Novembre 2024: esdebitazione, ammissione al passivo dell’associazione tra professionisti, soglie dimensionali per il fallimento

La Redazione
09 Dicembre 2024

Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema, tra l’altro, di esdebitazione e natura “affatto irrisoria” della soddisfazione dei creditori, possibilità di conteggio dei crediti prescritti ai fini della soglia dimensionale ex art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., ammissione al passivo del credito dell’associazione tra professionisti, effetti dell’azione revocatoria fallimentare esperita nei confronti di un fallimento, elemento soggettivo nella bancarotta impropria da reato societario, esenzione dalla revocatoria per pagamenti di forniture effettuati “nei termini d’uso”, carattere (non) decisorio del provvedimento di inammissibilità negli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Verifica del passivo: utilizzo di un documento in giudizio e successiva contestazione dell'inopponibilità per mancanza di data certa

Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2024, n. 28214

Nella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, primo comma, c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l'inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura implica il riconoscimento dell'anteriorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice dell'opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d'ufficio l'anteriorità del credito insinuato, deve considerare certa la data della scrittura, pur in difetto di un'espressa rinuncia del curatore all'eccezione concernente il difetto di data certa (Cass., sez. I, 26 luglio 2012, n. 13282).

Esdebitazione e natura “affatto irrisoria” della soddisfazione dei creditori

Cass., civ. sez. I, 6 novembre 2024, n. 28505

Il debitore non può essere ostracizzato dal beneficio dell'esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio, una volta che sia stato comunque escluso che quella minore entità sia il portato di sue eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti, la cui intercettazione è infatti affidata alla serie di requisiti ostativi elencati nel primo comma dello stesso art. 142 l. fall., che ospita il c.d. “requisito soggettivo” sicuramente essenziale e preminente  nella ratio dell'istituto (tanto da essere l'unico conservato nel c.c.i.i., che ha invece eliso proprio il “requisito oggettivo”).

Crediti prescritti e soglia dimensionale ex art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.

Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2024, n. 29008

È in contrasto con la finalità della riforma di cui al d.lgs. n. 5/2006 – volta ad ampliare in senso quantitativo il novero degli imprenditori esonerati dal fallimento, onde evitare l'apertura di procedure sostanzialmente inutili perché prive di attivo o con scarso passivo – l'assunto secondo cui i crediti prescritti vanno comunque conteggiati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.

Ammissione al passivo del credito della associazione tra professionisti

Cass. civ., sez. I, 13 novembre 2024, n. 29371

L'associazione tra professionisti può essere ammessa al passivo del fallimento del cliente poi fallito per il credito al compenso professionale maturato nei confronti di quest'ultimo, con il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2751-bis n. 2 c.c., sia nel caso in cui il rapporto di prestazione d'opera professionale si sia instaurato direttamente tra cliente e singolo professionista il quale, come titolare del credito al relativo compenso, l'abbia poi ceduto (anche a mezzo di clausola statutaria) all'associazione cui appartiene, sia nel caso in cui il predetto rapporto contrattuale sia giuridicamente sorto (come nel caso in esame) direttamente tra il cliente poi fallito e l'associazione professionale, quale autonomo centro di imputazione di interessi e controparte contrattuale.

 Nell'uno e nell'altro caso, l'associazione istante è tenuta a dedurre e dimostrare (in qualunque modo) in giudizio che: - il credito al compenso sia il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno (o più) tra i professionisti associati (anche avvalendosi di collaboratori o sostituti: art. 2232 c.c.); - le somme così maturate siano destinate, in forza degli accordi distributivi tra gli associati, a retribuire, anche solo in parte, proprio il professionista che ha personalmente eseguito la relativa prestazione lavorativa e proprio la prestazione lavorativa che è a fondamento del compenso invocato, “soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa” e sia, dunque, di pertinenza del professionista che l'ha eseguita.

