Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: è consentito al giudice il sindacato di nullità sulla deliberazione condominiale
04 Febbraio 2025
Il caso Una società per azioni proponeva ricorso articolato su quattro motivi, avverso una sentenza della Corte di appello competente territorialmente; resisteva con controricorso il condominio. La causa aveva ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo intimato dal condominio alla società condomina per la riscossione dei contributi fondati sulla delibera assembleare che aveva approvato il rendiconto per le spese di gestione e per le spese di rifacimento del manto di copertura del tetto condominiale. La ragione dell'opposizione si fondava sulla inapplicabilità, nel caso di specie, delle tabelle millesimali convenzionali. L'opposizione veniva rigettata dal Tribunale competente, così come veniva rigettato il gravame. Il condominio proponeva ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi, avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello; resisteva con controricorso la società-condomina. La Corte d'Appello aveva annullato la delibera assembleare su cui era fondato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione del parallelo procedimento per cassazione. Entrambi i ricorsi davano luogo a cause connesse per le quali veniva disposta la riunione ai sensi dell'art. 274 c.p.c., al fine di prevenire il rischio di un contrasto tra giudicati. Si precisava che con sentenza delle sezioni unite del 14 aprile 2021, n. 9839, veniva chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto. Si precisavano i seguenti principi: tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato, pendenti dinanzi a giudici diversi, può ravvisarsi la relazione di continenza ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c. Se la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa pendono, invece, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trova applicazione l'art. 274 c.p.c., al fine della riunione dei procedimenti connessi. Se non può aver luogo, per ragioni di ordine processuale, la riunione dei procedimenti, o la declaratoria di continenza, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o dell'art. 337, comma 2 c.p.c. Disamina dei motivi di censura La Suprema Corte ritiene pregiudiziale l'esame del ricorso proposto dal condominio avverso la sentenza della Corte d'Appello. Il giudice del gravame ha annullato la delibera assembleare del condominio avente ad oggetto il rendiconto per le spese di gestione, nonché le spese di rifacimento del manto di copertura del tetto condominiale suddivise in base ai criteri delle tabelle millesimali convenzionali. Precisava, il giudice dell'impugnazione, che le tabelle millesimali erano state convenute soltanto per i beni comuni, ivi espressamente menzionati, e non anche per la totalità dei costi di gestione del condominio, sicché la impugnata delibera avrebbe errato nel ripartire le spese ivi contemplate sulla base di dette tabelle. Il primo motivo del ricorso proposto dal condominio denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il secondo motivo eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. con riguardo all'interpretazione della transazione/vendita intervenuta; il terzo motivo evidenziava l'omesso esame di fatti decisivi in merito all'ambito applicativo delle tabelle millesimali. La Cassazione ritiene di dover esaminare congiuntamente i tre motivi del ricorso, stante la loro palese connessione, e li ritiene infondati. Infatti, per l'atto di approvazione delle tabelle millesimali è sufficiente la maggioranza qualificata ex art. 1136, comma 2, c.c., atteso che la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale della ripartizione delle spese, ovvero approvare quella diversa convenzione dell'art. 1123 c.c., rivela la sua natura contrattuale e necessita dell'approvazione unanime dei condomini. Affinché una tabella millesimale contenga una convenzione derogatoria al regime legale di ripartizione delle spese, agli effetti dell'art. 1123, comma 1, c.c., occorre che il contenuto della stessa definisca in modo chiaro e in equivoco l'ambito della deroga pattuita. La Suprema Corte conclude affermando non sussistenti le violazioni eccepite nel ricorso, pertanto lo stesso va rigettato. Passando al ricorso proposta dalla società-condomina avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello, con il primo motivo veniva dedotto l'erroneo annullamento della deliberazione assembleare su cui era fondato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Con il secondo motivo, si lamentava la violazione degli art. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in tema di onere della prova e fatti non contestati. Con il terzo e quarto motivo del ricorso, si denunciava la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per l'omessa o carente motivazione. Il primo motivo del ricorso veniva ritenuto fondato e venivano assorbiti gli altri motivi che rimanevano privi di immediata rilevanza decisoria per l'effetto dell'accoglimento della prima censura. Si ribadiva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa, di regola, l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale, in cui sono state approvate le spese nonché dei relativi documenti. Il giudice deve, peraltro, accogliere l'opposizione qualora la delibera condominale abbia perduto la sua efficacia per esserne stata accolta l'impugnazione ex art. 1137 c.c., come avvenuto nel caso di specie. L'annullamento della delibera di riparto su cui era radicato il decreto ingiuntivo non preclude al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole o meno. Ne consegue che l'annullamento della delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali, non esonera il giudice dal verificare la fondatezza della pretesa creditoria del condominio nei confronti del partecipante in base ai criteri di ripartizione stabiliti dalla legge. La Corte d'Appello dovrà perciò procedere in sede di rinvio a valutare se ed in che misura, nonostante l'annullamento della delibera assembleare su cui era fondato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, sussista comunque il credito del condominio verso la società condomina. Il ricorso proposto dal condominio veniva pertanto rigettato; veniva accolto il primo motivo del ricorso proposto dalla società condomina, con assorbimento delle restanti censure, e la sentenza impugnata veniva cassata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione. In conclusione, la Corte, riuniti i ricorsi, rigettava il ricorso proposto dal condominio, accoglieva il primo motivo del ricorso proposto dalla società condomina, con assorbimento delle restanti censure, e cassava la sentenza impugnata rinviando la causa anche al fine di provvedere sulle spese del giudizio. (fonte: dirittoegiustizia.it) |