Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato con cram down fiscale
03 Gennaio 2025
Per quanto riguarda la disciplina applicabile, il tribunale si limita ad applicare il disposto del comma 3 dell'art. 56 d.lgs. n. 136/2024, che prevede una particolare disciplina transitoria in base alla quale le disposizioni (tra l'altro) dell'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 136/2024 – tale norma sostituisce l'art. 63 c.c.i.i. relativo alla transazione su crediti tributati e contributivi – si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore. Questo ad eccezione di quanto previsto dalla regola “generale” di cui al comma 4 dell'art. 56, in base al quale il decreto si applica alle procedure «pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente». Atteso che, nel caso di specie, sia il ricorso ex art. 44 che gli accordi di ristrutturazione sono stati presentati precedentemente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 136/2024 (28 settembre 2024), la disciplina applicabile è quella previgente al Correttivo-ter. Sempre sul tema, è interessante quanto nota il tribunale abruzzese riguardo alle modifiche della proposta transattiva: «Poiché la proposta di transazione fiscale e contributiva, ancorché già presentata, può essere modificata o sostituita da una successiva proposta, ove venga modificato il piano di concordato, occorre verificare di volta in volta se la successiva proposta presenta modifiche tali da poter essere considerata realmente una "nuova proposta" a cui siano conseguentemente applicabili le (più favorevoli) disposizioni introdotte dal correttivo in tema di omologazione forzosa». Valutata positivamente la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale – tenuto anche conto della clausola risolutiva espressa prevista dell'art. 63 co. 3 CCII, che funge da vera e propria garanzia in favore della creditrice – il tribunale si pronuncia in ordine all'opposizione dell'AdE ritenendola tardiva, in quanto depositata dopo il decorso del termine di trenta giorni fissato dall'art. 48 c.c.i.i.Non può ritenersi idonea, sul punto, la nota di reiezione della transazione fiscale inviata alla sola parte ricorrente; infatti, afferma il tribunale, «quest'ultima può ritenersi una mera comunicazione e non una opposizione ai sensi dell'art. 48 co. 4 CCII». Infine, vengono ritenuti sussistenti i requisiti necessari affinché il tribunale omologhi accordi di ristrutturazione dei debiti raggiunti da un imprenditore in stato di crisi, anche in mancanza dell'adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, alla luce del disposto normativo dell'art. 1-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con l. n. 103/2023, e segnatamente che::
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