Le Sezioni Unite sono intervenute risolvendo la questione relativa alla possibilità per il convenuto di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di proporre una domanda nuova, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale
Questione controversa
Una società otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dell'Azienda sanitaria locale e della Regione per la liquidazione del corrispettivo di prestazioni sanitarie. Entrambi gli enti debitori si opponevano, determinando il sorgere di due cause; nelle relative comparse di costituzione e risposta, in subordine al rigetto dell'opposizione, la società creditrice chiedeva in via riconvenzionale di accertare l’obbligo delle controparti di risarcirle il danno ai sensi dell'art. 1337 c.c. ed in via ulteriormente subordinata, di essere tenuta indenne ai sensi dell’art. 2041 c.c. dall’ingiustificato arricchimento delle controparti. Entrambe le cause si concludevano con l’accoglimento dell’opposizione proposta e con il rigetto delle domande proposte dalla creditrice opposta.
Avverso le sentenze veniva proposto appello; riunite le cause dalla corte di secondo grado, venivano rigettati entrambi i gravami, ritenendo con particolare riguardo alle domande proposte in via riconvenzionale dalla società creditrice che esse dovevano ritenersi inammissibili «non essendo le stesse conseguenti ad una domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute sostanziali».
Avverso la decisione della Corte d’appello era proposto ricorso per Cassazione; tra i numerosi motivi proposti, veniva denunciato l’errore del giudice di secondo grado nell’aver ritenuto inammissibili le domande di condanna al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale e all’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c.
Assegnato il ricorso alla Prima sezione civile, veniva pronunciata ordinanza interlocutoria di rimessione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite relativa alla questione circa la possibilità per l’opposto, attore sostanziale, di poter avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La Prima sezione, infatti, rilevava l’esistenza di un contrasto in giurisprudenza.
Possibili soluzioni
Prima soluzione
Seconda soluzione
Secondo l’orientamento tradizionalmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente,tale parte si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, con conseguente legittimazione alla proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 10 marzo 2021, n. 6579; Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2019, n. 5415; Cass. civ., sez. I, ord., 22 giugno 2018, n. 16564).
Secondo quest’indirizzo tale regola deve valere anche per l'azione di cui all'art. 2041 c.c., considerata domanda “nuova” rispetto a quella di adempimento contrattuale, in quanto differente sia per petitum - costituito nel primo caso dal pagamento del corrispettivo pattuito e nel secondo dal riconoscimento di un indennizzo pari alla diminuzione patrimoniale subìta dall'impoverito – sia per causa petendi, identificata, rispettivamente nel fatto costitutivo dell'obbligazione e nell'ingiustificata locupletazione di una delle parti a detrimento della altra (cfr. Cass. civ., sez. un., 27 dicembre 2010, n. 26128; Cass. civ., sez. II, ord., 4 luglio 2018, n. 17482).
Un più recente orientamento formatosi successivamente a Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310 ha ritenuto applicabile anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il principio per cui lamodificazione consentita dall'art. 183 c.p.c.può investire entrambi gli elementi identificativi della domanda, con la conseguenza che «Il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta» (Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2022 n. 9633); pertanto, l’opposto, attore in senso sostanziale, può avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (in termini v. anche Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2023 n. 32933).
Nello stesso senso si è espressa, con esplicito riguardo alla possibilità di modifica della domanda avanzata originariamente nel decreto ingiuntivo con una domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2021 n. 3127, che ha affermato che «al pari di quanto accade in quello ordinario, il convenuto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in qualità di attore in senso sostanziale, può modificare la domanda avanzata nella fase monitoria, introducendo una domanda d'indennizzo per ingiustificato arricchimento, e ciò indipendentemente dall'atteggiamento difensivo assunto dal debitore».
Rimessione alle Sezioni Unite
In considerazione della contemporanea esistenza di questi orientamenti contrastanti, il collegio investito del ricorso con l’ordinanza Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2023, n. 20476 ha ritenuto opportuno rimettere gli atti alla Prima Presidente affinché valutasse l’opportunità di rimettere alla Sezioni unite i seguenti quesiti:
«a) in via generale, se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto;
b) in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo attraverso la proposizione di una domanda d'indennizzo per ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale».
