Operazioni relative alla raccolta delle giocate: non è necessario il cd. scassettamento per fruire dell’esenzione IVA

La Redazione
05 Dicembre 2024

Nell’attività di gestione degli apparecchi da gioco ex articolo 110 comma 6 TULPS, il concetto di “operazioni relative alla raccolta delle giocate”, i cui compensi sono normativamente esenti IVA con riferimento al rapporto tra concessionario ed esercente, è diverso e più ampio rispetto a quello del cd. scassettamento tramite la raccolta del denaro incassato, che non può quindi essere ritenuto un requisito indispensabile per potere fruire dell’esenzione.

Il ricorrente, titolare di un bar che svolgeva anche attività di gestione di apparecchi da gioco ex art. 110 comma 6 TULPS, proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento per l'annualità 2017 relativo all'IVA sui compensi dichiarati per l'attività di raccolta delle giocate, adducendo, nel merito, l'infondatezza dell'avviso emesso sul presupposto dell'imponibilità IVA dei proventi derivanti dalla raccolta delle giocate, proventi che dovevano essere considerati esenti ex articolo 10 comma 1 n. 6 d.p.r. n. 633/1972, essendovi un rapporto diretto tra il ricorrente, nella sua qualità di esercente, ed il concessionario.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Piacenza, che deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso: in particolare, opinava che i proventi del ricorrente-esercente derivavano effettivamente da un rapporto contrattuale diretto col gestore (omissis), e non già con il concessionario (omissis).

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza, richiamando alcune pronunce della stessa Corte in diversa sezione (CGT Piacenza n. 94/2024) o in diversa composizione (CGT Piacenza nn. 130/2024, 133/2024, 144/2024 e 145/2024), ha deciso per l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell'atto impugnato.

I giudici, sulla base delle risultanze documentali, hanno ritenuto sussistente il rapporto diretto tra concessionario ed esercente e hanno concluso che «per i proventi di cui è processo, non si configurano prestazioni poste in essere tra gestore ed esercente, in quanto è solo il concessionario che può autorizzare terzi alla raccolta delle giocate e quindi autorizzare l’esercente a tenere collegate tali macchinette alla rete telematica per la raccolta delle giocate».

La Corte ha riconosciuto che il provento oggetto di contestazione era riferito soltanto all'attività di raccolta delle giocate in forza del contratto fra concessionario ed esercente e che non vi era prova di altri accordi commerciali tra gestore ed esercente per eventuali ulteriori servizi svolti dall’esercente a favore del gestore.

Quanto al diritto all'esenzione IVA per le “operazioni di raccolta delle giocate”, i giudici hanno ricordato che ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. c) del d.m. 17 maggio 2006, tale dizione è da riferirsi a tutta la complessa attività messa in campo dal Concessionario, anche per mezzo di gestori ed esercenti, per consentire la realizzazione del gioco lecito. A parere della Corte «è pertanto irrilevante, ai fini dell'esenzione IVA, che negli accordi intercorsi tra Concessionario ed esercente sia previsto o meno (e peraltro è talvolta anche previsto) che l'esercente raccolga materialmente l'incasso».

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