Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Concordato nella liquidazione giudiziale: quali regole per la falcidia dei crediti tributari e contributivi?

20 Gennaio 2025

Ci si chiede se la falcidia dei crediti tributari e/o contributivi in ambito di concordato nella liquidazione giudiziale debba avvenire secondo lo schema ex art. 88 c.c.i.i., ivi compreso il meccanismo del cram down nella fase di omologazione, oppure in forma “libera”.

La falcidia dei crediti tributari e/o contributivi in ambito di concordato nella liquidazione giudiziale deve avvenire secondo lo schema ex art. 88 c.c.i.i., ivi compreso il meccanismo del cram down nella fase di omologazione, oppure in forma “libera”?

Il correttivo al codice della crisi, introdotto con il d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136, ha introdotto nell'ambito del concordato nella liquidazione giudiziale il meccanismo del cram down relativamente ai crediti tributari e contributivi. In linea generale, nel concordato nella liquidazione giudiziale è ammesso che la proposta preveda che i creditori muniti di privilegio non vengano soddisfatti integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile nella liquidazione giudiziale dei beni e diritti sui quali sussiste la prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese inerenti al bene e della quota parte di spese generali.  Tale condizione deve risultare da una relazione giurata di un  professionista indipendente nominato dal tribunale. Va altresì ricordato che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se sono previste diverse classi di creditori, se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Vige in tale ambito il principio del silenzio assenso. Nel giudizio di omologazione, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di previdenza e assistenza obbligatorie abbiano espresso voto contrario  e il voto sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste per l'approvazione del concordato,  il tribunale omologa il concordato se, anche sulla base della relazione giurata del professionista indipendente, la proposta sia conveniente rispetto l'alternativa della continuazione della liquidazione giudiziale.

Nella disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale, l'articolo 88 del c.c.i.i. non è richiamato per cui, a parere di chi scrive, il trattamento per ciascuna classe non può alterare l'ordine dei privilegi previsto dalla legge; vale a dire che un credito privilegiato può essere soddisfatto in misura parziale solo se è previsto il pagamento integrale del credito privilegiato di grado poziore. Diversamente, secondo l'art. 88, è sufficiente che la percentuale, i tempi di pagamento  e le eventuali garanzie, riservati al credito tributario e contributivo assistito da privilegio,  non siano inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli riservati ai crediti con un grado di privilegio inferiore. In altri termini è possibile il pagamento solo parziale di crediti privilegiati di rango diverso, purché sia rispettata la condizione indicata.

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