Il software della cancelleria attesta la mancanza della sottoscrizione digitale del difensore: come provarne l’esistenza?
30 Dicembre 2024
Massima “In ragione del favor impugnationis, la causa di inammissibilità dell'impugnazione depositata a mezzo PEC per mancanza della sottoscrizione digitale del difensore, prevista dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022, non si estende ai casi nei quali il software della cancelleria del giudice a quo rilevi una anomalia della firma digitale. Nei casi, invece, in cui si attesti l'assenza di sottoscrizione, il difensore deve dimostrare, con gli appositi software di firma, l'esistenza e la validità della digital signature”. Il caso Una donna viene assolta in primo grado dal contestato reato di lesioni personali stradali gravi. L'adita Corte di appello ribalta la pronuncia di prime cure e dichiara la penale responsabilità dell'imputata, con sentenza deliberata il 7 dicembre 2023 e depositata (nei 90 giorni disposti dal collegio per il deposito delle motivazioni) l'1 febbraio 2024. Nei termini di legge veniva interposto ricorso per cassazione dal difensore dell'imputata che lo depositava via PEC il 17 aprile 2024 presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Con ordinanza del 26 aprile 2024, la Corte territoriale dichiarava inammissibile l'impugnazione in quanto priva della sottoscrizione digitale del legale, ai sensi dell'art. 24, comma 6-bis e comma 6-sexies, lett. a) del d.l. n. 137/2020 (convertito in l. n. 176/2020) perché non firmato digitalmente dal difensore. Va subito detto che alla data del 17 aprile 2024 l'art. 24 del d.l. n. 137/2020 non era più in vigore e lo era, invece, l'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), ma l'inesattezza del riferimento normativo contenuto nell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il ricorso è ininfluente atteso che, i commi 3, 7 lett. a) e 8 dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 hanno il medesimo contenuto dei commi 6-bis e 6-sexies lett. a) dell'art. 24 d.l. n. 137/2020. Il ricorrente deduce, col primo motivo, violazione dell'art. 24 comma 6-sexies lett. a) d.l. n. 137/2020 [rectius: art. 87-bis, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 150/2022] quanto alla ritenuta assenza della sottoscrizione digitale del ricorso proposto contro la sentenza di condanna. Sostiene, infatti che:
Nel secondo motivo l'imputata lamenta la violazione degli artt. 177 e 591 c.p.p. e dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. n. 137/2020 (quest'ultimo da leggere sempre come art. 87-bis, comma 7, lett. a), riforma Cartabia), per essere stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso «fuori dei casi tipicamente previsti», in quanto la norma pandemica, poi riprodotta dalla disciplina transitoria della riforma Cartabia, punisce con la massima sanzione processuale solo il caso in cui la sottoscrizione digitale sia mancante, non anche in caso di sottoscrizione invalida o irregolare. Anche il Procuratore generale chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la fissazione per la trattazione del ricorso dichiarato inammissibile, ritenendo che nel caso in esame trovi applicazione il principio di diritto già affermaoa in precedente arresto (Cass. pen., sez. III, n. 10470/2024) secondo la quale il mancato riconoscimento della sottoscrizione digitale da parte del sistema "Arubasign" non è causa di inammissibilità del ricorso perché tale inammissibilità consegue solo alla mancanza della sottoscrizione digitale e non al mancato riconoscimento o alla irregolarità della stessa. La questione È inammissibile l'impugnazione qualora il software in uso alla cancelleria del giudice che la riceve ritenga mancante la sottoscrizione digitale del difensore? Le soluzioni giuridiche La Suprema Corte, nella sentenza n. 34784/2024, non fornisce una risposta univoca al quesito, lasciando, in sostanza, alle circostanze del caso concreto, di volta in volta, individuare la soluzione in ordine alla ammissibilità o meno dell'impugnazione. Restando fermo che spetta, in ogni caso, al difensore della parte che eccepisce fornire la prova telematica della presenza nell'atto di gravame della firma digitale. I giudici di legittimità ricordano che sia di fondamentale importanza la distinzione tra mancanza di firma digitale e mera irregolarità della sottoscrizione. Nel primo caso, è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione la sua mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore, il quale non può dedurre il malfunzionamento della firma digitale invocando la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, posto che detto malfunzionamento non può essere assimilato a quello del portale del processo penale, attestato ufficialmente dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. A tale conclusione, la Suprema Corte è giunta sia con riferimento alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, (Cass. pen., sez. III, n. 29322/2024, in quanto la firma digitale nel sistema informatico di presentazione dell'impugnazione costituisce