Tributario

Niente sospensione del processo in caso di riscossione

La Redazione
16 Gennaio 2025

La procedura di riscossione, a seguito della sentenza di secondo grado, è espressamente regolata dalla legge, cosicché non restano margini per l'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice e ciò significa che l'art. 337 c.p.c., il quale prevede che il giudizio "possa" essere sospeso, quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, se tale sentenza è impugnata, non trova applicazione.

Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto ricorso avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Bologna per l’anno 2007. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, nel maggio 2018 aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente confermando la legittimità dell’avviso di accertamento.

Nel settembre dello stesso anno, l’Agenzia delle Entrate di Bologna notificava l’intimazione di pagamento n. (omissis), e sollecitava il pagamento delle imposte, interessi e sanzioni, sulla scorta della sentenza emessa nel maggio 2018. Il contribuente proponeva dunque ricorso, lamentando, tra i vari motivi, la mancata interruzione del processo in attesa della decisione della Suprema Corte a seguito dell'impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna. La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna rigettava il ricorso e compensava le spese.

Avverso tale decisione, proponeva appello il contribuente, denunciando la carenza di motivazione della sentenza impugnata, e riproponendo le doglianze proposte in primo grado.

La CGT II di Bologna, nel rigettare il ricorso del contribuente, ha dichiarato che « [non] è possibile sospendere il presente giudizio, in attesa della definizione del processo "pregiudiziale" pendente in cassazione, posto che, se è vero che l'art. 337 c.p.c. prevede che il giudizio "possa" essere sospeso, quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, se tale sentenza è impugnata, è pur vero che il caso della riscossione a seguito della sentenza di secondo grado è espressamente regolato dalla legge, cosicché non restano margini per l'esercizio del potere discrezionale del giudice».

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