Mancata accettazione della convenzione di negoziazione assistita e prescrizione dell’azione

La Redazione
28 Gennaio 2025

La Società Alfa adiva il Tribunale di Roma per chiedere dichiararsi la responsabilità ex art. 1669 c.c. e, in via subordinata, la responsabilità ex art. 2043 c.c. della Società Beta, oltre al risarcimento del danno quantificato in 24.000 euro per vizi e difetti inerenti al fabbricato commissionato a detta società. A seguito di tentativo di mediazione non andato a buon fine, il giudice proponeva ex art. 185-bis c.p.c. la definizione della lite in base alla somma offerta dalla convenuta pari a 30.000 euro, ma tale offerta non veniva accettata dall'attore. La convenuta sollevava l'eccezione di prescrizione della domanda ex art. 1669 c.c.

L'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. si prescrive dopo un anno dalla denuncia. L'art. 8, d.l. n. 132/2014, conv. con l. n. 162/2014, prevede: «Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero dalla sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'art. 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza ricorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati». Nel caso di specie, il giudice ha rilevato che la negoziazione assistita non era mai stata portata a compimento e, non potendosi ritenere che la mancata sottoscrizione della convenzione potesse essere qualificata come rifiuto, né sussistendo una dichiarazione di mancato accordo, la data cui fare riferimento ai fini della prescrizione dell'azione era l'invio dell'invito; quindi, poiché l'azione era stata introdotta oltre un anno dall'invio dell'invito, l'azione ex art. 1669 c.c. era da ritenersi prescritta. Inoltre il giudice, catalogando la responsabilità ex art. 1669 c.c. come species del genus più ampio sussumibile nell'art. 2043 c.c. – che può essere invocato solo quando non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione ex art. 1669 c.c. – ha ritenuto la domanda in via subordinata inammissibile, in quanto nel caso di specie i presupposti per l'azione ex art. 1669 c.c. c'erano, ma tale azione si era prescritta, per cui non si poteva accogliere la più generica responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. solo per allungare il termine della prescrizione.

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