Il titolo esecutivo emesso nei confronti del condominio deve essere notificato ai singoli condomini?
20 Dicembre 2024
Massima In ambito condominiale la notifica del decreto ingiuntivo al Condominio, nella persona dell'amministratore, non basta per procedere esecutivamente nei confronti del singolo condomino, a cui di conseguenza il titolo esecutivo deve essere rinotificato. Una nuova notificazione del titolo esecutivo è in realtà sempre necessaria in modo da poter consentire non solo di conoscere il titolo ex art 474 c.p.c. in base al quale viene minacciata in suo danno l'esecuzione, ma anche di poter adempiere l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall'art. 480 c.p.c. Il caso Nella fattispecie in esame sono sorte contestazioni in sede di individuazione del titolo esecutivo azionabile nei confronti del singolo condomino escusso in quanto obbligato pro quota al pagamento di quanto originariamente ingiunto con decreto al Condominio, ente collettivo. Il decreto ingiuntivo emesso a danno del Condominio era stato opposto autonomamente da un singolo condomino al quale non era stato personalmente notificato, ma che ne era avuto conoscenza in altro modo. L’esito del giudizio di opposizione, conclusosi con il suo integrale rigetto, era stato confermato in appello con sentenza passata in giudicato, poi utilizzata dal creditore per intraprendere l’azione esecutiva nei confronti dell’erede di altro condomino (diverso da quello opponente) obbligato proprio in virtù del vincolo di solidarietà passiva. Promossa l’azione esecutiva contro l’erede del condomino a cui era stata notificata la sentenza della Corte d’appello, ma non anche il decreto ingiuntivo emesso contro l’ente collettivo condominiale, questi aveva proposto istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato nei suoi confronti, in quanto mai notificatogli. Il Giudice investito dell’istanza di sospensione aveva emesso un provvedimento di rigetto, ritenendo valido il titolo esecutivo notificato dal creditore procedente (la sentenza della Corte di Appello di Napoli passata in giudicato), considerandolo quale unico titolo azionabile. Il Collegio investito del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. in contrasto con quanto affermato dal giudice investito dell’istanza di sospensione ha ritenuto che nella fattispecie in esame il titolo esecutivo azionabile nei confronti del condomino esecutato sia il decreto ingiuntivo e non la sentenza della Corte di Appello di Napoli passata in giudicato, non potendo considerarsi adempiuta la notifica del titolo esecutivo con la sola notifica al Condominio, ente collettivo. La questione Il ricorrente con il primo motivo di ricorso lamentava l’omessa notifica del titolo esecutivo nei suoi confronti quale singolo condomino destinatario dell’azione esecutiva del creditore. Con il secondo motivo lamentava l’inesistenza del credito per rinuncia al decreto ingiuntivo, con il terzo eccepiva la prescrizione del titolo giudiziale e con il quarto motivo denunciava l’errore sul quantum della pretesa creditoria. Le soluzioni giuridiche Il Collegio ha accolto il primo motivo di reclamo. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'assorbimento delle altre doglianze. Nell'ordinanza viene evidenziato come il provvedimento giudiziale di condanna dell'ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittimi il creditore ad esperire l'azione esecutiva ultra partes, cioè in danno anche dei singoli partecipanti non direttamente destinatari del titolo, ma obbligati nei limiti delle rispettive quote millesimali di proprietà. Il processo esecutivo richiede per la sua corretta instaurazione la valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto nei confronti del soggetto che si vuole escutere e per questi motivi, ove manchino, esso risulta viziato da invalidità formale che può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., salve le dovute eccezioni espressamente indicate dalla norma. L'autonomia della notifica non risulta necessaria, infatti, solo quando vi sia la trascrizione integrale del titolo nel corpo dell'atto di precetto, quando il creditore possa limitarsi alla sola menzione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'apposizione della formula, quando il decreto ingiuntivo abbia acquistato forza esecutiva ai sensi dell'art. 647 c.p.c. per l'inutile decorso dei termini per l'opposizione e nei casi di rigetto dell'opposizione e di estinzione del relativo giudizio. Al di fuori dei casi esposti, occorre rinotificare il titolo esecutivo nei confronti del soggetto da escutere ogni volta questi sia un soggetto diverso dall'ingiunto. Il Collegio nel ripercorrere le argomentazioni della giurisprudenza di legittimità ribadisce che quando sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo (come nel caso di specie) con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non sarà quest'ultima, bensì quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso. L'esecutorietà del decreto ingiuntivo sarà collegata alla sentenza in forza della quale verrà sancita indirettamente la piena sussistenza del diritto azionato. Di conseguenza, nella fattispecie concreta, la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva confermato la pronuncia del tribunale di Torre Annunziata di rigetto integrale dell'opposizione, non è stata considerata titolo idoneo a promuovere l'azione esecutiva ultra partes e, cioè, nei confronti dei singoli condomini obbligati pro quota in virtù del vincolo di solidarietà passiva. L'azione esecutiva nei confronti dei singoli condomini obbligati pro quota può essere promossa in forza del decreto ingiuntivo originariamente emesso nei confronti del Condominio che, quindi, deve essere rinotificato al singolo condomino da escutere e che, nel caso di specie, è rappresentato dall'erede di uno dei condomini. Osservazioni L'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata analizza le ipotesi di legittimazione passiva all'azione esecutiva in materia condominiale e pone l'attenzione sulla questione relativa ai soggetti che debbano verificare la correttezza formale e sostanziale dell'instaurando processo esecutivo. Ci si chiede se tale controllo sia demandato solo alle parti interessate e legittimate in virtù del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (come precisato in ordinanza) o se, invece, possa coinvolgere, ad esempio, anche gli ausiliari del giudice dell'esecuzione. La pronuncia, infatti, introduce, solo indirettamente, il tema relativo ai controlli che il custode giudiziario nominato ante udienza ex art. 569 c.p.c. sia tenuto ad effettuare per la valida e stabile vendita dell'immobile pignorato. Una esecuzione promossa nei confronti del soggetto non regolarmente informato del titolo azionato a suo danno è affetta, infatti, come precisato in ordinanza, da invalidità formale. Il custode giudiziario è oggi tenuto a verificare ante udienza ex art. 569 c.p.c. una serie di cose, tra cui la regolarità del pignoramento, la legittimazione del soggetto attivo e passivo, la liceità dell'oggetto, la titolarità del bene, ma anche la regolarità delle notifiche e il rispetto dei termini dei singoli atti processuali. La riflessione riguarda non tanto la rilevabilità da parte dell'ausiliario del giudice della mancata rinotifica del titolo esecutivo nei confronti del singolo condomino (facilmente evincibile dal fascicolo processuale), ma le conseguenze nell'ipotesi di mancata opposizione agli atti esecutivi da parte del soggetto legittimato. L'interrogativo che ci si pone è se possa essere utilmente proseguito un processo esecutivo che sia invalido formalmente per omessa notifica del titolo esecutivo nei confronti del soggetto passivo dell'azione esecutiva. Riferimenti
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