Condominio e locazione

Revocabile l’amministratore che non convoca l’assemblea per approvare il consuntivo

28 Gennaio 2025

La violazione dell'obbligo di adunare l'assemblea per fare approvare il consuntivo entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario costituisce una grave irregolarità che giustifica la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio.

Salvo plausibili motivi, l'inadempienza si considera colpevole, non necessita della prova di un pregiudizio concreto per il condominio e non rileva la successiva approvazione dei consuntivi.

Lo statuisce il decreto camerale della Corte d'appello di Napoli pubblicato il 14 gennaio 2025.

Il caso

La Corte d'appello ha riformato il provvedimento di prime cure revocando l'amministratore in base alle gravi irregolarità in cui era incorso. In prime cure la condomina aveva lamentato i notevoli ritardi nei quali era incappato l'amministratore nell'adunare l'assemblea. Aveva evidenziato la mancata indizione dell'assemblea per approvare i consuntivi relativi a tre esercizi finanziari nel rispetto delle tempistiche di legge. Era stato violato l'art. 1130, n. 10, c.c. il quale prescrive l'obbligo di convocare l'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il decreto della Corte d'appello

La Corte distrettuale ha accolto il motivo di censura della reclamante ritenendo che il ritardo nelle convocazioni delle assemblee per l'approvazione dei consuntivi rappresentasse una grave irregolarità ai sensi dell'art. 1129 c.c. La mancata convocazione nei tempi previsti per approvare i bilanci ha un impatto sul controllo da parte dei condòmini sull'operato dell'amministratore per cui incide negativamente sulla trasparenza della gestione.

Adunare i condòmini in una unica assemblea per discutere e approvare i consuntivi di alcuni anni impedisce la verifica tempestiva delle gestioni e compromette la chiarezza delle decisioni riguardanti la gestione. La violazione del principio di annualità non è stata considerata incolpevole in quanto l'amministratore non ha fornite prove che giustificassero i ritardi con circostanze indipendenti dalla sua volontà.

Conclusioni

Il provvedimento è corretto perché rispetta i princìpi in tema di trasparenza e regolarità della gestione. La giurisprudenza ha ribadito l'importanza della puntualità nella convocazione dell'assemblea. Il ritardo nella presentazione dei consuntivi compromette la capacità di vigilanza dei condòmini sull'operato dell'amministratore e determina una grave irregolarità nella gestione. Si conferma la necessità di garantire la corretta gestione delle assemblee in relazione alla trasparenza e al controllo dell'operato dell'amministratore. La giurisprudenza considera la violazione dei termini per convocare l'assemblea e la mancata approvazione annuale dei consuntivi come gravi irregolarità che giustificano la revoca dell'amministratore.

La Corte partenopea richiama a sostegno della linea motiva un suo recente precedente (App. Napoli del 18 aprile 2024) per il quale l'omessa convocazione dell'assemblea per approvare il consuntivo (grave irregolarità tipizzata ex art. 1129, comma 12, n. 1, c.c.) deve intendersi non solo la mancata convocazione dell'assemblea, ma anche l'aver sottoposto ad approvazione i consuntivi oltre il termine di legge e senza il rispetto del criterio della annualità. Tali doveri sono imposti dall'art. 1130, n. 10, c.c. secondo il quale l'amministratore deve redigere il consuntivo annuale e convocare entro 180 giorni l'assemblea per farlo approvare.

L'importanza della rendicontazione con cadenza annuale ed entro precisi limiti temporali risponde alla necessità di assicurare il diritto di verifica a ciascun condomino: solo un ciclico controllo assembleare sui risultati gestionali permette ai condòmini di chiedere chiarimenti all'amministratore. Facoltà, questa, affievolita (quando non svuotata) nel caso in cui l'approvazione di più consuntivi avvenga in un una unica adunanza per la difficoltà di analizzare con attenzione documenti e dati riguardanti un arco temporale pluriennale.

La puntualità della rendicontazione è un obbligo fondamentale dell'amministratore per garantire trasparenza e correttezza gestionale delle finanze condominiali la cui violazione costituisce «grave irregolarità» (ex artt. 1129, comma 12 n. 1 e 1130, n. 10, c.c.) che giustifica la revoca. L'inadempimento è anche da considerarsi colpevole senza che occorra la prova di un pregiudizio concreto per il condominio ed essendo irrilevante la successiva approvazione dei consuntivi. In definitiva, il caso trattato dimostra come le sistemiche irregolarità destabilizzano la fiducia e l'efficacia gestoria giustificando l'intervento giudiziale per ristabilire ordine e trasparenza.

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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