Competenza della procedura di mediazione obbligatoria ed effetti sulla domanda giudiziale
11 Febbraio 2025
L'art. 4, d.lgs. n. 28/2010, in tema di competenza territoriale dell'organismo di mediazione, rinvia alle regole del c.p.c. (artt. 18 – 30-bis c.p.c.). La domanda di mediazione, infatti, deve essere depositata presso un organismo la cui sede coincida con quella del luogo del giudice territorialmente competente. Peraltro, la circolare del 27 novembre 2013 del Ministero della Giustizia ha chiarito che: «La domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si deve proporre». Dunque, non si può optare per una circoscrizione differente da quella in cui si trova il Tribunale adito. Nel caso di specie, l'opposta ha presentato domanda di mediazione a Pisa (e non a Taranto) con imposizione di incontro in modalità telematica. Pertanto, il giudice di merito ha dichiarato la domanda e il verbale di mediazione privi di effetti e, di conseguenza, improcedibile la domanda giudiziaria (con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e accoglimento dell'opposizione). |