Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato con cram down fiscale

La Redazione
03 Gennaio 2025

Il tribunale di Vasto – decidendo per la non applicabilità del d.lgs. n. 136/2024 – omologa, con cram down fiscale, un ADR ex artt. 57 e 63 c.c.i.i., nonostante la mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale. Si precisa che la reiezione della transazione fiscale inviata alla sola parte ricorrente non può ritenersi idonea ai fini dell’art. 48, comma 4, c.c.i.i.

Per quanto riguarda la disciplina applicabile, il tribunale si limita ad applicare il disposto del comma 3 dell'art. 56 d.lgs. n. 136/2024, che prevede una particolare disciplina transitoria in base alla quale le disposizioni (tra l'altro) dell'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 136/2024 – tale norma sostituisce l'art. 63 c.c.i.i. relativo alla transazione su crediti tributati e contributivi – si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore. Questo ad eccezione di quanto previsto dalla regola “generale” di cui al comma 4 dell'art. 56, in base al quale il decreto si applica alle procedure «pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente».

Atteso che, nel caso di specie, sia il ricorso ex art. 44 che gli accordi di ristrutturazione sono stati presentati precedentemente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 136/2024 (28 settembre 2024), la disciplina applicabile è quella previgente al Correttivo-ter.

Sempre sul tema, è interessante quanto nota il tribunale abruzzese riguardo alle modifiche della proposta transattiva: «Poiché la proposta di transazione fiscale e contributiva, ancorché già presentata, può essere modificata o sostituita da una successiva proposta, ove venga modificato il piano di concordato, occorre verificare di volta in volta se la successiva proposta presenta modifiche tali da poter essere considerata realmente una "nuova proposta" a cui siano conseguentemente applicabili le (più favorevoli) disposizioni introdotte dal correttivo in tema di omologazione forzosa».

Valutata positivamente la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale – tenuto anche conto della clausola risolutiva espressa prevista dell'art. 63 co. 3 CCII, che funge da vera e propria garanzia in favore della creditrice – il tribunale si pronuncia in ordine all'opposizione dell'AdE ritenendola tardiva, in quanto depositata dopo il decorso del termine di trenta giorni fissato dall'art. 48 c.c.i.i.Non può ritenersi idonea, sul punto, la nota di reiezione della transazione fiscale inviata alla sola parte ricorrente; infatti, afferma il tribunale, «quest'ultima può ritenersi una mera comunicazione e non una opposizione ai sensi dell'art. 48 co. 4 CCII».

Infine, vengono ritenuti sussistenti i requisiti necessari affinché il tribunale omologhi accordi di ristrutturazione dei debiti raggiunti da un imprenditore in stato di crisi, anche in mancanza dell'adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, alla luce del disposto normativo dell'art. 1-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con l. n. 103/2023, e segnatamente che::

  • tali accordi non abbiano carattere meramente liquidatorio;
  • l'adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, c.c.i.i.;
  • il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione sia pari almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti e, in caso sia inferiore, la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non sia inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi e, la dilazione di pagamento richiesta non ecceda il periodo di 10 anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo;
  • la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria

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