Pubblico impiego: al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda risarcitoria contro il superiore gerarchico?
20 Dicembre 2024
Nell'ambito del pubblico impiego, spetta al giudice amministrativo pronunciarsi anche sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. presentata dal lavoratore contro il superiore gerarchico per condotte mobbizzanti? In linea generale, la giurisdizione si determina sulla base della domanda, avendo riguardo al petitum sostanziale e all'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione. Nel caso di specie il lavoratore pone a fondamento della domanda non il rapporto di lavoro che intercorre con il datore-P.A., ma la responsabilità generale (ed extracontrattuale) derivante dal principio del neminen laedere. Pertanto, l'azione che il dipendente intraprende nei confronti del superiore gerarchico (mobber) - e non del datore - non ha carattere contrattuale ed alla stessa non si applica l'art. 2087 c.c. ma l'art. 2043 c.c., in quanto nessun rapporto contrattuale intercorre direttamente fra il mobber ed il mobbizzato, senza che rilevi l'appartenenza alla medesima organizzazione lavorativa. Il giudice amministrativo, inoltre, non ha giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno proposta da un privato contro un altro privato e ciò anche qualora sia evocata in giudizio l'Amministrazione-datrice di lavoro, in quanto solo se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente pubblico la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. In sintesi, nel caso in cui il ricorrente agisca nei confronti del superiore gerarchico domandando il risarcimento dei danni da questo arrecati con condotte mobbizzanti, senza che venga in rilievo il rapporto di lavoro se non qual mera occasione dell'evento dannoso, sarà il giudice ordinario ad avere giurisdizione sulla domanda. |