Responsabilità medica: nesso di causa, danno evento e danno conseguenza

La Redazione
20 Dicembre 2024

Tizia evocava in giudizio Caia per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti in conseguenza di un intervento chirurgico (sostituzione di due impianti dentari) eseguito da quest’ultima che contestava, per parte sua, l’an e il quantum della pretesa. Deduceva che il danno sarebbe stato evitato in caso di corrette cure da parte degli altri medici della struttura sanitaria che avevano visitato Tizia nel post-intervento, con esclusione di qualsivoglia sua responsabilità.

La Cassazione ha chiarito che il comma 3, parte prima dell'articolo 7 della legge n. 24 del 2017 qualifica in termini di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria di cui ai precedenti commi 1 e 2 (ossia dei sanitari di cui si avvale la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica e privata), salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, sicché il sanitario risponde, in questo ultimo caso, a titolo di responsabilità contrattuale. La legge n. 24 del 2017 ha – quindi – operato in via immediata e diretta la qualificazione giuridica dei rapporti inerenti ai titoli di responsabilità civile riguardanti la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria […]. (Cass. n. 28994 del 11 novembre 2019).

Il danneggiato deve pertanto fornire la prova sia dell'imputazione della responsabilità a titolo di dolo o colpa sia del nesso di causalità materiale tra la condotta (o l'omissione) e l'insorgenza della patologia o il suo peggioramento (c.d. danno evento), in base alla regola di accertamento causale del “più probabile che non”, nonché del nesso di causalità giuridica tra il danno alla salute e le conseguenze risarcibili di natura patrimoniale e non patrimoniale (c.d. danno conseguenza).

Nel caso di specie accertata l'esistenza del rapporto extracontrattuale tra le parti, avendo la ricorrente stipulato il contratto di cura solo con la struttura sanitaria, per il giudice sussiste contrasto sia in ordine alla correttezza della condotta tenuta dal medico, sia in relazione alla causazione del danno, ritenendo il resistente che lo stesso sia da imputarsi esclusivamente ai successivi inadempimenti della struttura sanitaria. Secondo l'accertamento tecnico preventivo «nel caso in esame le immagini radiografiche ed il reperto anatomopatologo sono indicative in re ipsa di sbaglio nel posizionamento dell'impianto collocato nella zona del secondo molare inferiore di sinistra» che ha condotto al danneggiamento strutturale del nervo alveolare inferiore di sinistra da parte dell'impianto inserito dal medico resistente. Il danno poteva essere evitato, per il CTU tramite coordinamento tra i sanitari «con l'attuazione delle tempestive misure di rimedio che avrebbero potuto – con significativa probabilità – modificare positivamente le conseguenze dell'innegabile sbaglio operativo iniziale». Il giudice fa proprie le valutazioni medico-legali confermando la responsabilità del medico per inesatto adempimento della prestazione sanitaria ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ha determinato il pregiudizio biologico. Con riferimento alla concorrente responsabilità della struttura sanitaria, la stessa non recide il nesso di causa tra la condotta di Caia e l'evento di danno in base a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19180 del 19 luglio 2018).

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