Tributario

Calcolo e utilizzo del credito per imposte pagate all'estero

La Redazione
27 Dicembre 2024

In materia tributaria, il calcolo del credito per imposte pagate all'estero deve essere determinato dal contribuente secondo il principio di competenza, ovverosia facendo riferimento al reddito complessivo ed all'imposta lorda e netta dell'anno in cui il reddito estero è stato dichiarato e assoggettato ad imposizione in Italia ma, ai fini dell'utilizzo, non è previsto un termine rigoroso, ad eccezione del generale termine di prescrizione.

È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Milano nella sentenza n. 3082 del 22 novembre 2024, con la quale ha accolto il ricorso del contribuente.

Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado nella quale i giudici avevano stabilito che il credito di imposta in relazione ad imposte assolte all'estero (nello specifico, in Algeria), doveva essere dichiarato nell'anno finanziario in cui era maturato, secondo il principio generale di annualità di imposta. Le dichiarazioni oggetto di contestazione si erano infatti rese definitive negli anni 2012 e 2013 e, poiché il contribuente non aveva indicato il credito nel momento di ricezione del CUD, aveva perso il diritto a recuperarlo. 

A parere della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Milano, quanto stabilito dai giudici di prime cure, corrisponde ad «una interpretazione errata dell'art. 165 TUIR, che non prevede a dire il vero alcuna decadenza».

«Il contribuente è infatti unicamente tenuto a determinare correttamente l'importo del credito, secondo il criterio di competenza e, — proseguono i giudici — non esiste invece alcuno sbarramento temporale per l'utilizzo di un credito per imposte assolte all'estero, in quanto l'obbligo di esporlo nella prima dichiarazione utile rispetto al momento in cui si rende definitiva l'imposizione all'estero è stato espressamente abrogato dal legislatore; salvo il decorso del termine di prescrizione che, nella specie, non è decorso».

In termini del tutto analoghi si è espressa la giurisprudenza di merito assolutamente prevalente (ex multis, C.T.R. Lombardia, sez. IV, 24 febbraio 2021, n. 792) secondo la quale « deve attribuirsi rilevo decisivo al dato letterale (...) per cui il più volte citato art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi non pone alcun limite, sotto comminatoria di decadenza, alla facoltà del contribuente residente in Italia di portare in detrazione dal proprio reddito complessivo il credito maturato per imposte versate sui redditi da lui prodotti all'estero».

Per tali motivi, i giudici lombardi hanno accolto il ricorso del contribuente e, in riforma della sentenza impugnata, annullato il diniego di rimborso.

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