Tra i 40 e i 50 anni non si produce danno alla capacità lavorativa
10 Dicembre 2024
Un motociclista rimaneva coinvolto in un incidente in autostrada, mentre si immetteva nella corsia per la stazione di servizio: un automobilista che impegnava la corsia di destra, non vedendolo, si era immesso anch’egli nella corsia per la stazione, investendo il motociclista e procurandogli gravi lesioni. Il motociclista citava in giudizio l’automobilista e la sua compagnia di assicurazione per il risarcimento danni (tra cui i danni alla capacità lavorativa), ma il Tribunale – riconoscendo un concorso di colpa dell’attore nella misura del 40% - liquidava i danni tenendo conto di tale contributo causale. La sentenza, impugnata, veniva confermata integralmente dalla Corte d’appello. Il motociclista, allora, adiva la Cassazione, eccependo che il giudice d’appello avesse confermato (con motivazione apparente) la sentenza di primo grado che – per il calcolo del danno da liquidarsi – non solo aveva tenuto conto di un erroneo limite di velocità, ma aveva calcolato il danno supponendo un’età di 50 anni e non di 40, età effettiva del motociclista. La Suprema Corte, dopo aver chiarito che il concorso di causa non era stato stabilito in base all’eccesso di velocità, bensì ad altre condotte imprudenti messe in atto dal motociclista, ha rigettato il ricorso in quanto inammissibile: difatti, l'affermazione resa dalla Corte d'appello, secondo cui «nella fascia di età tra i 40 e i 50 anni non si produce danno alla capacità lavorativa, poiché in quella fascia il danneggiato sarebbe in grado di far fronte alla sua ridotta attitudine al lavoro causata dall’incidente» è un giudizio in fatto non sindacabile dal giudice di legittimità. Nella sentenza impugnata, i giudici di merito hanno affermato che: «Sulla base di tali considerazioni si deve ritenere che mentre fino a 50 anni circa il danneggiato possa fronteggiare gli effetti della patologia … tra i 50 e i 70 anni possa concretamente risentire di una diminuzione di reddito pari al 18% dei suoi ricavi». Quindi, i giudici di merito hanno tenuto conto dell’età effettiva del ricorrente, ma l’hanno considerata irrilevante ai fini del danno risarcibile. Dunque, una ratio diversa da quella postulata dal ricorrente, ratio non contestata a sua volta. Per questi motivi, la Cassazione ha rigettato il ricorso del motociclista in quanto inammissibile, confermando la sentenza resa in secondo grado. |