Concordato preventivo di gruppo inammissibile per venuta meno della “unitarietà”

30 Dicembre 2024

Viene commentata la pronuncia con cui il Tribunale di Milano esamina i riflessi sulla procedura di gruppo ex art. 284 c.c.i.i. prodotti dall’accesso di una delle società alla procedura di amministrazione straordinaria, decidendo per la inammissibilità del ricorso di gruppo e la revoca delle originarie misure protettive.

Massima

In caso di domanda per l'accesso alla procedura di concordato preventivo di gruppo, ai sensi degli art. 44 e 284 c.c.i.i., con richiesta di misure protettive, nell'ipotesi in cui venga meno l'unitarietà del gruppo (nel caso di specie per accesso di una delle società alla procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dalla Legge Marzano), qualora dal ricorso emerga che la gestione della crisi era indissolubilmente legata alla soluzione della crisi di tutte le società del gruppo, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con revoca, per l'effetto, delle misure protettive concesse a tutela della procedura unitaria.

Il caso

Previa istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata, poi archiviata, un gruppo di società ha depositato ricorso ex artt. 44 e 284 c.c.i.i. per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, con riserva di deposito della domanda definitiva nel termine assegnato dal tribunale, con contestuale richiesta di conferma delle misure protettive ex art. 54, commi 2 e 4, c.c.i.i.

Dopo il deposito del ricorso il socio di minoranza di una delle società del gruppo aveva invece presentato al Ministero competente istanza ex artt. 1 e 2, comma 2, d.l. n. 347 /2003, come modificato dal d.l. n. 4/2024, per l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, con richiesta al tribunale dell'accertamento dello stato d'insolvenza di detta società.

Nelle more del provvedimento di concessione dei termini per la presentazione della domanda di concordato preventivo di gruppo, il Ministero provvedeva all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società del gruppo che ne aveva fatto richiesta.

Il tribunale aveva quindi chiesto alle ricorrenti chiarimenti in merito alla richiesta di accesso al concordato preventivo, stante l'ammissione di una delle società alla diversa procedura di amministrazione straordinaria.

Le ricorrenti, pur dando atto di aver presentato, anche loro, istanza per l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria, insistevano per la concessione del termine ex art 44 c.c.i.i. con conferma delle misure protettive, richiesta a cui aderiva anche il PM.

Con riferimento, invece, alla richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza presentata dal socio di minoranza della società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, si costituiva il commissario straordinario insistendo:

  1. per la dichiarazione dello stato di insolvenza della società in amministrazione straordinaria;
  2. per la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza nel merito del ricorso ex artt. 44 e 284 c.c.i.i. con richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 54 c.c.i.i.

Le questioni

Il tribunale di Milano, dopo aver rilevato la propria competenza, per il principio generale espresso dall'art. 7, comma 2, c.c.i.i., ha ritenuto di dover procedere al preliminare esame della domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, dalla liquidazione controllata ed altresì dall'amministrazione straordinaria.

In ragione di tale criterio di specialità, il tribunale ha dapprima ritenuto improcedibile la domanda di accesso formulata ex art 44, comma 1, c.c.i.i., dalla società già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria richiesta dal socio di minoranza, con riflessi sul ricorso alla procedura di gruppo ex art. 284 c.c.i.i., essendo a quel punto il tribunale chiamato a verificare se per le imprese (non ancora) ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria persistesse la qualifica di gruppo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), c.c.i.i.

La decisione del Tribunale

Il collegio decidente, sulla base dell'originario ricorso presentato exartt. 44 e 284 c.c.i.i., ove le ricorrenti avevano dato atto che i business delle società erano tutti interconnessi e che le imprese non erano in grado di operare in autonomia, con management centralizzato, ha escluso la possibilità di prospettare che per le imprese rimanenti si ritenesse praticabile una procedura di gruppo. Conseguentemente il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato dalle società, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), c.c.i.i.

In forza di ciò il tribunale ha revocato le originarie misure protettive ai sensi dell'art. 54, commi 2 e 4, e dell'art. 55, comma 3, c.c.i.i., tenuto altresì conto che, essendo venuto meno il gruppo di imprese, non vi erano più dei patrimoni da preservare dalle possibili iniziative individuali dei creditori a tutela del funzionamento unitario del gruppo di imprese.

Ciò posto, il collegio, passando ad esaminare la successiva domanda di dichiarazione di insolvenza a cui ha aderito l'amministrazione straordinaria in persona del commissario straordinario, rilevato che la società era in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Legge Marzano e che l'insolvenza, intesa come irreversibile impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e l'assoluta assenza di una liquidità di cassa per la sopravvivenza della continuità aziendale diretta, non fosse stata in alcun modo contestata dalla società, e che era stata  anche acclarata dall'esperto nominato nell'ambito della pregressa procedura di composizione negoziata, ha ritenuto di dover dichiarare lo stato di insolvenza della società.

Osservazioni

Si ritiene integralmente condivisibile la soluzione fornita dal tribunale di Milano, che ha ritenuto di non dover confermare le misure protettive concesse nel contesto del ricorso per l’accesso alla procedura di concordato preventivo di gruppo essendo venuto meno, per l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria di una delle società, il gruppo di imprese e la conseguente necessità di tutela del gruppo dalle azioni dei singoli creditori che, in tesi, avrebbe pregiudicato la continuità aziendale, appunto, dell’intero gruppo.

Conclusioni

Non contestabili sembrano i principi affermati nella pronuncia qui commentata, a commento delle nuove disposizioni in tema di gruppi di imprese e misure protettive a tutela della continuità aziendale del gruppo.

La sentenza è altresì interessante in quanto conferma un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la mancanza dei requisiti di accesso alla procedura di gruppo determina l'inammissibilità della domanda, senza possibilità per le ricorrenti di beneficiare del termine ex art. 47, comma 4, c.c.i.i.

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