Utilizzo distorto di un conto corrente da parte dell’amministratore: quali conseguenze?
22 Gennaio 2025
In argomento, giova ricordare che il conto corrente condominiale è quel rapporto bancario o postale nel quale si svolge buona parte dell'operatività del condominio. L'attuale art. 1129, comma 7, c.c., vincola l'amministratore a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. L'obbligo di far transitare le somme su un conto corrente è posto dal Codice civile in capo all'amministratore e non in capo ai singoli condomini. Difatti, l'apertura del conto corrente rientra tra le attribuzioni autonomamente conferite all'amministratore sulla base dell'art. 1130 c.c. e, non impone, di per sé, specifiche autorizzazioni assembleari, necessarie, invece, per l'apertura di una linea di credito bancaria. Premesso ciò, in caso di uso distorto del conto corrente, occorre analizzare le conseguenze sia in àmbito civile che penale. Quanto agli aspetti civili, tra le ipotesi che costituiscono una grave irregolarità rientra anche la gestione del conto corrente condominiale secondo modalità idonee a ingenerare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore (Trib. Livorno 11 luglio 2019). In tal caso è ammessa la revoca dell'amministratore. Quanto agli aspetti penali, invece, integra il delitto di appropriazione indebita il prelievo da parte dell'amministratore di condominio di somme di denaro depositate sui conti correnti dei singoli condomini, dei quali egli abbia piena disponibilità per ragioni professionali, con la coscienza e volontà di farle proprie a pretesa compensazione con un credito preesistente non certo, né liquido ed esigibile (Cass. pen., n. 12618/2020). L'amministratore, pertanto, se compensa tra loro i conti dei diversi condomini amministrati, commette il reato di appropriazione indebita aggravata (artt. 646, 61 n. 11 c.p.) (Trib. Milano penale 21 novembre 2018). In queste situazioni, la querela può essere validamente avanzata anche se sporta soltanto dal singolo condomino: difatti, il riconoscimento di tale legittimazione permette di assicurare la massima tutela penale nei confronti di reati commessi in danno del patrimonio comune del condominio (Cass. pen. sez. II, 18 agosto 2022, n. 31252). Secondo altro provvedimento, il reato di appropriazione indebita è procedibile anche se viene presentata una querela da parte dell'amministratore subentrante, debitamente autorizzato dall'assemblea (Cass. pen. sez. II, 27 maggio 2019, n. 23182). |