un'operazione (la rivalutazione) che avrebbe potuto essere svolta autonomamente dal giudice. D'altro canto, se tale aggiornamento ha un valore meramente ricognitivo e, in suo in difetto, il giudice avrebbe potuto (e dovuto) procedere autonomamente con la rivalutazione degli importi previsti dalle precedenti Tabelle, a quel punto occorrerebbe porsi alcune domande.

Ad oggi, la nuova Tabella Milanese (rivalutata al 1° gennaio 2024) può essere ulteriormente rivalutata dal giudice?

A parere di chi scrive, la risposta è sì.

L'operazione è certamente possibile (tenuto conto che l'ISTAT rileva le variazioni dell'Indice dei prezzi al consumo su base mensile) e sarebbe imposta dal principio già sopra richiamato secondo cui il risarcimento dev'essere convertito in moneta attuale (ex multisCass. civ., sez. VI, 12 giugno 2019, n. 15856 e prima ancora Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712).

La questione, invero, potrebbe essere derubricata a falso problema, dal momento che - nei primi otto mesi dell'anno corrente – la variazione in aumento dell'Indice dei prezzi al consumo è stata pari allo 0,7% e, dunque, potrebbe risultare poco significativa. D'altro canto, la questione qui posta dev'essere affrontata a prescindere dalle contingenze del momento e ciò a maggior ragione ove si consideri che:

  • a differenza di quanto previsto dagli artt. 138, comma 5 e 139, comma 5 cod. ass. per le tabelle di legge, l'Osservatorio di Milano non è soggetto ad alcun obbligo di rivalutazione periodica dei propri criteri di liquidazione (tant'è che, lo si ripete, l'ultimo aggiornamento della Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute risaliva al 2021);
  • in attesa del prossimo ed eventuale aggiornamento da parte dell'Osservatorio, non è escluso che possano intervenire variazioni significative dell'Indice dei prezzi al consumo tali da determinare differenze monetarie rilevanti (come appunto avvenuto per la Tabella in questione, i cui valori sono stati rivalutati del 16,2268% rispetto a quelli espressi dall'Edizione 2021).

Pertanto, se il giudice non potesse (già oggi, così come in futuro) procedere autonomamente con l'ulteriore rivalutazione degli importi espressi dall'Edizione 2024, il danneggiato sarebbe esposto al rischio di ricevere un risarcimento non coerente col potere d'acquisto della moneta nell'ipotesi in cui l'inflazione dovesse crescere in modo significativo.

Quale Tabella applicare nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia già ricevuto un pagamento?

La questione riguarda, in particolare, la liquidazione del danno biologico macro-permanente derivante da sinistro stradale, atteso che – per la Compagnia assicurativa del responsabile – è fatto obbligo di formulare una congrua e motivata offerta ai sensi dell'art. 148 cod. ass. Ed infatti, non è infrequente che, vuoi a causa di una differente valutazione medico-legale del danno vuoi per altri motivi (si pensi al caso in cui la Compagnia ritenga di dover decurtare il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.), accade sovente che il danneggiato trattenga in acconto l'importo offertogli dalla Compagnia per poi agire in giudizio al fine di ottenere il ristoro integrale.

Ebbene, nell'intervallo di tempo tra il pagamento di tale acconto e la liquidazione giudiziale del maggior danno, potrebbero appunto intervenire aggiornamenti tabellari (come quello deliberato nel maggio di quest'anno) e, dunque, ci si potrebbe interrogare su quale Tabella debba essere applicata dal giudice.

Prima di rispondere, invero, occorre sgombrare il campo da eventuali equivoci, ricordando come la Cassazione abbia più volte ribadito (anche di recente) che «la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione e non al momento del fatto illecito» e ciò perché «la liquidazione del danno non è un elemento della fattispecie astratta "illecito", ma è un giudizio e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto» (così Cass. civ., sez. VI, 15 giugno 2022, n. 19229).

