Cram-down nel concordato in continuità: la Corte d’Appello di Bari conferma l’indirizzo “estensivo”
24 Dicembre 2024
Con reclamo ex art. 51 c.c.i.i. l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con cui il tribunale di Bari aveva omologato un concordato preventivo in continuità, con applicazione del meccanismo del “cram down” fiscale. La pronuncia del tribunale, a conclusione di un excursus sulle due diverse tesi giurisprudenziali sul tema – una restrittiva, che sostiene la possibilità di omologazione forzosa nel solo concordato liquidatorio, e una estensiva, che ammette tale istituto anche nel concordato in continuità – così riportava: «Il Collegio condivide l'interpretazione estensiva in considerazione della ratio dell'istituto, finalizzata al superamento del diniego in presenza di proposte non deteriori rispetto all'alternativa liquidatoria, sussistente in entrambi gli strumenti di composizione della crisi, opzione interpretativa peraltro recepita nel correttivo del codice della crisi d'impresa». Si segnala che la pronuncia del tribunale è stata pubblicata il 24 luglio 2024, dunque prima dell'entrata in vigore del Correttivo-ter, trovandosi questo, a quel tempo, ancora nella fase di esame da parte delle Commissioni parlamentari. Per una pronuncia dal contenuto analogo si veda, del medesimo Foro, Trib. Bari sez. IV, 19 luglio 2024, pubblicata su questo Portale. Con il primo motivo, la ricorrente Amministrazione sostiene – al contrario – che l'omologazione mediante cram down non possa trovare applicazione nel caso in cui la proposta di concordato in continuità aziendale implichi una “ristrutturazione trasversale” dei debiti ex art. 112, comma 2, c.c.i.i., non potendo il meccanismo del “cram down” essere utilizzato per realizzare la condizione prevista dal medesimo comma, lettera d), tenuto conto del prevalente orientamento giurisprudenziale che ne nega la possibilità. A tal proposito, si ricorda che, attualmente, la citata lettera d) così recita: «2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: (…) d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione». L'odierna pronuncia della Corte d'Appello di Bari, che giunge, invece, dopo l'entrata in vigore del Correttivo-ter (d.lgs. n. 136/2024, entrata in vigore avvenuta il 28 settembre 2024), conferma l'orientamento accolto dal tribunale proprio alla luce della recente novella legislativa che ha interessato l'art. 88 c.c.i.i. Quest'ultimo, al comma 4 esplicita oggi che, in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, una volta riscontrato il carattere non deteriore della proposta di transazione fiscale, «il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'art. 112, comma 2, lett. d)», oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal calcolo le classi dei medesimi creditori pubblici. La Corte d'Appello conclude affermando che «tale modifica normativa, con la quale il legislatore sembra aver perseguito lo scopo di porre fine agli animati contrasti dottrinali e giurisprudenziali sorti sulla questione sopra esposta, quantunque applicabile alle proposte di transazione fiscale presentate successivamente all'entrata in vigore del cd. “Terzo Decreto Correttivo”, costituisce, comunque, un non trascurabile indice normativo suscettibile di ineludibile valorizzazione nell'interpretazione del previgente testo dell'art. 88 CCI, nel senso dell'ammissibilità del “cram down” anche per il concordato in continuità aziendale, donde l'incensurabilità dell'esegesi fatta propria dalla decisione impugnata». |