Quale responsabilità dell’istituto di credito per corresponsione indebita di somme per ratei di pensione di reversibilità?
27 Dicembre 2024
Lamentava l'INPS che la Corte territoriale avesse ritenuto compiuta la prescrizione dell'azione risarcitoria in conseguenza della qualificazione della responsabilità dell'istituto di credito in termini di responsabilità extracontrattuale. Per l'INPS tale qualificazione sarebbe in contrasto con i principi di diritto di Cass., sez. un., n. 14712 del 2007 che nel qualificare come contrattuale la responsabilità della banca per aver negoziato un assegno non trasferibile in favore di un soggetto non legittimato, avrebbe valorizzato la peculiare funzione del banchiere a tutela dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito. Per la Suprema Corte il motivo è fondato. Chiarisce infatti che al quesito riguardante la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità di una banca che abbia pagato al delegato somme per ratei di pensione non più spettanti per l'avvenuto decesso del delegante, deve darsi risposta in termini di responsabilità contrattuale. I Giudici di legittimità sottolineano come, con riferimento all'attività bancaria, sia considerata contrattuale la responsabilità della banca negoziatrice di un assegno bancario nei confronti di tutti gli interessati alla corretta circolazione del titolo e anche quella derivante dal pagamento mediante bonifico in favore di beneficiario sprovvisto di conto di accredito presso l'istituto intermediario: « … il banchiere è infatti soggetto dotato di specifica professionalità, che si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria e sui rapporti che in quelle attività sono radicati, trattandosi di rapporti per la corretta attuazione egli dispone di strumenti e competenze che normalmente altri soggetti interessati non hanno e che giustificano, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte sua, dei compiti inerenti al servizio bancario e, per altro verso, la specifica responsabilità in cui egli incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, egli non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge (Cass., sez. un., n. 14712 del 2007)». Pertanto, secondo la Suprema Corte, ha errato il giudice di Appello nel considerare la responsabilità ravvisabile nel caso concreto, di natura extracontrattuale, anziché contrattuale. |