Correttivo: le novità sul Giudice di pace

Pasqualina Farina
08 Gennaio 2025

Già il d.lgs. n. 149/2022 aveva esteso al processo davanti al giudice di pace il modello proprio del processo semplificato di cognizione. A oggi, il Correttivo ha messo meglio a punto la disciplina del processo davanti al giudice di pace, incidendo direttamente sul contenuto della domanda, sulla costituzione in giudizio e sul modello decisorio.

Premessa: Le innovazioni apportate al giudizio davanti al giudice di pace dalla Riforma del 2022

Prima di esaminare le modifiche più recenti, va brevemente segnalato che già la riforma attuata dal d. lgs. n. 149/2022 aveva ristrutturato - in attuazione dei principi di legge delega (art. 7) - il giudizio dinanzi al giudice di pace, con la modifica di buona parte delle norme che lo disciplinano (artt. 316, 317, 318, 319, 320 e 321 c.p.c.).

Ed infatti, la riforma Cartabia ha abrogato il rito speciale dinanzi a tale giudice, optando per l'applicazione del rito semplificato di cognizione, salva sempre la clausola di compatibilità. Conseguentemente, la domanda è proposta con ricorso (non più con atto di citazione); alla prima udienza il giudice di pace è obbligato ad osservare il precetto all'art. 281-duodecies c.p.c., secondo il quale il giudice provvede all'istruttoria necessaria o a trattenere la causa in decisione, ferma restando la necessità del tentativo di conciliazione delle parti. Resta da dire, in relazione al modello decisorio, che coincide con quello previsto per la decisione a seguito di discussione orale davanti al Tribunale in composizione monocratica. Da ultimo, il legislatore del 2022 ha previsto, anche per il giudice di pace,  l'applicazione delle disposizioni relative al processo civile telematico.

Resta fermo che la domanda si può proporre anche oralmente in udienza e che di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale (v. art. 126 c.p.c. e art. 44 disp. att. c.p.c.), limitandosi a traslare per iscritto l'istanza così come formulata dalla parte, previa qualificazione giuridica della stessa; tale verbale, a cura dell'attore, è notificato insieme al decreto di cui all'art. 318 c.p.c., ossia al provvedimento con cui il giudice di pace fissa l'udienza di comparizione delle parti.

La data dell'udienza di comparizione va fissata dal giudice con decreto (e non più, quindi, indicata dall'attore) entro cinque giorni dalla sua designazione, seguendo le indicazioni contenute nell'art. 281-undecies, comma 2 c.p.c.; per cui contestualmente c'è l'assegnazione del termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, va notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.

In questo giudizio leparti possono farsi rappresentare da una persona munita di mandato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare la parte contiene sempre anche i poteri di transigere e conciliare la lite. Si tratta – è bene precisarlo – di una particolare figura di rappresentanza circoscritta al solo giudizio davanti al giudice di pace, che non trova applicazione nelle fasi di impugnazione delle decisioni pronunciate da quest'ultimo (Mandrioli-Carratta, Diritto processuale civile, Torino 2024, II, 364).

Il contenuto della domanda - che si propone con ricorso sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c. – è disciplinato dal primo comma dell'art. 318 c.p.c., in forza del quale oltre all'indicazione del giudice e delle parti, esso riguarda l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto.

A differenza dell'art. 281-undecies c.p.c., in forza del quale il ricorso contiene le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'art. 163 c.p.c., dinanzi al giudice di pace si attua una maggiore semplificazione del contenuto della domanda di quanto non avvenga nel procedimento semplificato di cognizione. Nel rispetto della normativa fiscale, requisito essenziale minimo del ricorso è anche la dichiarazione di valore della causa, per il versamento del contributo unificato. Ancora, in base all'art. 318 c.p.c., post riforma del 2022, le eccezioni in senso stretto, le domande riconvenzionali e la richiesta di autorizzazione a chiamare in causa un terzo non possono più proporsi all'udienza, ma devono essere contenute nella comparsa da depositarsi nei modi e nei termini di cui all'art. 281-undecies c.p.c.

Le novità della riforma del 2024. Il contenuto della domanda e la costituzione delle parti.

In questa rinnovata cornice si colloca l'intervento del legislatore del novembre 2024 che, per assicurare adeguata tutela alle ragioni del convenuto, ha arricchito l'art. 318, comma 2 c.p.c. ed ampliato il contenuto del decreto di fissazione della prima udienza.

Infatti, sulla falsariga di quanto stabilito dall'art. 163 c.p.c. per il rito davanti al Tribunale e dall'art. 473-bis.14 c.p.c. in materia di persone, famiglie e minori, tale decreto deve riportare gli avvisi inerenti alle decadenze derivanti dalla violazione del termine per la costituzione in giudizio, alla necessità della difesa tecnica in tutti i giudizi il cui valore eccede l'importo di € 1.100, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, ed alla possibilità di avvalersi, sussistendone i presupposti, del patrocinio a spese dello Stato.

Quanto alle innovazioni che hanno interessato la costituzione delle parti, va premesso che a norma dell'art. 319 c.p.c., l'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'art. 316 c.p.c., insieme con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e con la relazione di notificazione e, ove occorra, la procura.

Il legislatore non ha previsto un termine per effettuare il deposito.

Il convenuto invece si costituisce - a norma dell'art. 281-undecies, commi 3 e 4 c.p.c. - tramite deposito della comparsa di risposta e, ove occorra, della procura. Segnatamente, nella comparsa propone le sue difese e prende posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti a fondamento della domanda, indica i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, oltre a formulare le conclusioni.

Il termine a disposizione per la sua costituzione è duplice: essa, difatti, avviene tempestivamente, se effettuata almeno dieci giorni prima dell'udienza (art. 281-undecies, comma 2 c.p.c.); ovvero tardivamente, se successiva fino al più tardi al giorno dell'udienza, incorrendo, però, nelle decadenze di cui all'art. 281-undecies, commi 3 e 4 c.p.c.. Pertanto, se il convenuto intende formulare eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio, proporre domande riconvenzionali e chiamare in causa un terzo, è tenuto alla costituzione tempestiva, depositando la comparsa di risposta almeno dieci giorni prima dell'udienza. Si staglia qui una netta differenza con il regime del procedimento anteriore alla riforma Cartabia del 2022 quando il convenuto poteva formulare eccezioni, proporre la riconvenzionale o effettuare la chiamata di terzo direttamente all'udienza, dovendo oggi essere contenute, come si è detto, nella comparsa da depositarsi nei modi e nei termini di cui all'art. 281-undecies c.p.c.

In questo assetto, il legislatore del 2024 ha riscritto il primo comma dell'art. 319 c.p.c. per meglio coordinarlo alle innovazioni apportate dal d.lgs. n. 149/2022 e, in particolare, alla previsione della forma del ricorso per l'atto introduttivo del processo davanti al giudice di pace, in luogo dell'atto di citazione, ed al contestuale mantenimento della possibilità di proporre la domanda oralmente.

In particolare, il dato normativo non chiariva se il ricorso dovesse essere prima notificato e poi depositato per l'iscrizione a ruolo della causa, o viceversa. Ed infatti attenta dottrina (Luiso F.P., Il nuovo processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile, Milano 2023, 155) aveva segnalato che il testo della norma conteneva in realtà una inesattezza laddove qualificava come “costituzione” dell'attore il deposito del ricorso notificato. Ed infatti, quando il processo presenta come atto introduttivo il ricorso, la costituzione dell'attore avviene al momento del deposito del ricorso, con una evidente deviazione rispetto a quanto previsto dalla norma in esame non trattandosi propriamente di una costituzione, che risultava quindi già avvenuta.

Per fugare equivoci, il Correttivo del 2024 ha stabilito che l'iscrizione a ruolo si effettua mediante il deposito del ricorso (o del verbale contenente la domanda orale), con successiva notifica al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.

Resta ancora da accennare alle modifiche apportate al secondo comma dell'art. 319 c.p.c. che sono una diretta conseguenza della ormai irreversibile ed incessante transizione verso il processo telematico ed il sistema delle comunicazioni e notificazioni elettroniche, risultando oggi la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio un adempimento inutile oltre che oneroso. Sicché, sulla falsariga della previsione contenuta nell'art. 165 c.p.c. per il giudizio davanti al Tribunale, si chiarisce che la parte - se sta in giudizio personalmente - può indicare, anziché il recapito “fisico”, il proprio indirizzo PEC o il domicilio digitale eletto. Discorso diverso va fatto per le parti rappresentate da un difensore, essendo già tutti gli avvocati censiti sul Reginde; pertanto, le comunicazioni e le notifiche rivolte nei confronti delle parti da loro rappresentate vengono automaticamente inviate via PEC.

Quanto al domicilio digitale: si rammenta che è un servizio regolato dal CAD (di cui al d.lgs. 82/2005 e successive modifiche), che ne ha forgiato la definizione, stabilendo gli effetti legati al suo utilizzo, gli ambiti nei quali è collocato, gli obblighi e le possibilità che ne derivano.

Dal punto di vista normativo il domicilio digitale è «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato» (art. 1, comma 1, lett. n-ter) CAD), dunque può coincidere con la PEC o con un recapito certificato qualificato a norma eIDAS – Reg. UE 910/2014, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche tra P.A. e cittadino e avente lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Analogamente ad altre disposizioni, e in stretta correlazione con le modifiche apportate all'art. 319 c.p.c., anche il novellato art. 58 disp. att. c.p.c. prevede che le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento davanti al giudice di pace possono effettuarsi presso la cancelleria solo quando la parte non abbia dichiarato la propria residenza o eletto domicilio ai sensi dell'art. 319 c.p.c., sempre che non abbia indicato un indirizzo di posta elettronica certificata; resta fermo che, quando il destinatario della notifica è un soggetto tenuto a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o che ha eletto un domicilio digitale, le notifiche sono comunque effettuate all'indirizzo PEC.

Le innovazioni sulla decisione del giudice di pace

Posto che il processo innanzi al giudice di pace segue le forme del rito semplificato, anche il modulo decisorio è quello proprio di tale rito.

A conclusione dell'eventuale assunzione dei mezzi di prova, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla precisazione delle conclusioni e procede alla trattazione orale della causa. Così, nella stessa o in una successiva udienza, se richiesto, le parti vengono invitate alla discussione orale e, a conclusione, il giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza è pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Laddove al termine della discussione orale il giudice non abbia pronunciato la sua decisione, dovrà depositarla in cancelleria nei successivi quindici giorni (termine ordinatorio), come previsto dall'ultimo comma.

In questa prospettiva il legislatore del 2024 ha ristrutturato l'art. 321 c.p.c. traslando nel corpo del comma 1 quanto già riportato nel comma 2 (oggi abrogato), salvo eliminare del tutto il riferimento alla cancelleria.

Più precisamente, il legislatore ha meglio coordinato il termine di quindici giorni per il deposito della sentenza, con il rinvio all'art. 281-sexies c.p.c. che, in seguito alle innovazioni apportate dal d.lgs. n. 149/2022, prevede che la sentenza, se non letta in udienza, è depositata entro trenta giorni. In altre parole, il giudice di pace provvede ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ma qualora decida di riservarsi il deposito della sentenza in un secondo momento dovrà farlo al più tardi entro quindici giorni dalla discussione, anziché entro trenta giorni come previsto, invece, per il giudizio davanti al tribunale.

A completare il quadro delle innovazioni che hanno interessato il giudice di pace va ancora segnalato che l'art. 56 disp. att. c.p.c. sulla designazione del giudice (per ciascuna causa ad opera del capo dell'ufficio del giudice di pace) ha subito due diverse modifiche. Segnatamente, dall'art. 56, comma 1 disp. att. c.p.c., il legislatore, al fine di renderlo pienamente compatibile con la digitalizzazione del processo innanzi al giudice di pace attuata con la riforma del 2022, ha eliminato il riferimento al deposito in cancelleria o alla presentazione dell'atto da parte del cancelliere, trattandosi di disposizioni che presuppongono l'esistenza di un atto redatto in forma analogica. L'art. 56, comma 2 disp. att. c.p.c. - relativo all'ipotesi in cui il giudice designato non tenga udienza nella data indicata dall'attore in atto di citazione – è stato integralmente soppresso risultando ormai incompatibile con il rito semplificato, applicabile nei giudizi innanzi al giudice di pace, che è, come noto, introdotto con ricorso e quindi l'udienza è fissata direttamente dal giudice designato.

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