Correttivo: la nuova disciplina della decadenza dell’aggiudicatario in difetto della documentazione antiriciclaggio

Pasqualina Farina
05 Dicembre 2024

Il Correttivo d.lgs. n. 164/2024 ha modificato il primo comma dell'art. 587 c.p.c., dedicato all'inadempienza dell'aggiudicatario, prevedendo la decadenza di quest'ultimo non solo nella tradizionale ipotesi in cui il saldo prezzo non sia stato integralmente versato nel termine stabilito, ma anche in difetto della dichiarazione antiriciclaggio

Premessa: il nuovo primo comma dell'art. 587 c.p.c.

Il legislatore del Correttivo del 2024 ha riscritto il primo comma dell'art. 587 c.p.c., dedicato all'inadempienza dell'aggiudicatario, laddove si prevede la decadenza di quest'ultimo, con conseguente incameramento della cauzione e nuovo esperimento di vendita, non solo nella tradizionale ipotesi in cui il saldo prezzo non sia stato integralmente versato nel termine stabilito, ma anche in difetto della dichiarazione di cui all'art. 585, comma 4 c.p.c., cioè in mancanza delle dichiarazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati ad effettuare le adeguate e necessarie verifiche antiriciclaggio sulle somme versate.

La modifica si pone, a ben guardare, nel solco degli interventi di razionalizzazione del processo civile contemplati dall'art. 1, comma 1, l. delega n. 206/2021 e in linea con la volontà del legislatore delegante di prevenire gli illeciti commessi nell'ambito delle aste, confermata altresì dai principi direttivi di cui all'art. 1, comma 12, lett. p) e q) della stessa legge delega, con i quali si prevede che:

  1. gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 231/2007, a carico del cliente, si applicano anche agli aggiudicatari;
  2. il giudice dell'esecuzione non possa emettere il decreto di trasferimento qualora tali obblighi non siano stati rispettati;
  3. sia istituita una banca dati nazionale delle aste giudiziarie proprio allo scopo di ostacolare le attività criminose.

Si aggiunga che la normativa d.lgs. n. 231/2007, poc'anzi richiamata, fornisce puntuale attuazione ai principi generali contenuti nella Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione.

L'intervento del legislatore del 2022

In questa cornice normativa, domestica e comunitaria, va collocato l'intervento del legislatore del 2022 laddove aveva espressamente previsto — aggiungendo un quarto e ultimo comma all'art. 585 c.p.c. — che l'aggiudicatario è tenuto a fornire al professionista (o al giudice) tutte le informazioni prescritte dall'art. 22, d.lgs. n. 231/2007 cit., dovendo cioè dichiarare se è effettivamente il titolare delle somme versate nelle casse della procedura per il saldo prezzo; al contempo, un'integrazione era stata apportata dal riformatore del 2022 anche nel corpo dell'art. 586 c.p.c., comma 1 c.p.c., dedicato al trasferimento del bene espropriato, in forza del quale il giudice emette il decreto di trasferimento dopo aver verificato l'assolvimento da parte dell'aggiudicatario dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 585, comma 4, c.p.c.

Nulla però era stato disposto riguardo alle sorti della procedura in caso d'inosservanza di tale adempimento; né il controllo della documentazione risultava tra le attività delegabili al professionista che pure è solito predisporre la bozza del decreto di trasferimento.

Sul punto va precisato che la Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, ha chiarito i seguenti passaggi:

  • non sono stati addossati a carico del professionista compiti di controllo o verifica delle informazioni acquisite, difettando previsioni in tal senso nella legge delega;
  • già il d.lgs. n. 231/2007 aveva previsto diverse modalità di controllo delle dichiarazioni ad opera del professionista e di strumenti di indagine (alcuni assai incisivi) a disposizione di quest'ultimo «per cui (si ripete: in mancanza di indicazioni della legge delega) la scelta dell’uno o dell’altro metodo di controllo sarebbe stato esercizio di discrezionalità istituzionalmente non conferita al legislatore delegato» (per approfondimenti sul punto v. E. Fabiani, M. Nastri, Procedure esecutive e antiriciclaggio dopo la riforma Cartabia, Consiglio nazionale del Notariato, studio n. 70-2023/PC_2-2023/B, in notariato.it).

Le soluzioni fornite dalla giurisprudenza e dalla dottrina

Movendo da queste premesse, le prime applicazioni della nuova normativa hanno dato luogo a diverse soluzioni al fine precipuo di rimediare alla mancanza dell'espressa (previsione della decadenza dell'aggiudicatario come) sanzione per il mancato deposito della documentazione.

Così per il Tribunale di Bergamo l'art. 585 c.p.c. integra una normativa di carattere generale ed è efficace e vincolante anche per i procedimenti esecutivi intrapresi prima della riforma del 2022, nonché per tutte le vendite forzate, che si realizzano nelle procedure liquidatorie di qualsiasi natura, nell'ottica di garantire la trasparenza e la competitività del mercato (M. Iapppelli, L'ordine di servizio ai professionisti delegati del Tribunale di Bergamo in attuazione della Riforma Cartabia, in Riv. es. forz., 2023, 958).

Il Tribunale di Rovigo, pur limitando l'applicazione dell'art. 585 c.p.c. ai soli procedimenti intrapresi dopo l'entrata in vigore della riforma del 2022 (e cioè successivi al 28 febbraio 2023), ha stabilito con apposita circolare, contenente indicazioni operative a custodi giudiziari e delegati alle vendite, che la dichiarazione antiriciclaggio va richiesta agli aggiudicatari dai professionisti delegati congiuntamente al saldo prezzo. Con la precisazione che, in mancanza, il giudice dell'esecuzione revoca la vendita — senza però confiscare la cauzione ex art. 587 c.p.c. in difetto di normativa espressa in tal senso — ed effettua contestuale segnalazione alla procura della Repubblica per le valutazioni di competenza sulla sussistenza di condotte qualificabili come «altro atto fraudolento» ex art. 353 c.p.; ciò sul presupposto che l'omissione della dichiarazione costituisce essa stessa un'operazione sospetta (ordineavvocatirovigo.it).