Ed in effetti, non è qui in dubbio che il giudice (e prima ancora la Compagnia assicurativa chiamata a formulare la propria offerta all'esito della fase stragiudiziale) siano tenuti, almeno in termini generali, a liquidare il danno partendo dalla Tabella più aggiornata (ed eventualmente rivalutando l'importo per le ragioni di cui si è detto in precedenza - supra ).

Il problema, piuttosto, è un altro: la chiarezza di tale regola (che può essere agevolmente applicata al momento della prima liquidazione del danno) viene meno nell'ipotesi (qui appunto esaminata) in cui il danneggiato abbia già ricevuto un pagamento e agisca in giudizio per il residuo. In tal caso, infatti, il petitum è costituito dal risarcimento non dell'intero danno (così come tradizionalmente espresso dalla tabella milanese in funzione dell'età e del grado di invalidità) ma solo di una quota residua. Un esempio potrebbe meglio chiarire i termini della questione.

Si ipotizzi che in data 31 dicembre 2021 la compagnia assicurativa, sulla base della relazione del proprio medico legale che quantifica l'invalidità permanente nel 35%, abbia offerto al danneggiato cinquantenne l'importo di 127.462 euro (come da tabella del 2021) e che, nondimeno, la ctu espletata nel corso del successivo giudizio abbia invece valutato il danno biologico permanente nella maggiore misura del 40% (187.374 euro secondo la Tabella 2024 e 161.215 euro secondo la Tabella 2021).

Ebbene, pare a chi scrive che, per calcolare oggi il maggior danno, l'acconto non possa essere sottratto direttamente dal valore del risarcimento espresso dalla Tabella 2024 e ciò perché, nella nuova Tabella, l'importo dovuto per grado di invalidità ed età è stato rivalutato nel suo complesso, mentre il danneggiato (che è stato in parte già ristorato) ha diritto ad una mera integrazione ed è solo su questa integrazione che occorre calcolare la rivalutazione: in altri termini, impiegando direttamente il valore espresso dalla Tabella 2024 (187.374 euro), il danneggiato conseguirebbe un indebito arricchimento equivalente alla rivalutazione dell'acconto che, al contrario, non gli è dovuta (atteso che l'acconto è già entrato nella sua disponibilità all'esito della fase stragiudiziale).

Par dunque evidente che, per calcolare oggi il maggior danno, sia opportuno procedere con una differente operazione e ciò sottrarre l'acconto ricevuto (127.462 euro) dal valore del risarcimento espresso dalla Tabella 2021 (161.215 euro) e rivalutare solo tale differenza (161.215-127.462=33.753) mediante applicazione dello stesso coefficiente impiegato dall'Osservatorio ai fini del recente aggiornamento della Tabella (16,2268%).

Applicando la Tabella 2024 (già complessivamente rivalutata)

Applicando la Tabella 2021 e rivalutando la sola differenza

187.374-127.462=59.912 euro

161.215-127.462=33.753 che rivalutati del 16,2268% ammontano a complessivi 39.230,03 euro

(proiezione al netto dell'ulteriore rivalutazione alla data della liquidazione)

Nulla quaestio, invece, per la differente ipotesi in cui, all'esito del giudizio, risulti che il pagamento già effettuato dalla Compagnia sulla base delle Tabelle 2021 fosse congruo: in quel caso, infatti, l'obbligazione risarcitoria risulterebbe regolarmente estinta già solo con quel primo pagamento e, dunque, il danneggiato non potrebbe più pretendere alcunché da parte del responsabile e del suo assicuratore. «Diversamente opinando» - ha chiarito la Suprema Corte - «il danneggiato, ricevuta una somma idonea a compensare il pregiudizio sofferto, ben potrebbe in un momento successivo (ed anche a distanza notevole di tempo) invocare un maggior ristoro, "lucrando" su più favorevoli criteri di liquidazione nelle more affermatisi in via normativa o pretoria» (così Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2017, n. 5013).

