Responsabilità civile della P.A., codice della strada e misure di sicurezza
12 Dicembre 2024
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., sez. III, ord., 13 maggio 2024, n. 12988; Cass. civ., sez. III, ord., 24 aprile 2024, n. 11140; Cass. civ., sez. III, ord., 4 aprile 2024, n. 11060; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2019, n. 17434; Cass. civ., sez. III, ord., 13 marzo 2018, n. 6034). Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente appellante, il Tribunale ha anche correttamente ravvisato la responsabilità (sia pure concorrente) della parte convenuta per non avere protetto adeguatamente il tratto stradale provinciale in questione (sottoposto pacificamente alla sua custodia) con idonee barriere di sicurezza. Nel caso specifico, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente con l'appello principale, chiarisce la Corte d'appello che il Tribunale di Benevento ha anche ravvisato la responsabilità concorrente dell'ente convenuto per non avere protetto in maniera adeguata il tratto di strada provinciale sotto la sua custodia con idonee barriere di sicurezza e la circostanza che l'adozione di specifiche misure non sia prevista da alcune norma astrattamente riferibile ad una determinata strada, non esime la P.A.– ricordano i giudici della Corte d'appello – dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del Codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per la incolumità degli utenti (…). (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 5 maggio 2017, n. 10916; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2021, n. 19610). La Corte d'appello ribadisce la responsabilità concorrente ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c. del conducente del veicolo, aumentandone la percentuale, in base ai dati fattuali dell'istruttoria, riparametrando i risarcimenti agli eredi. |