La dottrina, dal proprio canto, aveva evidenziato come il problema avrebbe potuto agevolmente essere superato tutte le volte in cui il giudice dell'esecuzione avesse avuto cura di riportare nell'ordinanza di vendita/delega la previsione per cui in caso di mancato versamento delle somme e della certificazione di cui al d.lgs. n. 231/2007, l'aggiudicatario sarebbe stato ritenuto decaduto ai sensi dell'art. 587 c.p.c. Ciò sul presupposto che il versamento di tale documentazione avrebbe costituito a tutti gli effetti parte integrante del saldo prezzo, tanto che il relativo onere era stato correttamente inserito nell'ultimo comma dell'art. 585 c.p.c., dedicato proprio al versamento del saldo prezzo (P. Farina, La vendita, in Aa.vv., Il processo civile dopo la riforma Cartabia, a cura di A. Didone, F. De Santis, Milano, 2023, 385).

In linea con queste considerazioni, con la circolare del 26 giugno 2023, il Tribunale di Roma ha disposto che il deposito della dichiarazione antiriciclaggio, nei soli procedimenti iniziati dopo il 28 febbraio 2023, va depositata, da chi intenda partecipare alla vendita, già al momento della presentazione dell'offerta, a pena di inammissibilità di quest'ultima; fermo restando che tale dichiarazione si intenderà confermata anche per il versamento del saldo del prezzo, salvo un successivo inoltro di dichiarazione aggiornata da parte dell'aggiudicatario (sul punto v. M. Iappelli, La dichiarazione c.d. antiriciclaggio nell'acquisto dell'immobile subastato nel procedimento esecutivo in Riv. es. forz., 2024, 660 e spec. i riferimenti contenuti nella nota 21 per la consultazione dei modelli di ordinanza di vendita ed i correlativi avvisi di vendita sul sito del Tribunale di Roma e nella nota 22 per le istruzioni integrative dell'ordinanza di delega rivolte ai professionisti delegati, edite sempre sul sito del medesimo Tribunale).

Ciò nonostante, in difetto di una esplicita previsione in tal senso nell'ordinanza di delega o vendita e nonché in mancanza di una specifica ed espressa normativa che consentisse all'ufficio esecutivo di incamerare le somme già versate a titolo di cauzione e di disporre la revoca della vendita, si rilevava come tale interpretazione lasciasse inalterato il rischio concreto di un'improcedibilità della fase conclusiva della liquidazione fino all'acquisizione di tale documentazione (P. Farina, op. loc. cit.; A.M. Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, Milano 2022, 1675, che avvertiva dell'ulteriore rischio di un'inutile svolgimento della vendita, senza che il ritardo provocato dalla revoca dell'aggiudicazione potesse essere integralmente compensato dalla confisca della cauzione).

È' pur vero che, una volta versate le somme, costituisce interesse precipuo dell'aggiudicatario conseguire, in tempi rapidi, il trasferimento del bene e, quindi, fornire la relativa dichiarazione; tuttavia, ad evitare guasti ed il riconoscimento di qualsiasi discrezionalità sul punto in capo al giudice dell'esecuzione si auspicava che il legislatore prevedesse una più dettagliata disciplina per le sorti del subprocedimento di vendita in caso di omessa dichiarazione antiriciclaggio.

La riforma del 2024

In questa prospettiva si è innestato il Correttivo del 2024 che, in considerazione dell'importanza fondamentale per la procedura esecutiva dei due diversi adempimenti (versamento del prezzo e dichiarazione “antiriciclaggio”) richiesti dall'art. 585 c.p.c., coerentemente ha sanzionato con la decadenza sub art. 587 c.p.c. — l'omissione da parte dell'aggiudicatario sia del primo sia del secondo adempimento.

Così, tutte le volte in cui non è stata depositata la dichiarazione antiriciclaggio il giudice dell'esecuzione, con decreto, dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo tentativo di vendita forzata. V'è ancora da segnalare sul punto che la formulazione letterale adottata nel nuovo incipit del primo comma dell'art. 587 c.p.c. pone – come anticipato – sullo stesso piano i due diversi adempimenti (versamento del prezzo e dichiarazione “antiriciclaggio”) ed attribuisce i medesimi effetti alle due diverse situazioni, lasciando intendere che la decadenza viene dichiarata non solo quando la documentazione antiriciclaggio manchi del tutto, ma anche quando sia stata fornita tardivamente.

In altre e più semplici parole: se è ormai pacifico che il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio (per tutte v. Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2015, n. 11171:«…nell’espropriazione immobiliare il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte di chi si è già reso aggiudicatario del bene staggito va reputato perentorio e non prorogabile, tanto ricavandosi dalla necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, quale appunto il termine di versamento dei prezzo: immutabilità di decisiva importanza nelle determinazioni dei potenziali offerenti e quindi del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere – per tutto lo sviluppo della vendita forzata – l’uguaglianza e la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte…»), l'innesto effettuato dal legislatore del 2024 e l'uso della disgiuntiva «o» nel corpo del primo comma lasciano ferma la perentorietà dello stesso termine anche per il versamento della dichiarazione antiriciclaggio da parte dell'aggiudicatario.

Con la conclusione che il g.e. dichiarerà la decadenza anche laddove l'aggiudicatario abbia versato tempestivamente il saldo prezzo, ma non la dichiarazione

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