Rettificazione di sesso nel registro di stato civile: presupposti per concederla post Corte Cost. n. 143/2024
06 Febbraio 2025
Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo soddisfatti i criteri per ritenere la domanda fondata, in quanto Tizia si era sottoposta a percorso psicologico che aveva condotto alla diagnosi di: «disforia di genere in soggetto adolescente di sesso femminile senza disordini della differenziazione sessuale in pre-transizione»; e a percorso endocrinologico presso il centro di endocrinologia pediatrica di Napoli affermante genere maschile. Inoltre, Tizia mostrava in corso di causa la sua, già consolidata, convinzione di appartenenza al genere nel quale si chiedeva giudizialmente la rettificazione, tanto da aver assunto con evidenza l'immagine esteriore del sesso maschile (aspetto, voce, comportamento). Il giudice di merito richiamava la Corte Cost., 5 novembre 2015, n. 221 e la Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2015, n. 15138, le quali hanno chiarito che, per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. n. 164/1982, non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, essendo sufficiente il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere. Quanto, invece, alla richiesta di autorizzazione al trattamento medico - chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere femminile a quello maschile, il Tribunale rilevava che la Corte Costituzionale, con la sentenza Corte Cost. 7 ottobre 2024, n. 143, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Pertanto, il Tribunale riteneva che non vi fosse nulla da provvedere sulla domanda della ricorrente di riconoscimento del diritto all'adeguamento dei caratteri sessuali fisici, stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della succitata norma. Per approfondimento sul tema, non perderti la News E’ incostituzionale la norma che prevede l’autorizzazione del tribunale all’intervento medico-chirurgico per la rettificazione anagrafica di sesso, solo su IUS Processo civile! |