Malattia professionale: qualora sia riconducibile all’ambiente di lavoro la non ingerenza nell’attività appaltata libera il committente da responsabilità?

Teresa Zappia
10 Dicembre 2024

La mancata ingerenza del committente nell'organizzazione ed esecuzione dell'attività appaltata non è ex se idonea ad escluderne la responsabilità in caso di malattia professionale del lavoratore dipendente dell'appaltatore.

Se la malattia professionale del dipendente dell'appaltatore è collegata all'ambiente di lavoro, può il committente, nei cui locali l'attività appaltata è stata realizzata e dei quali ha conservato la disponibilità, essere ritenuto esente da responsabilità per il solo fatto di non essersi ingerito nell'esecuzione o nell'organizzazione dell'attività appaltata?

In termini generali, nel caso in cui il committente conservi la disponibilità dell'ambiente di lavoro, egli dovrà adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice.

Sarà, pertanto, tenuto a fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori sulle situazioni di rischio e a predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti, cooperando con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata. Tali regole devono essere considerate unitamente al principio generale in base al quale quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta ha contribuito alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale passiva, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni  da risarcire.

Pertanto, non potrebbe essere esclusa la responsabilità del committente qualora la malattia professionale sia riconducibile all'ambiente di lavoro del quale lo stesso abbia mantenuto la disponibilità, anche nel caso in cui lo stesso non si sia ingerito né nella organizzazione, né nella esecuzione dell'attività appaltata.

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