Tributario

Le aree destinate a parcheggio sono produttive di rifiuti e devono essere soggette a tributo

La Redazione
23 Gennaio 2025

In tema di rifiuti, le aree destinate a parcheggio, atteso che sono quasi costantemente frequentate da persone, devono intendersi produttive di rifiuti e, conseguentemente, soggette a tributo e, pertanto, la tassa sui rifiuti deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte a uso privato non costituenti accessori o pertinenze dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Nel caso di specie, il giudice di primo grado, in forza dell'art. 1, comma 641, l. n. 147/2013, aveva escluso dalla tassazione le aree pertinenziali ivi comprese le aree destinate a parcheggio gratuito in favore della clientela e del personale dipendente, in ragione dell'assoggettamento a tassazione dell'immobile principale.

La Corte di Giustizia di secondo grado di Bologna ha ritenuto invece che l'eccezione prevista dal legislatore, sia di stretta interpretazione poiché «fondata sul ovvio presupposto fattuale che le aree scoperte pertinenziali o accessorie siano quelle di ordinaria strumentalità immobiliare, come tali "ancillari" rispetto all'immobile principale in quanto non dotate di una utilità autonomamente valutabile per estensione e destinazione, come invece un parcheggio coperto».

I giudici di seconde cure, nel richiamare diversi precedenti giurisprudenziali sul punto che hanno confermato la tassazione delle aree adibite a parcheggio (ex multis Cass., sez. trib., 11 giugno 2024, n. 16265, seguita da Cass., sez. trib, 16 luglio 2024, n. 19631, Cass. 18 luglio 2019, n. 19328, che richiama 13 marzo 2015, n. 5047 e Cass. 17 luglio 2017, n. 17311) hanno accolto l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado e condannato la società contribuente al pagamento delle spese di giudizio.

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