Responsabilità civile
RIDARE

Responsabilità professionale, onere della prova e dissenso presunto del paziente

La Redazione
31 Gennaio 2025

Tizia chiedeva il risarcimento del danno alla salute e da violazione del diritto all’autodeterminazione per essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico diverso e più invasivo rispetto a quello programmato per cui aveva dato il consenso. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non provato che l’attrice ove fosse stata informata dell’intervento più invasivo, avrebbe rifiutato. La Corte territoriale confermava il rigetto. Tizia ricorreva in Cassazione

I Giudici di legittimità accolgono il primo e il quarto motivo di ricorso: la ricorrente denunciava l'omessa pronuncia sulla inutilità dell'intervento non consentito e l'erronea applicazione dei principi in materia di ripartizione di onere della prova. Sottolineavano i Supremi Giudici che la Corte d'appello non aveva considerato che nel caso specifico non gravava sul paziente l'onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito. Era invece a carico della struttura «l'onere di provare che la paziente avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento, non necessitato dall'urgenza, in quanto a fronte della violazione del dovere di autodeterminazione, opera il principio del dissenso presunto del paziente in relazione a tutto ciò che si pone al di là e al di fuori rispetto ai trattamenti medico chirurgici che abbia consentito di effettuare sul proprio corpo, a meno che - e non è questo il caso - il diverso e più invasivo intervento sia giustificato da una situazione di urgenza».

All'accoglimento del quarto motivo si lega l'accoglimento del primo: «la Corte d'Appello ha ritenuto che, a fronte della corretta esecuzione dell'intervento eseguito, fossero sostanzialmente irrilevanti e non meritevoli di risposta i rilievi della ricorrente, pur veicolati attraverso uno specifico motivo di appello, sulla inutilità dell'intervento e sulle sue conseguenze permanenti relative alle alterazioni funzionali dello stomaco e non si pronuncia sul relativo motivo di appello, senza considerare che, se esse erano conseguenze prevedibili nell'ambito di una corretta esecuzione della non programmata resezione parziale dello stomaco, erano al contrario del tutto imprevedibili e necessitavano di idonea valutazione sulla loro ripercussione sulla salute e sulle condizioni psicofisiche della paziente, allorché frutto di un intervento non consentito e neppure necessitato».

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