Tributario

Concordato preventivo biennale e ravvedimento operoso: definite le modalità

08 Gennaio 2025

Come chiarito nella legge delega (i.e., legge 9 agosto 2023, n. 111), e nel d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (c.d. Decreto CPB), il concordato preventivo biennale si inserisce tra le misure “finalizzate a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l'adempimento spontaneo”. Di seguito vengono illustrate le modalità operative di tale istituto in rapporto a quello del ravvedimento operoso. 

Premessa

L'istituto – riservato ai contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA o in regime forfetario (per i quali non risultino verificate le condizioni ostative previste dal prefato Decreto CPB) – viene, di fatti, a configurarsi alla stregua di un accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria, finalizzato a definire, per un biennio – ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l'adesione al CPB rileva per il solo anno 2024 – il quantum degli adempimenti fiscali futuri, o meglio il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile IRAP. Resta, invece, fuori dal regime l'IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.

Allo strumento, in coerenza con la funziona ad esso attribuita, è, inoltre, associata la possibilità di accedere ad un regime di ravvedimento speciale, declinato dall'art. 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. D.L. "Omnibus"), diretto a consentire la sanatoria delle irregolarità e infrazioni commesse nelle annualità pregresse.

Concordato preventivo biennale e ravvedimento

In base a quanto disposto dall'art. 2-quater cit., i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che abbiano aderito, entro il termine prescritto, al concordato preventivo biennale, possono beneficiare del regime di ravvedimento, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate, nella risposta alle FAQ del 9 dicembre 2024, i maggiori imponibili assoggettati a imposta sostitutiva non rilevano ai fini IVA.  

L'adesione è funzionale a scongiurare, per gli anni di imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, eventuali rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, ex art. 39 d.p.r. n. 600 del 1973, nonché quelle di cui all'art. 54, comma 2, secondo periodo, del d.p.r. n. 633 del 1972. Tant'è che diversi autori hanno evidenziato come la misura, per la sua impostazione, assuma le caratteristiche di una “sanatoria”, concepita per incentivare l'adesione al concordato preventivo biennale, promuovendo un'ampia regolarizzazione fiscale e favorendo la certezza degli adempimenti futuri.

Limiti temporali e ambito soggettivo del ravvedimento operoso

Con provvedimento del 4 novembre 2024, n. 403886, l'Agenzia delle entrate ha offerto alcuni chiarimenti in ordine al perimetro di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, calato nel regime del concordato preventivo biennale.

In particolare, in tale documento di prassi si è precisata la limitazione dell'accesso ai soggetti che abbiano aderito a quest'ultimo istituto entro la data del 31 ottobre 2024.

Tale limite temporale è stato, però, successivamente esteso al 12 dicembre 2024 dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 167 del 2024 (ora confluito all'interno dell'art. 7-bis del D.L. n. 155 del 2024), rispetto ai soggetti ISA che abbiano già provveduto alla presentazione della dichiarazione dei redditi alla data del 31 ottobre 2024 e che, successivamente, abbiano presentato, ai fini dell'adesione, dichiarazione integrativa dalla quale non risulti un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.

Il citato documento di prassi ha, poi, offerto taluni chiarimenti in merito al perimetro di applicazione sotto il profilo soggettivo. Nel dettaglio, sono ammessi al ravvedimento i soggetti che nelle annualità di interesse: i) abbiano applicato gli ISA; ii) ovvero, abbiano dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'art. 148 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); iii) ovvero, abbiano dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività ai fini ISA.

In sede di conversione del d.l. n. 155 del 2024 è stata, da ultimo, prevista l'estensione alle imprese multiattività (ovvero alle imprese esercenti due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo ISA) che, negli anni in commento, siano risultate escluse dagli ISA. Tali contribuenti possono accedere al ravvedimento purché l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Modalità operative e riduzione delle sanzioni

L'Agenzia delle entrate, con il citato provvedimento del 4 novembre 2024, ha, poi, definito le modalità operative per l'adesione al ravvedimento connesso al concordato preventivo.

In via generale, l'esercizio dell'opzione è subordinato alla presentazione “per ogni annualità” di specifico modello F24, relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, con l'indicazione del numero complessivo di rate (in un numero massimo di 24 rate mensili, di pari importo e maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025) e dei codici tributo individuati dalla risoluzione n. 50 del 17 ottobre 2024.

Si è, inoltre, precisato che la presentazione del modello, così come del versamento, dovrà avvenire entro il 31 marzo 2025.

La base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva dovrà essere determinata in riferimento ai righi delle dichiarazioni dei redditi e IRAP presentate, come specificato nell'allegato 1 al provvedimento n. 403886 cit.

Conclusioni

Il ravvedimento operoso, incasellato nel quadro del concordato preventivo, viene, quindi, a configurarsi come un tassello strategico nel processo di ridefinizione del rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. L'introduzione della sanatoria in questo contesto non è solo una misura tecnica ma, piuttosto, uno strumento volto a consentire di affrontare con pragmatismo il tema della regolarizzazione fiscale, offrendo ai contribuenti la possibilità di chiudere il capitolo di errori o omissioni passati, a fronte di un impegno verso un futuro di maggiore trasparenza e conformità.

Attualmente, secondo i primi dati diffusi anche dalle riviste specializzate, il 10 percento degli aventi diritto ha già scelto di avvalersi della sanatoria. Il dato suggerisce una ricezione favorevole della misura. Tuttavia, sarà fondamentale attendere il termine ultimo del 31 marzo 2025 per l'esercizio dell'opzione, al fine di valutare più compiutamente l'effettiva portata e l'accettazione di questa iniziativa normativa.

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