Le attribuzioni degli amministratori delle s.p.a. durante il periodo di proroga
14 Gennaio 2025
I membri del consiglio di amministrazione di una s.p.a., cessati dall'incarico per scadenza del termine, ma ancora in carica fino alla ricostituzione del c.d.a., possono compiere atti di straordinaria amministrazione? L'art. 2383, comma 2, c.c. prevede che gli amministratori delle s.p.a. non possano essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Pertanto, la cessazione dall'incarico avviene alla scadenza del predetto termine (rectius: alla scadenza del termine che è stato fissato per la loro carica) senza che vi sia bisogno di altre formalità. La norma prevede infatti che i tre esercizi siano il periodo massimo di durata; ciò non toglie che lo statuto o l'assemblea possano prevedere una diversa durata, purché inferiore. Normalmente - e salva una diversa previsione dello statuto - gli amministratori sono rieleggibili, senza che sia però possibile un tacito reincarico agli amministratori scaduti. Secondo la prassi notarile lo statuto può fissare un limite massimo al numero dei mandati consecutivi degli amministratori (Massime e Studi Notarili Comitato Triveneto - 15/09/2008 - n. M.A.22). Tale massima, redatta per le cooperative, dispone testualmente che “è ammissibile in tutte le cooperative, sia che ad esse si applichino le norme delle s.p.a., sia che ad esse si applichino quelle delle s.r.l., fissare esplicitamente negli statuti un tetto al numero di mandati consecutivi degli amministratori (originariamente previsto dall'art. 2542, comma 3, c.c. per le cooperative cui si applica la disciplina delle s.p.a., ora eliminato dall'art. 29 D.Lgs. 310/04)”. Sennonché, una volta cessati dalla carica, gli amministratori continuano ad esercitare i loro poteri fino a che il nuovo consiglio di amministrazione non sia stato ricostituito. L'art. 2385, comma 2, c.c. prevede infatti che la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Viepiù, il terzo comma del medesimo articolo dispone che la cessazione degli amministratori dall'ufficio, per qualsiasi causa, deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale. Gli amministratori si trovano, dunque, in un periodo temporale in cui i loro poteri sono prorogati. E qui veniamo alla soluzione del quesito odierno: in tale periodo di tempo, gli amministratori si trovano nelle pienezza dei loro poteri o la loro attività è limitata all'ordinaria amministrazione? Secondo la giurisprudenza, gli amministratori scaduti per decorrenza del termine mantengono per tutto il periodo di proroga i pieni poteri ivi compresa la possibilità di compiere atti di straordinaria amministrazione. La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 04/06/2003, n. 8912) ha infatti sancito che “la proroga disposta dall'ultimo comma dell'art. 2385 c.c., a differenza di quella contemplata dall'art. 2386 [Sostituzione degli amministratori - n.d.a.], non ha una durata predeterminata ed è stata prevista dal legislatore proprio al fine di assicurare la continuità della gestione della società, evitando che in occasione del ricambio delle cariche sociali, ogni rischio di paralisi dell'organo di amministrazione (Cass. 28 aprile 1997, n. 3652). E questo spiega perché il secondo comma dell'art. 2385 c.c. non limiti in alcun modo le attribuzioni degli amministratori nel periodo di proroga, lasciando così intendere che essi rimangano immutati fino alla nomina del nuovo amministratore o, a seconda dei casi, fino a quando il consiglio non sia stato ricostituito (Cass. 3652-97, cit. e già Cass. 11 dicembre 1979, n. 6454)”. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito (App. Trento, 11 gennaio 2012 - in Memento Pratico, Società Commerciali, 2025). In conclusione, gli amministratori scaduti ma ancora in carica fino alla ricostituzione del nuovo consiglio di amministrazione mantengono, in tale periodo di proroga, la pienezza dei loro poteri. Pertanto essi potranno, in tale fase temporale, compiere sia atti di ordinaria amministrazione e sia atti di straordinaria amministrazione, se ciò rientra nell'interesse del buon funzionamento societario, senza, quindi, alcuna limitazione delle loro attribuzioni. |