Regolamento condominiale: sì alla scuola di danza se non vi è divieto specifico
15 Gennaio 2025
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 2529 pubblicata il 12 novembre 2024, ha precisato che se la clausola del regolamento condominiale non specifica in modo chiaro ed esplicito le limitazioni o le attività vietate, non si configura la servitù reciproca relativa al divieto di destinare i locali di proprietà esclusiva a una scuola di danza. Nel caso in esame, un condomino aveva richiesto al Tribunale di vietare l'utilizzo di due locali, di proprietà di un condomino, al fine di utilizzarli come scuola di danza. Chiedeva infatti, il ripristino delle originarie destinazioni d’uso dei locali, corrispondenti a locale commerciale e deposito, in conformità al regolamento condominiale. Il proprietario della scuola di danza si costituiva in giudizio sostenendo che il regolamento non conteneva divieti specifici che escludessero l’uso dei locali commerciali per svolgere attività di danza. Inoltre, aveva commissionato una relazione tecnica per determinare i livelli di esposizione al rumore nell’ambiente esterno dalla quale era emerso che rientravano nei limiti previsti dalla normativa. Il Tribunale ha ritenuto infondata la pretesa attorea. Ha infatti, chiarito che le limitazioni previste nel regolamento condominiale riguardavano l'uso diverso da quello previsto originariamente per i locali, e non specificavano restrizioni sull'attività di danza. Il Tribunale ha sottolineato che, secondo giurisprudenza consolidata, le restrizioni al diritto di proprietà contenute nel regolamento, volte a vietare alcune attività negli immobili esclusivi, costituiscono servitù reciproche che richiedono il consenso dell'assemblea condominiale. Inoltre, ha rilevato che, affinché le limitazioni contenute nel regolamento costituiscano una servitù devono essere espresse in modo chiaro ed esplicito, non basate su riferimenti generici. La chiarezza sulle restrizioni e la loro portata è cruciale per costituire una servitù valida. In conclusione, per il Tribunale la clausola del regolamento condominiale non conteneva limitazioni enunciate in modo chiaro ed esplicito, tantomeno indicava quali erano le attività vietate. In ragione di tali lacune non si era costituita la servitù reciproca concernente il divieto di adibire i locali di proprietà esclusiva a scuola di danza. (fonte: dirittoegiustizia.it) |