una garanzia necessaria ad assicurare la provenienza dell'atto dall'indirizzo di posta elettronica intestato al difensore insieme alla identità del mittente), sia con riguardo alle impugnazioni proposte nel periodo (post-pandemico e) transitorio Cartabia di cui all'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 (Cass. pen., sez. VI, n.15672/2024). Equiparata alla mancata sottoscrizione è l'ipotesi di firma digitale scaduta. E così, in tema di deposito di atti a mezzo PEC, è causa di inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 87, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 150/2022, la sottoscrizione dell'atto con firma digitale generata in base ad un certificato scaduto di validità, in quanto, ai sensi dell'art. 24, comma 4-bis, d.lgs. n. 82/2005, CAD, l'apposizione a un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico scaduto equivale a mancata sottoscrizione (Cass. pen., sez. fer., n. 45316/2023). Nel caso, invece, di irregolarità della sottoscrizione digitale del difensore – non potendosi equiparare all'assenza o mancanza di sottoscrizione – non scatta l'inammissibilità dell'impugnazione. Più precisamente:
Ciò premesso, per la sentenza in commento – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e dal PG – non si pone all'interno dei casi nei quali il sistema di controllo ha rilevato un'anomalia nella sottoscrizione digitale ma, invece, ha attestato, che il file contenente l'atto di ricorso non era firmato. Occorre allora valutare se tale certificazione possa essere considerata frutto di un errore del sistema che ha generato l'atto o del sistema di verifica e se, nel caso di specie, si sia in presenza di una sottoscrizione esistente, ma irregolare, o di una sottoscrizione mancante. Osservazioni La decisione in commento salva l'impugnazione sol perché il file allegato all'impugnazione (lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza) conteneva la firma digitale. Ma la stessa, tuttavia, restringe troppo il perimetro del ventaglio della prova “telematica” che il difensore può offrire per confutare l'errore del software della cancelleria che l'atto di impugnazione non sia stato sottoscritto digitalmente. In sostanza, il difensore deduceva che il ricorso proposto contro la sentenza di condanna della Corte di appello era stato sottoscritto digitalmente in formato PAdES, così come era stato sottoscritto digitalmente, nel medesimo formato, il mandato ad impugnare rilasciato dalla (omissis), che fu allegato alla PEC del 17 aprile 2014 unitamente al ricorso. A sostegno di tale affermazione, produce:
Discostandosi dalle argomentazioni del ricorrente, la sentenza n. 34784/2024 sostiene che circostanza per la quale sulle fotografie dell'ultima pagina dei documenti allegati alla PEC del 17 aprile 2024 sia visibile il logo della firma digitale non è di per sé idonea ad attestare che quei documenti siano stati sottoscritti digitalmente, e neppure è idonea a dimostrare chi abbia apposto la firma né se la stessa fosse valida al momento dell'apposizione. La verifica di esistenza e validità della sottoscrizione digitale, infatti, può essere effettuata solo con gli appositi software di firma. Neppure appare idonea ad attestare la presenza di una firma digitale la circostanza (cui si fa riferimento nella consulenza) che nel nome del documento compaia, l'estensione "_signed.pdf". Nel salvare un documento in formato pdf, infatti, l'autore può inserire nel nome assegnato al file i caratteri "_signed" a prescindere dal fatto che quel file contenga una firma digitale. Risulta essere allora decisivo per i giudici di legittimità che la ricorsa ordinanza afferma, in termini non collimanti con la realtà processuale che «il ricorso per cassazione e l'annessa procura non sono firmati digitalmente». L'argomento non è corretto per quanto riguarda il file procura speciale in quanto la mancanza della firma digitale, infatti, è stata attestata solo per quanto riguarda il file pdf contenente l'atto di ricorso, ma dagli atti non emerge che il mandato ad impugnare allegato alla PEC del 17 aprile 2014 unitamente al ricorso contro la sentenza di condanna, fosse «non firmato». Si tratta di una circostanza che assume rilievo dirimente per insinuare il dubbio sull'effettiva mancanza della sottoscrizione digitale del solo ricorso per cassazione. In tale situazione di incertezza viene chiamato il gioco il principio del favor impugnationis, il quale impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello e ha contestualmente disposto l'esecutività della sentenza stessa. Ad ogni modo, per escludere tutte le suindicate problematiche in ordine alla prova dell'avvenuta valida sottoscrizione dell'atto di impugnazione non conviene firmare in PAdES, ma si consiglia vivamente di apporre la sottoscrizione in formato CAdES atteso che il file generato presenta l'estensione «p7m»; in tale ultimo caso, è pacifico che tale file è notoriamente firmato digitalmente e non sussiste la necessità di ulteriori accertamenti (da ultimo, Cass. pen., sez. I, n. 37981/2024; sez. VI, n. 37463/2024). |