Il comune non ha titolo per ordinare la rimozione delle telecamere private
30 Gennaio 2025
Lo ha chiarito il TAR Basilicata, sez. I, con la sentenza n. 38 del 15 gennaio 2025. Un piccolo comune della provincia di Potenza ha ordinato ad un cittadino di rimuovere alcuni abusi edilizi, tra cui delle telecamere di videosorveglianza. Contro questa originale misura municipale l'interessato ha proposto con successo ricorso al collegio che ha accolto le censure. In particolare, specifica la sentenza, il gravame risulta fondato con riferimento alla telecamera «che ha un angolo di ripresa che eccede la proprietà privata, in quanto è posizionata a sbalzo all'esterno della proprietà privata con ripresa su area pubblica oltre che sul cancello di accesso all'abitazione, atteso che l'installazione di una telecamera non può essere qualificata come un intervento edilizio abusivo, soggetto all'autorizzazione paesaggistica o alle sanzioni previste dagli artt. 31 e 32 del d.P.R. n. 380 del 2001». Fermo restando che il ricorrente deve rispettare quanto disposto dal Garante Privacy con il provvedimento n. 477 del 12 ottobre 2023, ai sensi del quale gli impianti di videosorveglianza delle abitazioni: a) devono avere telecamere con angolo visuale limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l'attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti, e non devono riprendere immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze) o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi); b) con la puntualizzazione che può essere estesa la ripresa anche ad aree che esulano dalla propria rispettiva pertinenza soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo e sulla base di un legittimo interesse, adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione. In pratica, a parere del collegio, il testo unico dell'edilizia non richiede particolari licenze per l'installazione di telecamere senza un rilevante impatto visivo. Ma occorre sempre fare i conti con le indicazioni del GDPR in materia di protezione dei dati personali. (fonte: dirittoegiustizia.it) |