Effetti dell'azione revocatoria fallimentare esperita nei confronti di un fallimento

Cass. civ., sez. I, 13 novembre 2024, n. 29369

Stante l'intangibilità dell'asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (cd. cristallizzazione), l'azione revocatoria nei confronti di un fallimento non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché si tratta di un'azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente; tuttavia, i creditori dell'alienante (e, per essi, il curatore fallimentare ove l'alienante sia fallito) restano tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, nel senso che possono insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato di quel fallimento anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva

Bancarotta impropria da reato societario: il dolo generico deve risultare da elementi “inequivoci”

Cass. pen., sez. V, 19 novembre 2024 (ud. 5 giugno 2024), n. 42448

In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio, dove l'elemento soggettivo presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, il predetto dolo generico non può ritenersi provato – in quanto “in re ipsa” – nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, né può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificiosamente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili (Cass. pen., sez. V, 1° marzo 2024, n. 21854). (Nel caso di specie, la Corte ha censurato la pronuncia d'appello la quale si era limitata a far leva sulla mera approvazione del bilancio, da parte dell'imputato, senza spiegare da quali elementi si sarebbe potuto desumere che lo stesso fosse conscio della sua falsità e quale profitto mirasse a perseguire).  

Esenzione dalla revocatoria per pagamenti di forniture effettuati “nei termini d'uso”

Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2024, n. 30127

L'esenzione prevista dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3°, l. fall. esclude la revocabilità dei pagamenti che, pur se eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono nondimeno corrispondenti a pratiche commerciali in precedenza invalse tra le medesime parti. Resta, tuttavia, fermo che, nel caso in cui tali pratiche non siano in concreto individuabili in quanto il pagamento afferisce a forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso da quanto accaduto in precedenza, il parametro di riferimento ai fini della valutazione non potrà che essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite, a meno che, nello svolgimento concreto del rapporto, le parti abbiano adottato comportamenti difformi da quelli previsti. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'applicabilità della citata esenzione non possa essere esclusa in ragione della sola anomalia del mezzo di pagamento utilizzato, ovvero la delegazione di pagamento).

Bancarotta fraudolenta pur in presenza dell'avallo del Collegio sindacale

Cass. pen., sez. VI, 27 novembre 2024 (ud. 22 ottobre 2024), n. 43150

Se è vero che i componenti del collegio sindacale sono titolari di una posizione di garanzia, nello svolgimento dei poteri di controllo e vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori,  sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sull'andamento generale dell'attività sociale, non solo rispetto ad ogni illecito idoneo a depauperare il patrimonio della società, ma anche a tutte le condotte di reato, inerenti all'oggetto sociale, suscettibili di determinare un indebito arricchimento dell'ente, tuttavia, la mancanza di rilievi da parte di detto collegio non consente di per sé sola di desumersi la liceità di un'operazione posta in essere dalla società. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto integrato il reato di bancarotta fraudolenta dalla cessione di ramo d'azienda con la quale la stessa si è privata di tutti i beni, non riconoscendo alcun valore, in senso contrario, alla circostanza che tali operazioni fossero state avallate dal collegio sindacale della stessa cedente).

Il provvedimento di inammissibilità negli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento non ha carattere “decisorio”

Cass. civ., sez. I, 27 novembre 2024, n. 30529

In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, se il provvedimento si arresta alla fase dell'inammissibilità della proposta non si ha decisione su diritti contrapposti, e dunque non si è in presenza di un provvedimento avente il connotato di decisorietà necessario ai fini del ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost.; invece, se il provvedimento riguarda il reclamo sul diniego di omologazione, ovvero sull'avvenuta omologazione, allora la situazione muta radicalmente, perché quel provvedimento integra una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio, e diviene come tale suscettibile di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato cd. allo stato degli atti.

Bancarotta fraudolenta: il patteggiamento con pena sotto i due anni preclude le pene accessorie

Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2024 (ud. 19 novembre 2024), n. 43703

In tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non rientrando il reato di cui all'art. 216 L. F. tra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Cass. pen., sez. V, 28 novembre 2019, n. 10988)

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