Responsabilità civile
RIDARE

Colpa generica del custode per incidente mortale in assenza di guardrail

La Redazione
17 Gennaio 2025

La Cassazione esamina la responsabilità in capo al custode individuandone la fonte sia nella colpa specifica che nella colpa generica, relativamente ad un sinistro stradale che aveva causato la morte di due donne a bordo della propria auto, precipitata da una scarpata per l'assenza di guardrail ai lati della strada

Mentre viaggiava in autostrada, un'Audi urtava una Fiat Bravo, che finiva fuori strada, precipitando da un dirupo. Le due donne all'interno morivano a causa dell'incidente. Nella controversia nata a seguito alla vicenda, il Tribunale riconosceva una responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. a carico di AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA, poiché il tratto di strada in cui era avvenuto il sinistro era sprovvisto di guardrail, che avrebbe fermato il veicolo urtato, impedendone la caduta. La Corte d'appello confermava la sentenza. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA, allora, ricorreva in Cassazione, indicando che la Corte d'Appello avesse fatto discendere la responsabilità ex art. 2051 c.c. dall'obbligo di apporre sui tratti autostradali le barriere di sicurezza previsto da due decreti ministeriali che, però, lo prevedevano solo per strade di nuova costruzione oppure per strade realizzate antecedentemente ma sottoposte a significative opere di ricostruzione o riqualificazione. Nel caso in esame, il tratto di strada teatro dell'incidente era stato costruito negli anni Sessanta e non era stato oggetto di nessuna manutenzione straordinaria, quindi i due decreti non erano applicabili alla fattispecie. 

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso in quanto inammissibile, perché la ricorrente nei giudizi di merito non ha mai messo in dubbio l'applicabilità dei due decreti ministeriali alla fattispecie (postulata prima dal Tribunale e poi dal giudice d'appello), ma ne ha censurato solo l'errata applicazione. Quindi l'applicabilità dei due decreti non può essere postulata come questione di diritto dinanzi alla Corte in quanto è oggetto di giudicato interno, formatosi nelle fasi di merito. Peraltro, continua la Cassazione, la colpa del gestore autostradale può consistere sia nella violazione di norme prescrittive (colpa specifica) sia nella violazione delle regole di comune prudenza (colpa generica). Il formale rispetto delle prime non vale, dunque, ad escludere di per sé la possibilità della sussistenza d'una colpa generica. Pertanto, la circostanza che una norma precettiva non imponga in astratto l'adozione di misure di sicurezza, non esime il gestore dal valutare in concreto sempre e comunque, ai sensi dell'articolo 14 Cod. strada, se un tratto di autostrada possa costituire un rischio per la sicurezza degli utenti (in merito all'esistenza di un obbligo precauzionale generico al di là della prescrizione dei regolamenti, vedi Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2017, n. 10916; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2017, n. 22801; Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5726; Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2019, n. 25925; Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2024, n. 25767).

Infatti, chiarisce la Cassazione, l'obbligo di vigilanza e controllo e di adottare tutte le misure idonee per rendere innocua la cosa e non arrecare danno a terzi, che trova la propria fonte già in base al dovere generale del neminem laedere, a fortiori sussiste in ipotesi di responsabilità aggravata, come quella per la custodia exart. 2051 c.c., che costituiscono espressione di maggior favore per il danneggiato in presenza di una situazione di rischio unilaterale in quanto solo una parte (il danneggiante potenziale) ha la capacità tecnologica di ridurre l'occorrenza o la gravità degli incidenti attesi (v. Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2023, n. 15447, che, nell'ambito della valutazione della "pericolosità" della res, ascrive agli standard regolamentari del D.M. n. 223/1992 il ruolo di regola prudenziale correlata al rischio concreto per la sicurezza degli utenti in base all'art. 14 Cod. strada).

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