Lavoro dipendente: non c'è tassazione separata per le somme erogate oltre l'anno in cui sono maturate
12 Dicembre 2024
Nel caso di specie, un contribuente, dipendente a tempo indeterminato della Regione Puglia con qualifica e mansioni di avvocato in servizio presso l'Avvocatura dell'ente territoriale, aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF prelevata sugli emolumenti, pari ad € 22.995,60, corrisposti dal proprio datore di lavoro nell'anno 2020; essi concernevano voci della retribuzione maturati dall'istante nell'anno di imposta 2018 e di competenza di tale anno. L'Agenzia delle Entrate non adottava alcun provvedimento in merito a tale istanza e lasciava che si formasse il silenzio rigetto per inutile decorso del relativo termine. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari accoglieva il ricorso ed affermava che nel caso di specie né l'ufficio impositore né il datore di lavoro del ricorrente (benché estraneo al processo) avevano fornito la prova (di cui essi erano onerati) della circostanza per cui la corresponsione degli emolumenti non assoggettati a tassazione separata oltre l'anno in cui essi erano maturati doveva considerarsi "fisiologica" in rapporto alla cadenza dei tempi del procedimento che presiedeva alla loro liquidazione; ed, in assenza della prova della "fisiologia" del ritardo nel pagamento, non vi erano margini per l'applicazione dell'aliquota ordinaria. L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. b), d.p.r. n. 917/1986 sostenendo che l'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 17 era possibile soltanto se il ritardo nella corresponsione degli emolumenti non era fisiologico in relazione ai tempi, giuridici e tecnici, necessari alla loro erogazione. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, richiamando il principio sopra riportato e già espresso dalla Suprema Corte (Cass. sent. n. 15071/2023), ha confermato la sentenza di prime cure e ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. I giudici pugliesi hanno chiarito che per valutare la congruità del termine del pagamento, occorre tener conto di quanto previsto dal regolamento regionale sulla “disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale”. |