Principio di diritto
«Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione»; pertanto, «chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’“ultimo giro” offerto dall’articolo 183, comma 6, c.p.c. (ratione temporis applicabile). Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali».
Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. civ., sez. un., 15 ottobre 2024, n. 26727
Le Sezioni Unite, effettuata un’ampia ricognizione della giurisprudenza di legittimità relativa al potere di modificazione della domanda originariamente proposta nell’ambito del giudizio ordinario, passano a verificare la compatibilità dell’apertura manifestata da Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310 cit. in ordine alla modificabilità della domanda proposta in via originaria con la struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
A tal riguardo, la decisione in commento, aderendo a quanto già affermato da Cass. civ., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927, ribadisce che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dal costituire un giudizio di impugnazione, si sostanzia in «un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo».
La circostanza che il giudizio di opposizione costituisca un ordinario giudizio di cognizione, allora, fa sì che il creditore che si è avvalso della via monitoria resti in ogni caso attore in senso sostanziale: al pari di colui agisce in via ordinaria, egli allora può in ogni caso modificare la propria domanda introduttiva, non potendo ritenersi che abbia consumato detto potere nella fase monitoria. In altre parole, come l’attore dell’ordinario giudizio di cognizione può modificare la domanda originariamente proposta nell’atto introduttivo, tramite la proposizione di una domanda diversa in via subordinata ed alternativa sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, del pari il creditore opposto, attore in senso sostanziale, deve ritenersi legittimato a proporre non più solo domande riconvenzionali, ma domande che «rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero […] domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse» (§ 13.2).
Poste queste premesse, la Cassazione conclude per l’ammissibilità di domande come quelle prospettate dal creditore ai sensi degli artt. 1337 e 2041 c.c., «ben potendo a livello generale/astratto riconoscersi anche a loro fondamento l'interesse - dell'originario ricorrente - in relazione alla vicenda, originariamente tradotto in azione d'adempimento contrattuale: invero, il petitum di tali domande alternative risulta almeno in parte corrispondente alla prima pretesa avanzata in via monitoria. L'interesse, infatti, come è stato chiarito dall'arresto del 2015, è il presupposto legittimante l'introduzione di una domanda alternativa, introduzione che non può essere inibita - come lo era, secondo l'ottica ermeneutica anteriore a tale revirement - dalla diversità/novità in sé di causa petendi e petitum rispetto alla prospettazione originaria».
Infine, la S.C. stabilisce anche il termine finale entro il quale il creditore può ritenersi legittimato ad esercitare il suo jus variandi, prendendo posizione anche sulla questione affrontata in alcuni recentissimi precedenti (Cass. civ., sez. III. 21 marzo 2024, n. 7592), in cui si è ammessa la possibilità che siffatte domande complanari possano essere fatte valere anche oltre la comparsa di risposta, nel corso dello sviluppo ulteriore del processo.
Ciò è invero quanto dovrebbe apparentemente desumersi in applicazione dei principi enunciati da Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310; sennonché, la struttura del giudizio monitorio non consente tale conclusione, in quanto in esso l’opposto «ha già goduto di uno stadio procedurale "esclusivo" per avanzare una propria pretesa», con la conseguenza che se nella fase successiva di opposizione gli venisse concesso tutto quello che viene permesso alla controparte «rimarrebbe proprio un livello di disparità non assorbito con l’avvio del contraddittorio».
Conclusivamente, chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'«ultimo giro» offerto dall'art. 183, comma 6, c.p.c. (ratione temporis applicabile). Ciò a meno che l’opponente si avvalga dello jus variandi posteriormente all’atto di citazione in opposizione, in quanto in tale ultimo caso sarà consentito al creditore opposto secondo i generali principi difensivi esercitare a sua volta lo jus variandi «anche nell’ultimo stadio della memoria exart. 183, comma 6, c.p.c.».
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