Responsabilità civile
RIDARE

Trasfusione con sangue infetto: dies a quo del calcolo del danno e danno in re ipsa

La Redazione
13 Dicembre 2024

La Cassazione ritorna sul dies a quo per il calcolo del danno da emotrasfusione con sangue infetto e sulla differenza tra presunzione e danno in re ipsa

Tizio conveniva in giudizio il Ministero della Salute chiedendo che fosse condannato al risarcimento danni derivanti da una emotrasfusione con sangue infetto avvenuta quando aveva diciannove anni, nel 1971. Nel giudizio interveniva il coniuge dell’attore, chiedendo anch’essa i danni a lei causati dalla patologia del marito. Il giudice accoglieva la domanda di Tizio e calcolava il danno in base all’età che aveva il danneggiato quando il contagio aveva manifestato i suoi effetti e non a quella in cui la trasfusione era avvenuta; inoltre, rigettava la domanda della moglie in quanto, secondo il Tribunale, non aveva fornito alcuna prova diretta del danno da lei patito. Tizio impugnava la sentenza, ma l’appello veniva respinto. Tizio, allora, ricorreva in Cassazione, sostenendo che:

  1. il calcolo del danno avrebbe dovuto avere luogo dall’avvenuta trasfusione e non dal momento in cui aveva manifestato i sintomi;
  2. e che la moglie aveva diritto ad un risarcimento autonomo del danno per avere costantemente aiutato il marito nelle varie fasi della malattia.

La Suprema Corte ha rigettato entrambi i motivi, ribadendo che:

  1. è corretto liquidare il danno assumendo come età quella che aveva il danneggiato nel momento in cui la malattia si è manifestata e non quella che aveva alla data della trasfusione, come da pacifica giurisprudenza di legittimità;
  2. in mancanza di prove del danno patito dalla moglie di Tizio in via diretta, sostanzialmente la pretesa della donna si riduceva non all’applicazione non di una presunzione, bensì di un danno in re ipsa, che è pacificamente da escludersi per orientamento fermo e consolidato della Suprema Corte.

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