Conclusioni

Volendo sintetizzare quanto sopra, riteniamo dunque di poter affermare che:

  • la nuova Tabella per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del bene salute non sempre è suscettibile di applicazione (v. supra);
  • in ogni caso, il complesso procedimento di liquidazione del danno non potrebbe giammai risolversi nella mera applicazione della nuova Tabella, dal momento che il giudice può e deve procedere con la rivalutazione degli importi al momento della decisione (v. supra).

Ed anzi, proprio in tal senso rileviamo come l'integralità del risarcimento sia garantita non solo dalla rivalutazione della somma al momento della liquidazione, ma altresì dall'applicazione degli interessi compensativi, così definiti dalla giurisprudenza di legittimità perché ristorano l'ulteriore pregiudizio che viene patito dal danneggiato a causa del ritardo nel pagamento del risarcimento e «che consiste nella perduta possibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne così un lucro finanziario» (così la già sopra richiamata Cass. civ., sez. VI, 12 giugno 2019, n. 15856). In particolare, la Cassazione ha da tempo chiarito che tali interessi compensativi devono essere applicati non sull'intero capitale rivalutato al momento della liquidazione, ma «per ciascun anno di mora sul capitale espresso in moneta di quell'anno, previa l'opportuna devalutazione» (così Cass. civ., sez. VI, 12 giugno 2019, n. 15856): in altri termini, non è possibile impiegare il valore direttamente espresso dalla nuova Tabella, ma occorre devalutare il capitale alla data in cui è sorto il diritto al risarcimento e applicare gli interessi sulle somme rivalutate anno per anno.

In definitiva, dietro all'apparente chiarezza del principio secondo cui «il Giudice deve applicare le tabelle vigenti al momento della liquidazione», si annidano alcune complessità di cui occorre tener conto, affinché un'acritica applicazione delle nuove Tabelle non finisca col frustrare la funzione riparatoria del risarcimento:

  • da un lato, negando al danneggiato il diritto di ottenere la completa rivalutazione degli importi fino al momento della decisione;
  • dall'altro, attribuendogli indebiti vantaggi (come nell'esempio sopra riportato in cui il danneggiato ha già ricevuto un ristoro parziale prima del giudizio).

Tuttavia, non per questo diremmo che il recente aggiornamento della Tabella non possa sortire effetti sulle future liquidazioni.

La scelta dell'Osservatorio dovrebbe infatti ridimensionare l'annoso confronto con le Tabelle romane che, peraltro, sono state rivalutate proprio qualche mese prima di quelle milanesi (per una comparazione quantitativa e qualitativa tra le due Tabelle si legga HAZAN M., MARTINI F. Risarcimenti, Roma alza i valori-base 15,8%: si allarga il gap con Milano, Il Sole 24 Ore, 23 Novembre 2023).

Diremmo, anzi, che l'aggiornamento deliberato dall'Osservatorio può essere letto come una sorta di atto dovuto, che da un lato rivendica il “primato” riconosciuto alla Tabella milanese dalla sentenza Amatucci e dall'altro, proprio in ragione di tale primato, restituisce agli operatori valori monetari ancor più aggiornati di quelli romani e, quindi, maggiormente coerenti con l'attuale potere d'acquisito della moneta. Valori che, anche solo approssimandosi all'esatta quantificazione del risarcimento al momento della sua liquidazione, possono comunque aiutare le parti ad addivenire più agevolmente alla definizione stragiudiziale della controversia (prima di eventualmente demandare al giudice l'arduo compito di liquidare giudizialmente il danno, con tutte le complessità tecniche che abbiamo provato a descrivere).

E, proprio in tale prospettiva di deflazione del contenzioso, sarebbe certamente auspicabile che l'Osservatorio di Milano – nella piena consapevolezza del ruolo e dell'autorevolezza acquisita - si faccia parte diligente pro futuro, istituzionalizzando la rivalutazione annuale delle proprie Tabelle.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario