Per la mediazione obbligatoria non serve la procura autenticata

La Redazione
09 Gennaio 2025

A seguito di ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e di conversione del rito ex art. 702-ter c.p.c., parte convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda per irregolarità nella procedura di mediazione, dovuta all'invalidità della procura del rappresentante della parte attrice nella mediazione poiché la procura non era autenticata.

Il Tribunale di Torino specifica che, nel procedimento di mediazione obbligatoria, è necessario che il rappresentante della parte abbia una procura specifica e sostanziale, ma non è necessario che tale procura sia autenticata. Nel caso di specie, nel documento della procura la parte ha conferito per iscritto ed esplicitamente all’avvocato difensore anche «procura per la procedura di mediazione … e ogni più ampio potere»; il giudice ha riconosciuto tale procura idonea a conferire al predetto avvocato anche il ruolo di rappresentante sostanziale nella mediazione, soddisfacendo così pienamente la condizione di procedibilità della domanda giudiziale

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